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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32618/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 marzo 2022 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso di cui agli artt. 110 -479 cod.pen., riqualificava il fatto nella fattispecie di cui agli artt. 476 -482 cod.pen. e rideterminava la pena nella misura di mesi otto di reclusione.

La condotta di falso contestata afferisce all'apposizione della da:a del 14 marzo 2012, tramite un timbro postale, su due contratti di comodato di autovetture, apparentemente stipulati dallo stesso Scozzi con la madre e con la moglie.

Il reato di cui all'art. 479 cod. pen. era stato contestato allo Scozzi in concorso con il vice - direttore dell'ufficio postale di Alliste, che però è stato assolto in primo grado, con la formula "per non aver commesso il fatto".

2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso lo Scozzi, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei quattro motivi qui di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di ledge processuale e vizi motivazionali in ordine alla riqualificazione del reato di cui all'art. 479 cod. pen. in quello previsto dagli artt. 476-482 cod. pen..

Assume il ricorrente che le due condotte (quella originariamente contestata e quella ritenuta dalla sentenza di appello) risultano del tutto diverse, in quanto la prima vede il ricorrente concorrente extraneus nel delitto di cui all'art. 479 cod. pen., mentre la seconda lo vede agente esclusivo, quale privato cittadino, della contraffazione materiale.

Sussisterebbe una diversità del fatto e, perciò, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

2.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 482 cod. pen.

Si sostiene che allo Scozzi era stato contestato il delitto di falsità ideologica (art. 479 cod. pen.) e non quello di falsità materiale commessa dal privato (art. 476 cod. pen.), ritenuto sussistente dalla Corte di appello.

Assume il ricorrente che la condotta posta in essere avrebbe potuto integrare tutt'al più gli estremi della fattispecie, depenalizzata, di cui all'art. 485 cod. pen., considerato che il falso ha riguardato due contratti di comodato, atti di natura privatistica.

2.3. Con il terzo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché travisamento della prova.

Il tribunale aveva assolto il vice-direttore dell'Ufficio postale ipotizzando che fosse parimenti verosimile che lo Scozzi, nel tentativo di certificare la prova della disponibilità dei veicoli all'epoca delle dichiarazioni fiscali oggetto di verifica, avesse apposto, tramite un funzionario compiacente non identificato ovvero anche da solo tramite un sotterfugio, un timbro postale con una data certa.

La Corte di appello, travisando il dato probatorio, ha ritenuto che il timbro postale fosse nella disponibilità di tutti e, quindi, anche di un privato cittadino qual è il ricorrente, mentre alla stregua delle risultanze processuali valorizzate dal Tribunale era emerso solo che il timbro utilizzato era riposto in un armadio blindato che, nell'orario di apertura al pubblico, restava spesso aperto e, dunque, accessibile a chiunque.

2.4. Con l'ultimo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla decorrenza del termine prescrizionale.

Il ricorrente contesta l'assunto della sentenza impugnata che ha affermato che il termine prescrizionale non era maturato, in quanto la data di realizzazione del falso, a differenza di quanto addotto dalla difesa, che ha sostenuto la netrodatazione al 14 marzo 2012 (così facendola coincidere con quella apposta sugli atti), deve intendersi prossima alla convocazione dello Scozzi presso la Guardia di Finanza e, cioè, nel settembre 2015. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, in ragione di ciò e per le argomentazioni che si esporranno meglio più avanti, deve dichiararsi estinto il reato per intervenuta decorrenza del termine prescrizionale dopo la sentenza di appello.

Va in proposito ricordato che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, solo la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez.

U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez.

U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci)

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati.

2.1. La riqualificazione del reato sebbene! abbia comportato la affermazione di responsabilità dell'imputato per una condotta diversa da quella originariamente contestata (di concorrente extraneus nel delitto di cui all'art. 479 cod. pen.), non ha violato il divieto di correlazione tra accusa e sentenza, giacché non ha inciso sull'esercizio del diritto di difesa.

Va ricordato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 16 del 19 giugno 1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; Sez.

U, n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 31617 del 26 giugno 2015, Lucci, Rv. 264438).

Ne consegue che l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltarro nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (Sez. 2 n. 16817 del 27 marzo 2008, Muro, Rv. 239758; Sez. 5 n. 21226 del 15 settembre 2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270044).

Nella specie, è incontestato che sui contratti di comodato di autovetture stipulati da Scozzi con la madre e la moglie venivano apposti timbri postali che ne asseveravano la data al 14.3.2012 e che il medesimo produceva nel corso di un controllo della Guardia di Finanza svolto nel 2015, nel cui ambito se ne accertava la falsità.L'assoluzione del pubblico ufficiale, titolare del timbro asseverante la falsa data, e l'impossibilità di attribuirne la responsabilità ad altri soggetti pubblici hanno indotto la Corte territoriale a valorizzare il dato certo dell'apposizione della stessa data con il timbro e la finalità di retrodatazione dei contratti.

Pertanto, in difetto della prova del concorso, quale extraneus, nel falso ideologico che sarebbe stato integrato dall'azione del pubblico ufficiale, i giudici di merito hanno attribuito allo Scozzi la meno grave fattispecie, costituita dalla materiale falsificazione della pubblica attestazione, così come peraltro richiesto dalla stessa difesa dell'imputato con l'atto di appello (si veda anche pag, 2 della sentenza impugnata).

2.3. Infondate sono pure le doglianze del ricorrente con le quali si assume che la condotta posta in essere avrebbe potuto integrare tutt'al più gli estremi della fattispecie, depenalizzata, di cui all'art. 485 cod. pen., considerato che il falso ha riguardato due contratti di comodato, atti di natura privatistica.

Invero, la falsità è riferita non ai documenti, bensì alla apposizione della data sui predetti atti con un timbro postale.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e finalizzato a una ricostruzione dei fatti e alla rivalutazione delle risultanze processuali, non consentite in sede di legittimità.

4. Fondato è il motivo sulla prescrizione.

4.1. È incontroverso che le indagini sui fatti per cui è processo erano state avviate nel settembre del 2015, quando la Guardia di Finanza aveva richiesto allo Scozzi di dar conto della dichiarazione in deduzione dal reddito imponibile come lavoratore autonomo dei costi di due autovetture che non erano risultate di sua proprietà. [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato i due contratti di comodato, che erano stati sottoposti a sequestro in data 30 settembre 2015 dalla Tenenza della Guardia di Firanza di Casarano.

La falsità era stata ritenuta per l'incongruenza tra il timbro postale apposto sugli atti per certificarne la data della sottoscrizione e la presenza sugli stessi atti di un francobollo "expo 2015" messo in circolazione solo a partire dall'agosto 2012.

Inoltre, dal libretto di circolazione era emerso che una delle autovetture era divenuta di proprietà della moglie dello Scozzi soltanto il 4 ottobre 2012, sicché ella non aveva potuto venderla prima di quella data.

4.2. La contestazione nel capo di imputazione fa riferimento alla data dell'avvenuto sequestro (30 settembre 2015), collocando la condotta "in data anteciore e prossima al 30 settembre 2015".

V'è quindi assoluta incertezza sulla data precisa nella quale l'imputato ha falsificato gli atti, apponendovi il timbro postale.

Questa Corte, da tempo, ha avuto modo di affermare che, in tema di prescrizione, come si desume chiaramente dall'art. 531, secondo comma, cod. proc. pen., se vi sia incertezza circa il "tempus commissi delicti", il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del reato anche quando vi sia incertezza sulla data di consumazione del reato stesso o comunque sul momento iniziale del termine di prescrizione (Sez. 6, Sentenza n. 533( del 22/04/1993, Rv. 194204).

Nella specie, anche a voler considerare che l'apposizione del timbro sia avvenuto qualche giorno prima del sequestro dei contratti, proprio in ragione della incertezza sulla data precisa deve retrodatarsi la consumazione del reato (e, quindi, il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale) al primo giorno del mese di settembre 2015.

Invero, in tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del favor rei, comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno o del mese indicato (Sez. 6, Sentenza n. 16202 del 11/03/2021, Rv. 280900; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Rv. 253958).

Dunque, non essendo state rilevate sospensioni ex art. 159 cod. pen., il termine prescrizionale prorogato deve ritenersi sia decorso alla data del 1 marzo 2023.

5. In ragione dei suesposti rilievi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 marzo 2022 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso di cui agli artt. 110 -479 cod.pen., riqualificava il fatto nella fattispecie di cui agli artt. 476 -482 cod.pen. e rideterminava la pena nella misura di mesi otto di reclusione. La condotta di falso contestata afferisce all'apposizione della da:a del 14 marzo 2012, tramite un timbro postale, su due contratti di comodato di autovetture, apparentemente stipulati dallo stesso Scozzi con la madre e con la moglie. Il reato di cui all'art. 479 cod. pen. era stato contestato allo Scozzi in concorso con il vice - direttore dell'ufficio postale di Alliste, che però è stato assolto in primo grado, con la formula "per non aver commesso il fatto". 2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso lo Scozzi, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato nei quattro motivi qui di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo si denunziano violazione di ledge processuale e vizi motivazionali in ordine alla riqualificazione del reato di cui all'art. 479 cod. pen. in quello previsto dagli artt. 476-482 cod. pen.. Assume il ricorrente che le due condotte (quella originariamente contestata e quella ritenuta dalla sentenza di appello) risultano del tutto diverse, in quanto la prima vede il ricorrente concorrente extraneus nel delitto di cui all'art. 479 cod. pen., mentre la seconda lo vede agente esclusivo, quale privato cittadino, della contraffazione materiale. Sussisterebbe una diversità del fatto e, perciò, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 2.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 482 cod. pen. Si sostiene che allo Scozzi era stato contestato il delitto di falsità ideologica (art. 479 cod. pen.) e non quello di falsità materiale commessa dal privato (art. 476 cod. pen.), ritenuto sussistente dalla Corte di appello. Assume il ricorrente che la condotta posta in essere avrebbe potuto integrare tutt'al più gli estremi della fattispecie, depenalizzata, di cui all'art. 485 cod. pen., considerato che il falso ha riguardato due contratti di comodato, atti di natura privatistica. 2.3. Con il terzo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché travisamento della prova. Il tribunale aveva assolto il vice-direttore dell'Ufficio postale ipotizzando che fosse parimenti verosimile che lo Scozzi, nel tentativo di certificare la prova della disponibilità dei veicoli all'epoca delle dichiarazioni fiscali oggetto di verifica, avesse apposto, tramite un funzionario compiacente non identificato ovvero anche da solo tramite un sotterfugio, un timbro postale con una data certa. La Corte di appello, travisando il dato probatorio, ha ritenuto che il timbro postale fosse nella disponibilità di tutti e, quindi, anche di un privato cittadino qual è il ricorrente, mentre alla stregua delle risultanze processuali valorizzate dal Tribunale era emerso solo che il timbro utilizzato era riposto in un armadio blindato che, nell'orario di apertura al pubblico, restava spesso aperto e, dunque, accessibile a chiunque. 2.4. Con l'ultimo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla decorrenza del termine prescrizionale. Il ricorrente contesta l'assunto della sentenza impugnata che ha affermato che il termine prescrizionale non era maturato, in quanto la data di realizzazione del falso, a differenza di quanto addotto dalla difesa, che ha sostenuto la netrodatazione al 14 marzo 2012 (così facendola coincidere con quella apposta sugli atti), deve intendersi prossima alla convocazione dello Scozzi presso la Guardia di Finanza e, cioè, nel settembre 2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, in ragione di ciò e per le argomentazioni che si esporranno meglio più avanti, deve dichiararsi estinto il reato per intervenuta decorrenza del termine prescrizionale dopo la sentenza di appello. Va in proposito ricordato che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, solo la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci) 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati. 2.1. La riqualificazione del reato sebbene! abbia comportato la affermazione di responsabilità dell'imputato per una condotta diversa da quella originariamente contestata (di concorrente extraneus nel delitto di cui all'art. 479 cod. pen.), non ha violato il divieto di correlazione tra accusa e sentenza, giacché non ha inciso sull'esercizio del diritto di difesa. Va ricordato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19 giugno 1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 31617 del 26 giugno 2015, Lucci, Rv. 264438). Ne consegue che l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltarro nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (Sez. 2 n. 16817 del 27 marzo 2008, Muro, Rv. 239758; Sez. 5 n. 21226 del 15 settembre 2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270044). Nella specie, è incontestato che sui contratti di comodato di autovetture stipulati da Scozzi con la madre e la moglie venivano apposti timbri postali che ne asseveravano la data al 14.3.2012 e che il medesimo produceva nel corso di un controllo della Guardia di Finanza svolto nel 2015, nel cui ambito se ne accertava la falsità.L'assoluzione del pubblico ufficiale, titolare del timbro asseverante la falsa data, e l'impossibilità di attribuirne la responsabilità ad altri soggetti pubblici hanno indotto la Corte territoriale a valorizzare il dato certo dell'apposizione della stessa data con il timbro e la finalità di retrodatazione dei contratti. Pertanto, in difetto della prova del concorso, quale extraneus, nel falso ideologico che sarebbe stato integrato dall'azione del pubblico ufficiale, i giudici di merito hanno attribuito allo Scozzi la meno grave fattispecie, costituita dalla materiale falsificazione della pubblica attestazione, così come peraltro richiesto dalla stessa difesa dell'imputato con l'atto di appello (si veda anche pag, 2 della sentenza impugnata). 2.3. Infondate sono pure le doglianze del ricorrente con le quali si assume che la condotta posta in essere avrebbe potuto integrare tutt'al più gli estremi della fattispecie, depenalizzata, di cui all'art. 485 cod. pen., considerato che il falso ha riguardato due contratti di comodato, atti di natura privatistica. Invero, la falsità è riferita non ai documenti, bensì alla apposizione della data sui predetti atti con un timbro postale. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e finalizzato a una ricostruzione dei fatti e alla rivalutazione delle risultanze processuali, non consentite in sede di legittimità. 4. Fondato è il motivo sulla prescrizione. 4.1. È incontroverso che le indagini sui fatti per cui è processo erano state avviate nel settembre del 2015, quando la Guardia di Finanza aveva richiesto allo Scozzi di dar conto della dichiarazione in deduzione dal reddito imponibile come lavoratore autonomo dei costi di due autovetture che non erano risultate di sua proprietà. [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato i due contratti di comodato, che erano stati sottoposti a sequestro in data 30 settembre 2015 dalla Tenenza della Guardia di Firanza di Casarano. La falsità era stata ritenuta per l'incongruenza tra il timbro postale apposto sugli atti per certificarne la data della sottoscrizione e la presenza sugli stessi atti di un francobollo "expo 2015" messo in circolazione solo a partire dall'agosto 2012. Inoltre, dal libretto di circolazione era emerso che una delle autovetture era divenuta di proprietà della moglie dello Scozzi soltanto il 4 ottobre 2012, sicché ella non aveva potuto venderla prima di quella data. 4.2. La contestazione nel capo di imputazione fa riferimento alla data dell'avvenuto sequestro (30 settembre 2015), collocando la condotta "in data anteciore e prossima al 30 settembre 2015". V'è quindi assoluta incertezza sulla data precisa nella quale l'imputato ha falsificato gli atti, apponendovi il timbro postale. Questa Corte, da tempo, ha avuto modo di affermare che, in tema di prescrizione, come si desume chiaramente dall'art. 531, secondo comma, cod. proc. pen., se vi sia incertezza circa il "tempus commissi delicti", il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato. Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del reato anche quando vi sia incertezza sulla data di consumazione del reato stesso o comunque sul momento iniziale del termine di prescrizione (Sez. 6, Sentenza n. 533( del 22/04/1993, Rv. 194204). Nella specie, anche a voler considerare che l'apposizione del timbro sia avvenuto qualche giorno prima del sequestro dei contratti, proprio in ragione della incertezza sulla data precisa deve retrodatarsi la consumazione del reato (e, quindi, il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale) al primo giorno del mese di settembre 2015. Invero, in tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del favor rei, comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno o del mese indicato (Sez. 6, Sentenza n. 16202 del 11/03/2021, Rv. 280900; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Rv. 253958). Dunque, non essendo state rilevate sospensioni ex art. 159 cod. pen., il termine prescrizionale prorogato deve ritenersi sia decorso alla data del 1 marzo 2023. 5. In ragione dei suesposti rilievi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.