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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08505/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e nel quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche - risultano inammissibili e privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito, la cui motivazione su entrambi i profili risulta logica, esaustiva e pertanto immune da vizi censurabili in sede di legittimità; Rilevato che infatti la Corte di appello ha congruamente evidenziato che tra i numerosi precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] (per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti) vi sono anche ben sei condanne per evasione, nonché reati di resistenza a P.U. e violazioni delle misure di prevenzione, per cui il fatto oggetto del giudizio (ulteriore evasione, a dire dell'imputato finalizzata a farsi dare dalla madre denaro per acquistare stupefacente) manifesta la maggiore pericolosità sociale, fondamento della ritenuta recidiva; Rilevato altresì che insindacabile risulta anche la motivazione con la quale si sono negate le invocate attenuanti generiche, atteso che la mera ammissione dei fatti non può essere valorizzata a tal fine quando, come nel caso in esame, ngzifgrsi l'imputato è stato colto nella flagranza del reatorra- responsabilità è già acquisita "aliunde", e dunque la confessione non è dettata da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (da ultimo, Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454 - 01); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e nel quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche - risultano inammissibili e privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito, la cui motivazione su entrambi i profili risulta logica, esaustiva e pertanto immune da vizi censurabili in sede di legittimità; Rilevato che infatti la Corte di appello ha congruamente evidenziato che tra i numerosi precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] (per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti) vi sono anche ben sei condanne per evasione, nonché reati di resistenza a P.U. e violazioni delle misure di prevenzione, per cui il fatto oggetto del giudizio (ulteriore evasione, a dire dell'imputato finalizzata a farsi dare dalla madre denaro per acquistare stupefacente) manifesta la maggiore pericolosità sociale, fondamento della ritenuta recidiva; Rilevato altresì che insindacabile risulta anche la motivazione con la quale si sono negate le invocate attenuanti generiche, atteso che la mera ammissione dei fatti non può essere valorizzata a tal fine quando, come nel caso in esame, ngzifgrsi l'imputato è stato colto nella flagranza del reatorra- responsabilità è già acquisita "aliunde", e dunque la confessione non è dettata da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (da ultimo, Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454 - 01); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 08505/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris