CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 30/06/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 493 ter, 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto la contestata violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Considerato che in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 - 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 ,[OSCURATO:PERSONA].iere Estensore Il Presidente