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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24112/2026

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.r.l., in persona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, CIABILLI Roberto eICCREA [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:PERSONA] CREDITIs.p.a.- intimati -per la cassazione della sentenza n. 6584/2023 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 13.10.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10.7.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] siopponevano al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma aveva loroingiunto di pagare euro 105.641,95 a ICCREA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (giàBanca [OSCURATO:SOCIETA].), a titolo di canoni scaduti e non pagati relativi adue contratti di locazione finanziaria stipulati dalla prima e assistiti dallefideiussioni rilasciate dal Ciabilli.Gli opponenti, sostenuta l’inidoneità probatoria delladocumentazione prodotta a sostegno della morosità e invocatal’applicabilità ai contratti di leasing, in ragione della loro natura traslativa,dell’art. 1526 c.c., chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e, in viariconvenzionale, la condanna della concedente alla restituzione di euro304.528,02 per il primo contratto e di euro 162.656,05 per il secondo.ICCREA si costituiva, insistendo e chiedendo il rigetto della domandariconvenzionale.Il Tribunale di Roma, disposta una C.T.U. estimativa, con sentenzapubblicata il 29.11.2017 revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimentodella domanda riconvenzionale, condannava ICCREA a pagare aImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] euro 135.654,67, oltre agli interessi legali dalladomanda al saldo.2.

BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale mandataria di ICCREA proponevaappello.

Nel giudizio interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice diDulcinea [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito.

A seguito di scissioneda [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:SOCIETA].,quest’ultima subentrava nelle attività di gestione dei crediti, compresequelle giudiziali.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6584/2023, rigettava ilgravame e condannava l’appellante e [OSCURATO:SOCIETA], in solido con l’intervenuta,alla rifusione delle spese del grado agli appellati.La corte territoriale, ritenuti inconferenti gli eventi successivi allarestituzione dei beni perché estranei al perimetro del tema della decisionePag. 2 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026e nell’incontestata qualificazione dei rapporti come leasing traslativi,osservava che in caso di inadempimento dell’utilizzatore trovaapplicazione analogica l’art. 1526 c.c.

Per quanto derogabile tale norma, lacorte confermava la riduzione equitativa disposta dal Tribunale dellaclausola penale contenuta nell’art. 19 dei contratti, non potendo ilconcedente cumulare la somma dei canoni e mantenere il valore residuodel bene.3. [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], ICCREA e peressa BCC [OSCURATO:PERSONA], tutti intimati, non si sono difesi.In data 29.6.2026 si è costituito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale nuovodifensore della ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1526c.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la compatibilità tral’art. 19 dei contratti di leasing e l’art. 1526 c.c., in contrasto conl’interpretazione del diritto vivente — manifestato anche dalle SezioniUnite — sulla causa finanziaria del leasing, sulla liceità delle clausolepenali e sulla necessità di evitare indebite locupletazioni per entrambe leparti.

Si contesta, in particolare, l’applicazione del meccanismo restitutorioex art. 1526 c.c., non avendo considerato la corte territoriale che laclausola contrattuale, oltre alla risoluzione di diritto e all'immediatarestituzione dei beni, poneva a carico dell’utilizzatore i canoni scaduti einsoluti e il risarcimento del danno, quest'ultimo parametrato alla sommadei canoni futuri attualizzati al tasso Euribor, da cui detrarre il ricavatodella ricollocazione del bene e il prezzo dell’opzione.Tale pattuizione non sarebbe né una “clausola di confisca” nélocupletativa, poiché il patto di deduzione in essa previsto garantival'equilibrio sinallagmatico, conformemente all’interesse del concedente aconseguire l'utilità economica connessa all’esatto adempimento.

L’art.Pag. 3 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/20261526, commi 1 e 2, c.c. avrebbe quindi dovuto interpretarsi in coerenzacon tale assetto, che ammette il diritto di ritenzione dei canoni scaduti einsoluti.Si rileva, infine, che la banca aveva agito in via monitoria per il solopagamento dei canoni scaduti e rimasti insoluti (pari a euro 105.641,59),per essere sopravvenuta la restituzione (e la vendita) dei beni “solo infase avanzata del giudizio medesimo”.

Pertanto, essendo stati i benirestituiti e venduti solo in corso di causa, il giudice d'appello avrebbedovuto applicare il principio di ritenzione dei canoni riscossi e riconoscereil diritto a pretendere quelli scaduti, senza attivare meccanismi restitutoria vantaggio dell'utilizzatore inadempiente.2.

Il ricorso è infondato.2.1.

È stato affermato dal giudice nomofilattico come segue: “In tema dileasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, dellalegge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 siapplica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata invigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida,invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, conconseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplinadell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dalfallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art.72 quater l. fall.” (Sez.

Un., 28 gennaio 2021 n. 2061).In tale pronuncia, le Sezioni Unite, in un fruttuoso vaglio delladottrina e della giurisprudenza di merito, hanno rimarcato che, nell’ambitodella valorizzazione della causa concreta del contratto e dellaconnotazione finanziaria dell’operazione, «l’equo compenso, ai sensi delprimo comma dell'art. 1526 c.c., comprende la remunerazione delgodimento del bene, il deprezzamento conseguente alla suaincommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non includeil risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, devetrovare specifica considerazione […] e, secondo la sua ordinariaPag. 4 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026configurazione di danno emergente e di lucro cessante (art. 1223 c.c.,che impone che il danno patrimoniale sia integralmente ristorato, inapplicazione del principio di indifferenza), tale da porre il concedentemedesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatoreavesse esattamente adempiuto».

E dopo aver ricordato che il risarcimentodel danno del concedente può, peraltro, essere oggetto di determinazioneanticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c.,hanno rilevato che «si è fatta applicazione del secondo comma dell'art.1526 c.c. e del principio, già contemplato dall'art. 1384 c.c. (di cui laprima disposizione è un portato specifico), della riduzione equitativa, adopera del giudice, della penale che, sebbene comunque lecita, si palesimanifestamente eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale neilimiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, laposizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che ilcreditore aveva all’adempimento integrale […] si è ritenutomanifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo alconcedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canonimaturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebitovantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuovalore del bene […] È stata, invece, reputata coerente con la previsionecontenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nelcontratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossicon detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavatodalla futura vendita del bene restituito ».Le medesime Sezioni Unite, per quanto di rilievo ai fini del presentegiudizio, hanno osservato che, «tenuto conto delle circostanze concretedel caso oggetto di sua cognizione, occorrerà che il giudice privilegi lasoluzione innanzi evidenziata, e, quindi, ferma restando l'irripetibilità deicanoni già riscossi, provveda ad una stima del bene ai valori di mercato almomento della restituzione dello stesso (se il bene non sia stato vendutoo altrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi aPag. 5 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026parametro i valori rispettivamente conseguiti) e, quindi, detragga il valorestimato dalle somme dovute al concedente, con eventuale residuo da2.2.

La ricorrente lamenta l’alterazione dell’equilibrio contrattuale indottodal meccanismo restitutorio connesso alla riduzione in via equitativa dellaclausola penale prevista dall’art. 19 di entrambi i contratti e avallata dallaCorte d’appello, in quanto asseritamente in contrasto con l’orientamentoespresso dalla indicata pronuncia delle Sezioni Unite.

La ricorrente,nell’imputare la violazione del principio di ritenzione, rappresenta di averagito in via monitoria unicamente per il pagamento dei canoni scaduti erimasti insoluti (pari a euro 105.641,59), per essere intervenuta larestituzione (e la vendita) dei beni “solo in fase avanzata del giudiziomedesimo”.La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.La Corte d’appello non ha affermato l’invalidità, in astratto, della clausoladi cui all’art. 19, né ha negato la compatibilità, in astratto, del patto dideduzione con l’art. 1526 c.c.; ha ritenuto invece che, nel concreto assettoprocessuale della lite, la pretesa monitoria, limitata ai canoni scaduti einsoluti, non potesse essere accolta prescindendo dagli effetti restitutori eriequilibratori propri della risoluzione del leasing traslativo.Va osservato che il perimetro decisorio ha riguardato la pretesamonitoria per il pagamento dei canoni scaduti e rimasti insoluti almomento della risoluzione del contratto, mentre la questione dellarestituzione dei beni (e della pretesa vendita) è stata introdottadall’opposta solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado (v.ricorso, pagina 4, riga 5).

Di qui, la notazione della Corte d’appello aproposito dell’inconferenza di quanto addotto relativamente agli eventisuccessivi all’avvenuta restituzione «in quanto del tutto estranei al themaprobandum e decidendum.» (pagina 6 della sentenza impugnata, primocapoverso).

Una volta risolto il contratto, infatti, il credito del concedentenon può essere apprezzato atomisticamente, come se il rapporto fossePag. 6 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026ancora in esecuzione, ma deve essere ricondotto nel complessivoregolamento di interessi delineato dall’art. 1526 c.c., come integrato dallaclausola penale eventualmente convenuta e dal correlato patto dideduzione.

Soltanto tale verifica consente di evitare che il concedentecumuli il vantaggio derivante dall’acquisizione dei canoni maturati e dallaconservazione della proprietà del bene e del valore residuo del bene,conseguendo un risultato economico superiore rispetto all’esattoadempimento.La Corte d’appello, quanto alle doglianze relative all’erroneaapplicazione dell’art. 1526 c.c. e alla mancata applicazione della clausolan. 19 di entrambi i contratti, premessa l’incontestata natura traslativa diquesti ultimi e la conseguente applicabilità in via analogica della normacodicistica, ne ha evidenziato la derogabilità, potendo le parti convenire«l’irripetibilità dei canoni, salvo il potere del giudice di ridurre l’indennitàconvenuta secondo le circostanze».

La corte capitolina ha poi ricordatoquanto statuito da Cass., sez.

III, 14 ottobre 2021 n. 28022: «In tema dileasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto perinadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola chequelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che glioggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dellostesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola (cd. pattodi deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondocorrettezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momentodell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia statoancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valorecommerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equodi mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore,che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi incui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato dellaPag. 7 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente.»La Corte d’appello, pertanto, ha rilevato la correttezza delladecisione del primo giudice, laddove ha affermato che «il concedente,mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino almomento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggioderivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore delbene».

Di qui, la conferma dell’operazione di riconduzione della clausola19 nell’ambito dell’art. 1526, comma secondo, c.c., mediante la riduzioneofficiosa della clausola penale quando essa appaia sproporzionata.La pronuncia della Corte d’appello si è attenuta all’indicato principiodi diritto, avendo confermato la correttezza della sentenza di primo gradoladdove ha contrastato la possibilità per il concedente, mantenendo laproprietà del bene e acquisendo i canoni maturati sino alla risoluzione, diconseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo tra canoni e valoreresiduo del bene.

La riconduzione della clausola n. 19 all’ambitoapplicativo dell’art. 1526, secondo comma, c.c. non esprime un giudizio diinvalidità della pattuizione, ma l’esercizio del potere di controllo eriduzione della penale quando per il concreto risultato economico prodottosi riveli sproporzionata.Peraltro, la decisione della Corte capitolina si è inserita in uncontesto nel quale il concedente, assumendo di poter ritenere i canoni giàincassati, aveva agito in via monitoria per il recupero dei canoni scaduti erimasti insoluti, mantenendo la proprietà del bene, e solo in occasionedella comparsa conclusionale aveva dato atto dell’avvenuta restituzionedei beni e della loro vendita “ed imputazione del ricavato sull’interacreditoria, applicando l’art. 19 delle condizioni generali del contratto dileasing”, senza che il motivo individui un effettivo errore in diritto su taleautonoma ratio.

Dal che è evidente che le doglianze proposte - oltre cheinfondate laddove si assume che il credito per canoni scaduti e insolutiresti insensibile al regolamento restitutorio conseguente alla risoluzionePag. 8 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026del leasing traslativo, in contrasto con l’art. 1526 come interpretato daquesta Suprema Corte, la quale impone di evitare che il concedenteconsegua un vantaggio maggiore rispetto all’interesse all’esattoadempimento – da un lato risultano meramente assertive, per aver laricorrente prospettato un’alterazione dell’equilibrio finanziario del contrattoper effetto dell’incidenza del meccanismo restitutorio (v. pagina 14 delricorso), e dall’altro, ancora, spingono verso il riesame fattuale dellavicenda, superando il perimetro del sindacato di legittimità.4.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.Non vi è luogo a pronuncia sule spese per non essersi difese le partiintimate.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 9 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026Pag. 10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.r.l., in persona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, CIABILLI Roberto eICCREA [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:PERSONA] CREDITIs.p.a.- intimati -per la cassazione della sentenza n. 6584/2023 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 13.10.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10.7.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] siopponevano al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma aveva loroingiunto di pagare euro 105.641,95 a ICCREA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (giàBanca [OSCURATO:SOCIETA].), a titolo di canoni scaduti e non pagati relativi adue contratti di locazione finanziaria stipulati dalla prima e assistiti dallefideiussioni rilasciate dal Ciabilli.Gli opponenti, sostenuta l’inidoneità probatoria delladocumentazione prodotta a sostegno della morosità e invocatal’applicabilità ai contratti di leasing, in ragione della loro natura traslativa,dell’art. 1526 c.c., chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e, in viariconvenzionale, la condanna della concedente alla restituzione di euro304.528,02 per il primo contratto e di euro 162.656,05 per il secondo.ICCREA si costituiva, insistendo e chiedendo il rigetto della domandariconvenzionale.Il Tribunale di Roma, disposta una C.T.U. estimativa, con sentenzapubblicata il 29.11.2017 revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimentodella domanda riconvenzionale, condannava ICCREA a pagare aImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] euro 135.654,67, oltre agli interessi legali dalladomanda al saldo.2. BCC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale mandataria di ICCREA proponevaappello. Nel giudizio interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice diDulcinea [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito. A seguito di scissioneda [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:SOCIETA].,quest’ultima subentrava nelle attività di gestione dei crediti, compresequelle giudiziali.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6584/2023, rigettava ilgravame e condannava l’appellante e [OSCURATO:SOCIETA], in solido con l’intervenuta,alla rifusione delle spese del grado agli appellati.La corte territoriale, ritenuti inconferenti gli eventi successivi allarestituzione dei beni perché estranei al perimetro del tema della decisionePag. 2 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026e nell’incontestata qualificazione dei rapporti come leasing traslativi,osservava che in caso di inadempimento dell’utilizzatore trovaapplicazione analogica l’art. 1526 c.c. Per quanto derogabile tale norma, lacorte confermava la riduzione equitativa disposta dal Tribunale dellaclausola penale contenuta nell’art. 19 dei contratti, non potendo ilconcedente cumulare la somma dei canoni e mantenere il valore residuodel bene.3. [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], ICCREA e peressa BCC [OSCURATO:PERSONA], tutti intimati, non si sono difesi.In data 29.6.2026 si è costituito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale nuovodifensore della ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1526c.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la compatibilità tral’art. 19 dei contratti di leasing e l’art. 1526 c.c., in contrasto conl’interpretazione del diritto vivente — manifestato anche dalle SezioniUnite — sulla causa finanziaria del leasing, sulla liceità delle clausolepenali e sulla necessità di evitare indebite locupletazioni per entrambe leparti. Si contesta, in particolare, l’applicazione del meccanismo restitutorioex art. 1526 c.c., non avendo considerato la corte territoriale che laclausola contrattuale, oltre alla risoluzione di diritto e all'immediatarestituzione dei beni, poneva a carico dell’utilizzatore i canoni scaduti einsoluti e il risarcimento del danno, quest'ultimo parametrato alla sommadei canoni futuri attualizzati al tasso Euribor, da cui detrarre il ricavatodella ricollocazione del bene e il prezzo dell’opzione.Tale pattuizione non sarebbe né una “clausola di confisca” nélocupletativa, poiché il patto di deduzione in essa previsto garantival'equilibrio sinallagmatico, conformemente all’interesse del concedente aconseguire l'utilità economica connessa all’esatto adempimento. L’art.Pag. 3 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/20261526, commi 1 e 2, c.c. avrebbe quindi dovuto interpretarsi in coerenzacon tale assetto, che ammette il diritto di ritenzione dei canoni scaduti einsoluti.Si rileva, infine, che la banca aveva agito in via monitoria per il solopagamento dei canoni scaduti e rimasti insoluti (pari a euro 105.641,59),per essere sopravvenuta la restituzione (e la vendita) dei beni “solo infase avanzata del giudizio medesimo”. Pertanto, essendo stati i benirestituiti e venduti solo in corso di causa, il giudice d'appello avrebbedovuto applicare il principio di ritenzione dei canoni riscossi e riconoscereil diritto a pretendere quelli scaduti, senza attivare meccanismi restitutoria vantaggio dell'utilizzatore inadempiente.2. Il ricorso è infondato.2.1. È stato affermato dal giudice nomofilattico come segue: “In tema dileasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, dellalegge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 siapplica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata invigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida,invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, conconseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplinadell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dalfallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art.72 quater l. fall.” (Sez. Un., 28 gennaio 2021 n. 2061).In tale pronuncia, le Sezioni Unite, in un fruttuoso vaglio delladottrina e della giurisprudenza di merito, hanno rimarcato che, nell’ambitodella valorizzazione della causa concreta del contratto e dellaconnotazione finanziaria dell’operazione, «l’equo compenso, ai sensi delprimo comma dell'art. 1526 c.c., comprende la remunerazione delgodimento del bene, il deprezzamento conseguente alla suaincommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non includeil risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, devetrovare specifica considerazione […] e, secondo la sua ordinariaPag. 4 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026configurazione di danno emergente e di lucro cessante (art. 1223 c.c.,che impone che il danno patrimoniale sia integralmente ristorato, inapplicazione del principio di indifferenza), tale da porre il concedentemedesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatoreavesse esattamente adempiuto». E dopo aver ricordato che il risarcimentodel danno del concedente può, peraltro, essere oggetto di determinazioneanticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c.,hanno rilevato che «si è fatta applicazione del secondo comma dell'art.1526 c.c. e del principio, già contemplato dall'art. 1384 c.c. (di cui laprima disposizione è un portato specifico), della riduzione equitativa, adopera del giudice, della penale che, sebbene comunque lecita, si palesimanifestamente eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale neilimiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, laposizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che ilcreditore aveva all’adempimento integrale […] si è ritenutomanifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo alconcedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canonimaturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebitovantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuovalore del bene […] È stata, invece, reputata coerente con la previsionecontenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nelcontratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossicon detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavatodalla futura vendita del bene restituito ».Le medesime Sezioni Unite, per quanto di rilievo ai fini del presentegiudizio, hanno osservato che, «tenuto conto delle circostanze concretedel caso oggetto di sua cognizione, occorrerà che il giudice privilegi lasoluzione innanzi evidenziata, e, quindi, ferma restando l'irripetibilità deicanoni già riscossi, provveda ad una stima del bene ai valori di mercato almomento della restituzione dello stesso (se il bene non sia stato vendutoo altrimenti allocato e, dunque, in tale evenienza costituendosi aPag. 5 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026parametro i valori rispettivamente conseguiti) e, quindi, detragga il valorestimato dalle somme dovute al concedente, con eventuale residuo da2.2. La ricorrente lamenta l’alterazione dell’equilibrio contrattuale indottodal meccanismo restitutorio connesso alla riduzione in via equitativa dellaclausola penale prevista dall’art. 19 di entrambi i contratti e avallata dallaCorte d’appello, in quanto asseritamente in contrasto con l’orientamentoespresso dalla indicata pronuncia delle Sezioni Unite. La ricorrente,nell’imputare la violazione del principio di ritenzione, rappresenta di averagito in via monitoria unicamente per il pagamento dei canoni scaduti erimasti insoluti (pari a euro 105.641,59), per essere intervenuta larestituzione (e la vendita) dei beni “solo in fase avanzata del giudiziomedesimo”.La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.La Corte d’appello non ha affermato l’invalidità, in astratto, della clausoladi cui all’art. 19, né ha negato la compatibilità, in astratto, del patto dideduzione con l’art. 1526 c.c.; ha ritenuto invece che, nel concreto assettoprocessuale della lite, la pretesa monitoria, limitata ai canoni scaduti einsoluti, non potesse essere accolta prescindendo dagli effetti restitutori eriequilibratori propri della risoluzione del leasing traslativo.Va osservato che il perimetro decisorio ha riguardato la pretesamonitoria per il pagamento dei canoni scaduti e rimasti insoluti almomento della risoluzione del contratto, mentre la questione dellarestituzione dei beni (e della pretesa vendita) è stata introdottadall’opposta solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado (v.ricorso, pagina 4, riga 5). Di qui, la notazione della Corte d’appello aproposito dell’inconferenza di quanto addotto relativamente agli eventisuccessivi all’avvenuta restituzione «in quanto del tutto estranei al themaprobandum e decidendum.» (pagina 6 della sentenza impugnata, primocapoverso). Una volta risolto il contratto, infatti, il credito del concedentenon può essere apprezzato atomisticamente, come se il rapporto fossePag. 6 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026ancora in esecuzione, ma deve essere ricondotto nel complessivoregolamento di interessi delineato dall’art. 1526 c.c., come integrato dallaclausola penale eventualmente convenuta e dal correlato patto dideduzione. Soltanto tale verifica consente di evitare che il concedentecumuli il vantaggio derivante dall’acquisizione dei canoni maturati e dallaconservazione della proprietà del bene e del valore residuo del bene,conseguendo un risultato economico superiore rispetto all’esattoadempimento.La Corte d’appello, quanto alle doglianze relative all’erroneaapplicazione dell’art. 1526 c.c. e alla mancata applicazione della clausolan. 19 di entrambi i contratti, premessa l’incontestata natura traslativa diquesti ultimi e la conseguente applicabilità in via analogica della normacodicistica, ne ha evidenziato la derogabilità, potendo le parti convenire«l’irripetibilità dei canoni, salvo il potere del giudice di ridurre l’indennitàconvenuta secondo le circostanze». La corte capitolina ha poi ricordatoquanto statuito da Cass., sez. III, 14 ottobre 2021 n. 28022: «In tema dileasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto perinadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola chequelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che glioggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dellostesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola (cd. pattodi deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondocorrettezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momentodell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia statoancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valorecommerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equodi mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore,che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi incui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato dellaPag. 7 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente.»La Corte d’appello, pertanto, ha rilevato la correttezza delladecisione del primo giudice, laddove ha affermato che «il concedente,mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino almomento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggioderivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore delbene». Di qui, la conferma dell’operazione di riconduzione della clausola19 nell’ambito dell’art. 1526, comma secondo, c.c., mediante la riduzioneofficiosa della clausola penale quando essa appaia sproporzionata.La pronuncia della Corte d’appello si è attenuta all’indicato principiodi diritto, avendo confermato la correttezza della sentenza di primo gradoladdove ha contrastato la possibilità per il concedente, mantenendo laproprietà del bene e acquisendo i canoni maturati sino alla risoluzione, diconseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo tra canoni e valoreresiduo del bene. La riconduzione della clausola n. 19 all’ambitoapplicativo dell’art. 1526, secondo comma, c.c. non esprime un giudizio diinvalidità della pattuizione, ma l’esercizio del potere di controllo eriduzione della penale quando per il concreto risultato economico prodottosi riveli sproporzionata.Peraltro, la decisione della Corte capitolina si è inserita in uncontesto nel quale il concedente, assumendo di poter ritenere i canoni giàincassati, aveva agito in via monitoria per il recupero dei canoni scaduti erimasti insoluti, mantenendo la proprietà del bene, e solo in occasionedella comparsa conclusionale aveva dato atto dell’avvenuta restituzionedei beni e della loro vendita “ed imputazione del ricavato sull’interacreditoria, applicando l’art. 19 delle condizioni generali del contratto dileasing”, senza che il motivo individui un effettivo errore in diritto su taleautonoma ratio. Dal che è evidente che le doglianze proposte - oltre cheinfondate laddove si assume che il credito per canoni scaduti e insolutiresti insensibile al regolamento restitutorio conseguente alla risoluzionePag. 8 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026del leasing traslativo, in contrasto con l’art. 1526 come interpretato daquesta Suprema Corte, la quale impone di evitare che il concedenteconsegua un vantaggio maggiore rispetto all’interesse all’esattoadempimento – da un lato risultano meramente assertive, per aver laricorrente prospettato un’alterazione dell’equilibrio finanziario del contrattoper effetto dell’incidenza del meccanismo restitutorio (v. pagina 14 delricorso), e dall’altro, ancora, spingono verso il riesame fattuale dellavicenda, superando il perimetro del sindacato di legittimità.4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.Non vi è luogo a pronuncia sule spese per non essersi difese le partiintimate.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 9 di 10Numero registro generale 9099/2024Numero sezionale 2287/2026Numero di raccolta generale 24112/2026Data pubblicazione 27/07/2026Pag. 10 di 10
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