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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 20273/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27092-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 15 GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 344/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 15, Genova ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 344/2021 della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 22 marzo 2021.

2. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.La Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello proposto dal Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 15, avverso la sentenza n. 2775/2015 del Tribunale di Genova, ed ha così confermato l’irregolare comunicazione al condomino [OSCURATO:PERSONA] sia dell’avviso di convocazione per l’assemblea del 12 aprile 2012, sia della trasmissione del relativo verbale.

Quanto alla convocazione, i giudici del merito hanno affermato che l’avviso della [OSCURATO:PERSONA] all’Oliva, datato 7 maggio 2012, attestava che il destinatario fosse assente all’atto del recapito, nonché la “compiuta giacenza”, senza comprovare tuttavia alcun ulteriore avviso della mancata consegna al fine di consentire il ritiro del plico.

Quanto alla trasmissione del verbale, la firma del ricevente “Oliva” era stata disconosciuta dal destinatario e non era stata data dal Condominio alcuna ulteriore prova.

Il primo motivo del ricorso del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 15 denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1136, 1137 e 1335 c.c., sostenendosi che la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, doveva ritenersi perfezionata con l’arrivo del plico presso la residenza del destinatario, spettando a quest’ultimo di dar prova di non averne preso notizia non per sua colpa ed avendo il condominio stesso prodotto la “ricevuta di recapito”.

Il secondo motivo del ricorsodel Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 15 denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1136, 1137 e 1335 c.c., sostenendosi che la comunicazione della delibera dell’assemblea, spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, doveva ritenersi perfezionata con l’arrivo del plico presso la residenza del destinatario, a nulla rilevando il disconoscimento della firma operato da quest’ultimo, cui piuttosto spettava di dar prova di non averne preso notizia non per sua colpa ed avendo il condominio stesso prodotto la “ricevuta di recapito”.

Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell’art.2700 c.c., non avendo l’Oliva proposto querela di falso con riguardo alla firma apposta sull’avviso di ricevimento Il quarto motivo prospetta unicamente le “conseguenze dell’accoglimento dei motivi sub 2 e 3”.

4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie.

I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano inammissibili, non superando lo scrutinio ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., restando assorbito il quarto motivo.

La sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto inerente alla prova della comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale e della comunicazione della deliberazione al condomino assente in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento, con conseguente inammissibilità ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. (Cass. Sez.

U, 21/03/2017 n. 7155).

Secondo consolidata interpretazione, infatti, in forza degli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 (formulazione qui operante), ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'art. 66, ultimo comma, disp. att. c.c., testo previgente, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione (Cass. Sez. 2 , 30/10/2020, n. 24041; Cass. Sez. 6 - 2 , 26/09/2013, n. 22047 ; Cass. Sez. 2 , 22/11/1985, n. 5769).

Essendo, dunque, necessario che l’avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito ma anche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorni prima la data dell’adunanza in prima convocazione (come lascia intendere l’espressione “comunicato”, la quale evoca la regola di cui all’art. 1335 c.c., a differenza, ad esempio, di quanto si legge nell’art. 2479 bis c.c. per l’assemblea della s.r.l.: cfr. Cass. Sez.

U , 14/10/2013, n. 23218 ), ai fini della prova dell’osservanza dell’obbligo di convocazione è necessario che il condominio dimostri che l’avviso è pervenuto all’indirizzo del destinatario.

Secondo altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c. presuppone, infatti, che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo comunque riservato al giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, ovvero per difetto assoluto di motivazione) l'accertamento della sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez.

L, 27/01/1988, n. 715; Cass. Sez.

L , 11/04/1990, n. 3061 ; Cass. Sez.

L, 30/03/1992, n. 3908; Cass. Sez. 1, 26/04/1999, n. 4140).

E’ perciò da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall’art.1335 c.c., ove si tratti, come nel caso in esame, di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può dirsi integrata dalla prova non solo della spedizione della raccomandata, ma anche, attraverso l'avviso di ricevimento (o l'attestazione di compiuta giacenza), del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell’arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. 6 - L , 19/07/2018, n. 19232 ; Cass. Sez.

L, 21/06/2016, n. 12822).

In ipotesi di trasmissione di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, dunque, l'avvenuta consegna di una raccomandata deve intendersi attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario.

Nella specie, quanto alla comunicazione al condomino [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di convocazione per l’assemblea del 12 aprile 2012, la Corte d’appello di Genova ha accertato che l’avviso della [OSCURATO:PERSONA], datato 7 maggio 2012, attestava che il destinatario fosse assente all’atto del recapito, nonché la “compiuta giacenza”, senza comprovare il rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, di per sé idoneo a consentirne il ritiro (Cass. Sez. 2 , 25/03/2019, n. 8275 ; Cass. Sez. 2 , 06/10/2017, n. 23396).

Al riguardo, il ricorrente, nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., sostiene che “non possa gravare sul mittente … la prova che l’avviso di giacenza (cioè lo scontrino bianco o un tempo la cartolina con le istruzioni per il ritiro del plico) sia stato rilasciato dall’agente postale.

Un tale onere a carico del mittente sarebbe contrario alla presunzione posta dall’art.1335 c.c. ed all’altra presunzione riconosciuta dalla giurisprudenza circa l’ordinaria regolarità del servizio postale ….

Ai fini della ridetta presunzione … è sufficiente e necessario che il Condominio dimostri la data in cui l’avviso di convocazione è pervenuto all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità che quest’ultimo dimostri di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia”.

Queste argomentazioni difensive sono però contrarie all’interpretazione di questa Corte, che pure il medesimo ricorrente invoca: tale interpretazione afferma che la presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato l’arrivo a destinazione, occorre, appunto, prova non soltanto della spedizione della raccomandata, ma anche dell'avviso di ricevimento o dell'attestazione di compiuta giacenza, perché da ciò si trae dimostrazione del “momento” in cui la dichiarazione diretta ad una determinata persona sia giunta “all’indirizzo del destinatario” (art. 1335 c.c.).

La spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario; il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 c.c., infatti, opera, si, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo (si vedano anche Cass. Sez.

L, 28/09/2018, n. 23589; Cass. Sez. 1, 19/10/2017, n. 24703 del Cass. Sez. 3 , 08/06/2012, n. 9303 ; Cass. Sez. 1 , 27/10/2005, n. 20924).

Quanto alla trasmissione del verbale, la Corte d’appello ha evidenziato come la firma del ricevente “Oliva” apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata fosse stata disconosciuta dal destinatario, senza che si fosse innestato nel giudizio alcun procedimento incidentale di verificazione della sottoscrizione, preordinato alla utilizzazione nel processo della prova documentale.

Nel terzo motivo, il ricorrente obietta che tuttavia occorresse la proposizione di querela di falso avverso la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento.

In astratto, la censura sarebbe da condividere, in quanto, se l'agente postale non ha l'obbligo di accertarsi dell'identità della persona del destinatario, ciò non esclude, peraltro, che la fede dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art 2700 c.c. (Cass. Sez. 3, 26/08/1975, n. 3014).

La Corte d’appello di Genova ha tuttavia affermato che l’avviso di ricevimento non recasse la firma per esteso del destinatario, ma solo la dicitura “ritira Oliva” seguita da sottoscrizione illeggibile.

Nella memoria ex art, 380 bis, comma 2, c.p.c., il ricorrente deduce che “[L]a presenza di una firma illeggibile o non apposta per esteso da parte del destinatario di una raccomandata ed il disconoscimento della propria sottoscrizione sono … del tutto irrilevanti quando vi sia dimostrazione, come nel caso di specie, che la raccomandata pervenne il 17/04/2012 alle ore 9.29 all’indirizzo del destinatario come documentato dal Condominio, essendo ciò necessario e sufficiente ad integrare la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario ex art. 1335 c.c.”.

Risulta invece noto che, in ipotesi di trasmissione di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, l'avvenuta consegna di una raccomandata con avviso di ricevimento deve intendersi attestata dalla sottoscrizione dell'avviso stesso da parte del destinatario.

E’, perciò, la sola sottoscrizione dell’avviso di ricevimento che perfeziona gli elementi costitutivi dell’atto, conferendogli natura di atto pubblico (discendente dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio che riveste l'agente postale) munito della fede privilegiata, di cui all'art. 2700 c.c., sia quanto all'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia quanto all'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha apposto la firma.

L’avviso di ricevimento, per come accertato dai giudici del merito, non rivestiva, dunque, alcuna fede privilegiata circa l’avvenuta consegna, e, per quanto già detto, occorre comunque provare che il plico raccomandato sia pervenuto a destinazione per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario.

Tale incompleto avviso di ricevimento costituiva, piuttosto, soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile, non coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico Quanto al resto, il ricorrente invoca nelle sue censure, in realtà, una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie, perché si giunga ad una conclusione diversa da quella prescelta dai giudici del merito.

Tale operazione è estranea alle regole del giudizio di legittimità, in quanto suppone un accesso diretto agli atti e una delibazione degli stessi in via inferenziale.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27092-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 15 GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 344/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 15, Genova ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 344/2021 della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 22 marzo 2021. 2. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.La Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello proposto dal Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 15, avverso la sentenza n. 2775/2015 del Tribunale di Genova, ed ha così confermato l’irregolare comunicazione al condomino [OSCURATO:PERSONA] sia dell’avviso di convocazione per l’assemblea del 12 aprile 2012, sia della trasmissione del relativo verbale. Quanto alla convocazione, i giudici del merito hanno affermato che l’avviso della [OSCURATO:PERSONA] all’Oliva, datato 7 maggio 2012, attestava che il destinatario fosse assente all’atto del recapito, nonché la “compiuta giacenza”, senza comprovare tuttavia alcun ulteriore avviso della mancata consegna al fine di consentire il ritiro del plico. Quanto alla trasmissione del verbale, la firma del ricevente “Oliva” era stata disconosciuta dal destinatario e non era stata data dal Condominio alcuna ulteriore prova. Il primo motivo del ricorso del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 15 denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1136, 1137 e 1335 c.c., sostenendosi che la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, doveva ritenersi perfezionata con l’arrivo del plico presso la residenza del destinatario, spettando a quest’ultimo di dar prova di non averne preso notizia non per sua colpa ed avendo il condominio stesso prodotto la “ricevuta di recapito”. Il secondo motivo del ricorsodel Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 15 denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1136, 1137 e 1335 c.c., sostenendosi che la comunicazione della delibera dell’assemblea, spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, doveva ritenersi perfezionata con l’arrivo del plico presso la residenza del destinatario, a nulla rilevando il disconoscimento della firma operato da quest’ultimo, cui piuttosto spettava di dar prova di non averne preso notizia non per sua colpa ed avendo il condominio stesso prodotto la “ricevuta di recapito”. Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell’art.2700 c.c., non avendo l’Oliva proposto querela di falso con riguardo alla firma apposta sull’avviso di ricevimento Il quarto motivo prospetta unicamente le “conseguenze dell’accoglimento dei motivi sub 2 e 3”. 4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano inammissibili, non superando lo scrutinio ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., restando assorbito il quarto motivo. La sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto inerente alla prova della comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale e della comunicazione della deliberazione al condomino assente in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento, con conseguente inammissibilità ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. (Cass. Sez. U, 21/03/2017 n. 7155). Secondo consolidata interpretazione, infatti, in forza degli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 (formulazione qui operante), ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'art. 66, ultimo comma, disp. att. c.c., testo previgente, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione (Cass. Sez. 2 , 30/10/2020, n. 24041; Cass. Sez. 6 - 2 , 26/09/2013, n. 22047 ; Cass. Sez. 2 , 22/11/1985, n. 5769). Essendo, dunque, necessario che l’avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito ma anche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorni prima la data dell’adunanza in prima convocazione (come lascia intendere l’espressione “comunicato”, la quale evoca la regola di cui all’art. 1335 c.c., a differenza, ad esempio, di quanto si legge nell’art. 2479 bis c.c. per l’assemblea della s.r.l.: cfr. Cass. Sez. U , 14/10/2013, n. 23218 ), ai fini della prova dell’osservanza dell’obbligo di convocazione è necessario che il condominio dimostri che l’avviso è pervenuto all’indirizzo del destinatario. Secondo altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c. presuppone, infatti, che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo comunque riservato al giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, ovvero per difetto assoluto di motivazione) l'accertamento della sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. L, 27/01/1988, n. 715; Cass. Sez. L , 11/04/1990, n. 3061 ; Cass. Sez. L, 30/03/1992, n. 3908; Cass. Sez. 1, 26/04/1999, n. 4140). E’ perciò da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall’art.1335 c.c., ove si tratti, come nel caso in esame, di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può dirsi integrata dalla prova non solo della spedizione della raccomandata, ma anche, attraverso l'avviso di ricevimento (o l'attestazione di compiuta giacenza), del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell’arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. 6 - L , 19/07/2018, n. 19232 ; Cass. Sez. L, 21/06/2016, n. 12822). In ipotesi di trasmissione di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, dunque, l'avvenuta consegna di una raccomandata deve intendersi attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario. Nella specie, quanto alla comunicazione al condomino [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di convocazione per l’assemblea del 12 aprile 2012, la Corte d’appello di Genova ha accertato che l’avviso della [OSCURATO:PERSONA], datato 7 maggio 2012, attestava che il destinatario fosse assente all’atto del recapito, nonché la “compiuta giacenza”, senza comprovare il rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, di per sé idoneo a consentirne il ritiro (Cass. Sez. 2 , 25/03/2019, n. 8275 ; Cass. Sez. 2 , 06/10/2017, n. 23396). Al riguardo, il ricorrente, nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., sostiene che “non possa gravare sul mittente … la prova che l’avviso di giacenza (cioè lo scontrino bianco o un tempo la cartolina con le istruzioni per il ritiro del plico) sia stato rilasciato dall’agente postale. Un tale onere a carico del mittente sarebbe contrario alla presunzione posta dall’art.1335 c.c. ed all’altra presunzione riconosciuta dalla giurisprudenza circa l’ordinaria regolarità del servizio postale …. Ai fini della ridetta presunzione … è sufficiente e necessario che il Condominio dimostri la data in cui l’avviso di convocazione è pervenuto all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità che quest’ultimo dimostri di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia”. Queste argomentazioni difensive sono però contrarie all’interpretazione di questa Corte, che pure il medesimo ricorrente invoca: tale interpretazione afferma che la presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato l’arrivo a destinazione, occorre, appunto, prova non soltanto della spedizione della raccomandata, ma anche dell'avviso di ricevimento o dell'attestazione di compiuta giacenza, perché da ciò si trae dimostrazione del “momento” in cui la dichiarazione diretta ad una determinata persona sia giunta “all’indirizzo del destinatario” (art. 1335 c.c.). La spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario; il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 c.c., infatti, opera, si, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo (si vedano anche Cass. Sez. L, 28/09/2018, n. 23589; Cass. Sez. 1, 19/10/2017, n. 24703 del Cass. Sez. 3 , 08/06/2012, n. 9303 ; Cass. Sez. 1 , 27/10/2005, n. 20924). Quanto alla trasmissione del verbale, la Corte d’appello ha evidenziato come la firma del ricevente “Oliva” apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata fosse stata disconosciuta dal destinatario, senza che si fosse innestato nel giudizio alcun procedimento incidentale di verificazione della sottoscrizione, preordinato alla utilizzazione nel processo della prova documentale. Nel terzo motivo, il ricorrente obietta che tuttavia occorresse la proposizione di querela di falso avverso la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento. In astratto, la censura sarebbe da condividere, in quanto, se l'agente postale non ha l'obbligo di accertarsi dell'identità della persona del destinatario, ciò non esclude, peraltro, che la fede dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art 2700 c.c. (Cass. Sez. 3, 26/08/1975, n. 3014). La Corte d’appello di Genova ha tuttavia affermato che l’avviso di ricevimento non recasse la firma per esteso del destinatario, ma solo la dicitura “ritira Oliva” seguita da sottoscrizione illeggibile. Nella memoria ex art, 380 bis, comma 2, c.p.c., il ricorrente deduce che “[L]a presenza di una firma illeggibile o non apposta per esteso da parte del destinatario di una raccomandata ed il disconoscimento della propria sottoscrizione sono … del tutto irrilevanti quando vi sia dimostrazione, come nel caso di specie, che la raccomandata pervenne il 17/04/2012 alle ore 9.29 all’indirizzo del destinatario come documentato dal Condominio, essendo ciò necessario e sufficiente ad integrare la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario ex art. 1335 c.c.”. Risulta invece noto che, in ipotesi di trasmissione di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, l'avvenuta consegna di una raccomandata con avviso di ricevimento deve intendersi attestata dalla sottoscrizione dell'avviso stesso da parte del destinatario. E’, perciò, la sola sottoscrizione dell’avviso di ricevimento che perfeziona gli elementi costitutivi dell’atto, conferendogli natura di atto pubblico (discendente dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio che riveste l'agente postale) munito della fede privilegiata, di cui all'art. 2700 c.c., sia quanto all'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia quanto all'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha apposto la firma. L’avviso di ricevimento, per come accertato dai giudici del merito, non rivestiva, dunque, alcuna fede privilegiata circa l’avvenuta consegna, e, per quanto già detto, occorre comunque provare che il plico raccomandato sia pervenuto a destinazione per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario. Tale incompleto avviso di ricevimento costituiva, piuttosto, soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile, non coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico Quanto al resto, il ricorrente invoca nelle sue censure, in realtà, una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie, perché si giunga ad una conclusione diversa da quella prescelta dai giudici del merito. Tale operazione è estranea alle regole del giudizio di legittimità, in quanto suppone un accesso diretto agli atti e una delibazione degli stessi in via inferenziale. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a
Sentenza Cassazione n. 20273/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris