CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17849/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 47385 del 05/10/2021 la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del 2 febbraio 2021, con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva rigettato il reclamo proposto dall'amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, in data 8 luglio 2020, aveva accolto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), in ordine all'acquisto di generi alimentari suscettibili di cottura - ammettendone l'acquisito per quelli previsti dal mod. 72, secondo la disciplina ordinaria - e alla previsione di due fasce orarie per la cottura dei cibi stessi. La I sezione ha rilevato che la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi, così come la possibilità, per il personale addetto, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia). Ha aggiunto la sentenza rescindente che la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi ha inciso essenzialmente sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che in questo caso non è apparsa essere stata esercitata con «modalità manifestamente irragionevoli» o «sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto» (Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio). Sempre la I sezione ha precisato che il giudice di merito non aveva fornito una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato abbia costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000. 2. Decidendo quale giudice del rinvio, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 12 maggio 2022 è tornata a rigettare il reclamo, rilevando: a) che la sezione "Nuovi giunti", unico circuito presente nell'istituto penitenziario di L'Aquila, oltre quello destinato ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41- bis ord. pen., ospita un numero assai limitato di detenuti comuni, i quali sono impegnati in attività per buona parte della giornata, in orari spesso coincidenti con le fasce orarie relative all'utilizzo dei fornelli previste per i detenuti in regime differenziato, con la conseguenza che la Direzione aveva consentito ai primi l'utilizzo dei fornelli senza limitazione alcuna; b) che nelle sezioni per i detenuti sottoposti a regime differenziato non vi è condivisione degli spazi, essendo i detenuti allocati in stanze singole, con la conseguenza che le attività trattamentali sono molto più ridotte rispetto a quelle offerte ai detenuti comuni, con la conseguenza che la previsione di fasce orarie non appariva rispondere ad esigenze organizzative non altrimenti fronteggiabili. 3. Nell'interesse del Ministero della Giustizia è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il giudice del rinvio omesso di tenere conto del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente e delle specifiche esigenze di custodia che riguardano i detenuti in regime differenziato. 4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], là quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La I sezione, nell'annullare la precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza, ha demandato al giudice del rinvio di chiarire "se la previsione di fasce orarie, stabilita nell'istituto stesso, sussista solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato e sia in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto atto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemmeno in concreto funzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché esclusivamente discriminatorio". Rispetto a tali indicazioni, il provvedimento impugnato, senza affrontare il tema delle diverse esigenze di custodia, ha proposto un'equiparazione delle situazioni dei detenuti ordinari rispetto a quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41 -bis, ord. pen., ma soprattutto - non ha affrontato la questione del carattere irragionevole e discriminatorio della previsione, tenendo conto che la limitazione delle fasce orarie per cucinare integra non un intervento dell'Amministrazione penitenziaria idoneo ad incidere sul diritto soggettivo del detenuto, precludendone l'attuazione, ma "una mera modalità di esercizio in concreto di esso diritto". Ne discende che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz