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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23194/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad AGRIGENTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] diretto a contrastare la declaratoria di delinquenza professionale, con applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro per tre anni, che era stata disposta dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento con ordinanza del 29/1/2021.

Ha illustrato il Collegio che l'analisi del certificato penale riportante sette sentenze di condanna nonché le pendenze giudiziarie dell'appellante integrano i requisiti previsti dalla legge per riconoscere la qualifica di delinquente abituale: le risultanze del certificato penale - per numero e tipologia di reati accertati - sono quelle richieste dall'art. 105 cod. pen.

Inoltre, ricorre la pericolosità sociale del Rallo, evidenziata dalle condanne per associazione a delinquere, furto aggravato, furto in abitazione, ricettazione continuata e resistenza a pubblico ufficiale (fatti commessi nel 2017 e nel 2018).

Nell'ambito associativo, l'appellante era stato riconosciuto vertice e punto di riferimento della compagine finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio (furti, rapine e ricettazioni): una pluralità di reati-fine che dimostrano come il Rallo sia solito trarre, almeno in parte, i mezzi per vivere dalla commissione di tali reati.

Nella valutazione di pericolosità sociale ai fini della dichiarazione di delinquenza professionale è stato ritenuto rilevante anche il procedimento in corso per omicidio, nel cui ambito l'appellante era stato raggiunto da ordinanza custodiale che aveva resistito alle verifiche del relativo giudizio cautelare.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione profili di violazione di legge e correlato vizio di motivazione.

2.1. In ordine ai requisiti di cui agli artt. 103 e 105 cod. pen., il ricorrente deduce che, nella valutazione dei presupposti per la dichiarazione di delinquenza professionale, i giudici della sorveglianza si siano limitati a rilevare il numero delle condanne e delle pendenze giudiziarie e la condotta carceraria del Rallo, procedendo ad un'applicazione formale ed automatica di detta disposizione.

Di contro, non si era considerato che il Rallo aveva sempre lavorato regolarmente ed era stato dichiarato delinquente abituale nel gennaio del 2016 nonostante all'epoca mancassero i presupposti dell'art. 103 cod. pen., anche per le tipologie dei reati all'epoca accertati, sicché a tutto concedere lo si potrebbe considerare adesso come delinquente abituale, ma giammai delinquente professionale.Si censura che si siano considerati indicatori validi di pericolosità sociale ai fini in discorso la mera esistenza di carichi pendenti, peraltro risalenti, anche perché non si tratta di ipotesi di reati contro il patrimonio.

Inoltre, si segnala che in questa sede vi è stata una doppia considerazione per la vicenda accertata definitivamente con la sentenza di condanna ad otto mesi di reclusione per furto aggravato: infatti, tale procedimento - che nel 2015 era pendente in appello - era già stato valutato ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato, e adesso è stato nuovamente considerato come uno dei titoli per la declaratoria di professionalità nel reato.

Ancora, i riferimenti ad un ipotetico processo pendente in Cassazione, nonché ad un ulteriore processo pendente del 2013, sarebbero meri refusi, non essendovi traccia di tali iscrizioni nell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, né nel certificato dei carichi pendenti.

Infine, si rileva che il Rallo è ininterrottamente detenuto dal 12 febbraio 2018, il che fa venire meno l'attualità della pericolosità sociale, riferendosi i nuovi elementi ad un periodo risalente di oltre tre anni.

Manca poi l'accertamento di un comportamento di dedizione al delitto costante nel tempo, nonché la prova che il Rallo viva anche soltanto in parte dei proventi dei reati commessi: costui ha commesso delitti contro il patrimonio soltanto nei circoscritti periodi ottobre/novembre 2015 e ottobre/novembre 2017 e con proventi molto limitati, data la natura della refurtiva (cavi di rame, ovvero autocarri).

In conclusione, l'intervenuta declaratoria di professionalità nel reato contrasta con i dati documentali e poggia sulla valorizzazione illogica di elementi non pertinenti all'istituto in considerazione.

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce erronea applicazione di legge con riferimento alla ritenuta violazione degli artt. 5, par. 1, e 7 della CEDU e dell'art. 4 del protocollo addizionale n. 7 di detta Convenzione, quanto alla disposta misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa lavoro per la durata di tre anni.

Le norme convenzionali ivi elencate indicano tassativamente i motivi per i quali si può disporre una misura privativa della libertà personale, mentre nel caso di specie l'assegnazione alla casa lavoro è stata applicata per la mera ritenuta dedizione al delitto e per la presunzione che il Rallo viva, anche soltanto in parte, dei proventi del reato.

In tale situazione si denuncia l'inflizione di una rilevante compressione della libertà personale che non consegue ad un processo definito con sentenza di condanna o alla violazione di obblighi prescritti dalla legge, né a fini preventivi, sicché la fattispecie viene assimilata a quella che aveva condotto all'affermazione di illegittimità della restrizione della libertà personale nel caso Guzzardi c/Italia del 6/11/1980, per la violazione dell'art. 5 CEDU.

Inoltre, la misura di sicurezza è stata disposta autonomamente dal Magistrato di sorveglianza, senza commissione di alcun reato, in violazione dell'art. 7 CEDU, nonché dell'art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] n. 7 CEDU per lesione del principio del "ne bis in idem" sotto il profilo della duplice considerazione della recidiva, già applicata nelle sentenze di condanna emesse nei confronti del Rallo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. Nel primo motivo di impugnazione, diretto alla contestazione dei presupposti della declaratoria di delinquenza professionale, si denuncia che gli elementi posti a base di tale giudizio non siano legittimi a tenore dell'art. 105 cod. pen., né indicativi di pericolosità sociale.

La censura deve essere respinta.

L'esegesi di legittimità in tema di dichiarazione di delinquenza professionale ha illustrato che dalla lettura dell'art. 105 cod. pen. si evince che il soggetto deve trovarsi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità e deve avere riportato la condanna per un altro reato.

A tale riguardo è stato puntualizzato che non occorre che l'imputato commetta un altro reato oltre a quelli già richiesti per la dichiarazione di abitualità.

Ed invero i precedenti sono quelli stabiliti dagli artt.102 e 103 cod. pen., mentre l'altro successivo reato è quello che potrà discrezio- nalmente condurre alla dichiarazione di abitualità o di professionalità.

A tale conclusione si perviene sia sulla base del dato testuale dell'art. 105 cod. pen. ove non si fa riferimento a condanne aggiuntive, limitandosi a richiamare le medesime condizioni per la dichiarazione di abitualità, che alla stregua di un'interpretazione esegetica dell'istituto tesa evidentemente a valorizzare aspetti criminologici qualitativi e non solo meramente quantitativi (Sez. 4, n. 13463 del 05/11/2019, dep. 2020, Guarneri, Rv. 278919).

Ulteriore presupposto specializzante richiesto dalla norma è rappresentato dall'accertamento giudiziale che il reo «viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato».

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 13933 del 24/09/1986, Rv. 174558; Sez. 2, n. 2483 del 15/12/1969, dep. 1970, Rv. 114612), la professionalità nel reato non può essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma è una qualifica che si attribuisce solo ove risulti dimostrato che il delinquente abituale tragga fonte di guadagno pressoché costante dalla reitera- zione delle sue azioni criminose.

La ratio di tale forma di pericolosità qualificata va infatti ravvisata nel "sistema di vita" e, quindi, nella maggiore pericolosità ed allarme sociale che suscita questa particolare categoria di soggetti.

Orbene, entrambi i presupposti normativi ricorrono nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] annovera ben sette sentenze di condanna per delitti non colposi, l'ultima delle quali per associazione a delinquere diretta a reati contro il patrimonio per fatti del 2017 e 2018, peraltro successivi alla dichiarazione di abitualità: ovviamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quest'ultima condanna deve essere valutata come unum, ma è pur sempre indicativa del fatto che il condannato trae i mezzi di vita dai reati patrimoniali.

Il ricorso confonde i piani di valutazione, richiamando la tipologia dei reati già considerati per la dichiarazione di abitualità (dove sono sufficienti tre condanne per delitti non colposi, senza precise tipologie), ed attua una commistione tra i presupposti oggettivi del numero di condanne richieste dalla legge con l'apprezza- mento della pericolosità sociale, che può anche avvalersi di elementi non ancora definitivamente accertati, e dunque tratti anche da sentenze di merito e misure cautelari sufficientemente consolidate (in punto di attualità della pericolosità sociale e sul rilievo di accertamenti giudiziari non definitivi, vds.

Sez. 1, n. 13446 del 26/02/2020, Chianese, Rv. 278824).

È pur vero che si sono richiamate anche sentenze e pendenze non risultanti ex actis (un ricorso pendente in sede di legittimità ed una ulteriore pendenza per reati del 2013), ma ciò sembra frutto di mero refuso, mentre nella concreta valutazione del Tribunale di sorveglianza non se ne è tenuto conto.

Quanto alla raddoppiata valutazione di un titolo, dapprima ai fini della dichiarazione di abitualità, e quindi - una volta divenuto definitivo - per il riconoscimento della professionalità, il dato è irrilevante al cospetto della messe di condanne riportate dal Rallo che, già in precedenza, risultavano sovrabbondanti.

Gli elementi oggettivi si coniugano alla valutazione di pericolosità sociale emergente dai medesimi, condotta in termini giuridicamente corretti e aderenti ai dati di fatto.

In questa prospettiva, il Tribunale palermitano ha valorizzato anche titoli di reato non strettamente attinenti a delitti contro il patrimonio: ciò non costituisce un fuor d'opera, ma risponde ai criteri indicati dal capoverso dell'art.133 cod. pen., che si focalizzano sull'analisi della capacità a delinquere del colpevole, postulando una verifica di carattere soggettivo che richiede l'esame anche dei precedenti penali e giudiziari, senza distinguere in base alla natura dei reati accertati o in via di accertamento.

1.2. Infondato è pure il secondo motivo di ricorso, che ha lamentato erronea applicazione di legge con riferimento alla ritenuta violazione degli artt. 5, par. 1, e 7 CEDU e dell'art. 4 del protocollo addizionale 7 di detta Convenzione, quanto alla disposta assegnazione del condannato ad una casa-lavoro per la durata di tre anni, ritenendo contraria ai diritti fondamentali l'applicazione di una misura di sicurezza per la mera ritenuta dedizione al delitto e per la presunzione che il Rallo viva, anche soltanto in parte, dei proventi del reato.

Anche tale censura deve essere respinta.L'art. 216 cod. pen. prevede che, nei confronti di un soggetto che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, è obbligatoria l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Tale misura trova la sua giustificazione nell'accertata pericolosità sociale del condannato, la cui valutazione è compito specifico ed esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 535 del 23/11/1988, Battistutti, Rv. 180195; Sez. 1, n. 14014 del 09/03/2011, Ciccarelli, Rv. 249866).

Ne deriva che non vi è alcuna violazione di principi costituzionali o convenzionali, conseguendo l'applicazione della misura di sicurezza in esame ad un preventivo giudizio di pericolosità sociale qualificata - riconducibile ad un "sistema di vita" del condannato - e non ad un arbitrio del giudice.

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad AGRIGENTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] diretto a contrastare la declaratoria di delinquenza professionale, con applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro per tre anni, che era stata disposta dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento con ordinanza del 29/1/2021. Ha illustrato il Collegio che l'analisi del certificato penale riportante sette sentenze di condanna nonché le pendenze giudiziarie dell'appellante integrano i requisiti previsti dalla legge per riconoscere la qualifica di delinquente abituale: le risultanze del certificato penale - per numero e tipologia di reati accertati - sono quelle richieste dall'art. 105 cod. pen. Inoltre, ricorre la pericolosità sociale del Rallo, evidenziata dalle condanne per associazione a delinquere, furto aggravato, furto in abitazione, ricettazione continuata e resistenza a pubblico ufficiale (fatti commessi nel 2017 e nel 2018). Nell'ambito associativo, l'appellante era stato riconosciuto vertice e punto di riferimento della compagine finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio (furti, rapine e ricettazioni): una pluralità di reati-fine che dimostrano come il Rallo sia solito trarre, almeno in parte, i mezzi per vivere dalla commissione di tali reati. Nella valutazione di pericolosità sociale ai fini della dichiarazione di delinquenza professionale è stato ritenuto rilevante anche il procedimento in corso per omicidio, nel cui ambito l'appellante era stato raggiunto da ordinanza custodiale che aveva resistito alle verifiche del relativo giudizio cautelare. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione profili di violazione di legge e correlato vizio di motivazione. 2.1. In ordine ai requisiti di cui agli artt. 103 e 105 cod. pen., il ricorrente deduce che, nella valutazione dei presupposti per la dichiarazione di delinquenza professionale, i giudici della sorveglianza si siano limitati a rilevare il numero delle condanne e delle pendenze giudiziarie e la condotta carceraria del Rallo, procedendo ad un'applicazione formale ed automatica di detta disposizione. Di contro, non si era considerato che il Rallo aveva sempre lavorato regolarmente ed era stato dichiarato delinquente abituale nel gennaio del 2016 nonostante all'epoca mancassero i presupposti dell'art. 103 cod. pen., anche per le tipologie dei reati all'epoca accertati, sicché a tutto concedere lo si potrebbe considerare adesso come delinquente abituale, ma giammai delinquente professionale.Si censura che si siano considerati indicatori validi di pericolosità sociale ai fini in discorso la mera esistenza di carichi pendenti, peraltro risalenti, anche perché non si tratta di ipotesi di reati contro il patrimonio. Inoltre, si segnala che in questa sede vi è stata una doppia considerazione per la vicenda accertata definitivamente con la sentenza di condanna ad otto mesi di reclusione per furto aggravato: infatti, tale procedimento - che nel 2015 era pendente in appello - era già stato valutato ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato, e adesso è stato nuovamente considerato come uno dei titoli per la declaratoria di professionalità nel reato. Ancora, i riferimenti ad un ipotetico processo pendente in Cassazione, nonché ad un ulteriore processo pendente del 2013, sarebbero meri refusi, non essendovi traccia di tali iscrizioni nell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, né nel certificato dei carichi pendenti. Infine, si rileva che il Rallo è ininterrottamente detenuto dal 12 febbraio 2018, il che fa venire meno l'attualità della pericolosità sociale, riferendosi i nuovi elementi ad un periodo risalente di oltre tre anni. Manca poi l'accertamento di un comportamento di dedizione al delitto costante nel tempo, nonché la prova che il Rallo viva anche soltanto in parte dei proventi dei reati commessi: costui ha commesso delitti contro il patrimonio soltanto nei circoscritti periodi ottobre/novembre 2015 e ottobre/novembre 2017 e con proventi molto limitati, data la natura della refurtiva (cavi di rame, ovvero autocarri). In conclusione, l'intervenuta declaratoria di professionalità nel reato contrasta con i dati documentali e poggia sulla valorizzazione illogica di elementi non pertinenti all'istituto in considerazione. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce erronea applicazione di legge con riferimento alla ritenuta violazione degli artt. 5, par. 1, e 7 della CEDU e dell'art. 4 del protocollo addizionale n. 7 di detta Convenzione, quanto alla disposta misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa lavoro per la durata di tre anni. Le norme convenzionali ivi elencate indicano tassativamente i motivi per i quali si può disporre una misura privativa della libertà personale, mentre nel caso di specie l'assegnazione alla casa lavoro è stata applicata per la mera ritenuta dedizione al delitto e per la presunzione che il Rallo viva, anche soltanto in parte, dei proventi del reato. In tale situazione si denuncia l'inflizione di una rilevante compressione della libertà personale che non consegue ad un processo definito con sentenza di condanna o alla violazione di obblighi prescritti dalla legge, né a fini preventivi, sicché la fattispecie viene assimilata a quella che aveva condotto all'affermazione di illegittimità della restrizione della libertà personale nel caso Guzzardi c/Italia del 6/11/1980, per la violazione dell'art. 5 CEDU. Inoltre, la misura di sicurezza è stata disposta autonomamente dal Magistrato di sorveglianza, senza commissione di alcun reato, in violazione dell'art. 7 CEDU, nonché dell'art. 4 del [OSCURATO:PERSONA] n. 7 CEDU per lesione del principio del "ne bis in idem" sotto il profilo della duplice considerazione della recidiva, già applicata nelle sentenze di condanna emesse nei confronti del Rallo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Nel primo motivo di impugnazione, diretto alla contestazione dei presupposti della declaratoria di delinquenza professionale, si denuncia che gli elementi posti a base di tale giudizio non siano legittimi a tenore dell'art. 105 cod. pen., né indicativi di pericolosità sociale. La censura deve essere respinta. L'esegesi di legittimità in tema di dichiarazione di delinquenza professionale ha illustrato che dalla lettura dell'art. 105 cod. pen. si evince che il soggetto deve trovarsi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità e deve avere riportato la condanna per un altro reato. A tale riguardo è stato puntualizzato che non occorre che l'imputato commetta un altro reato oltre a quelli già richiesti per la dichiarazione di abitualità. Ed invero i precedenti sono quelli stabiliti dagli artt.102 e 103 cod. pen., mentre l'altro successivo reato è quello che potrà discrezio- nalmente condurre alla dichiarazione di abitualità o di professionalità. A tale conclusione si perviene sia sulla base del dato testuale dell'art. 105 cod. pen. ove non si fa riferimento a condanne aggiuntive, limitandosi a richiamare le medesime condizioni per la dichiarazione di abitualità, che alla stregua di un'interpretazione esegetica dell'istituto tesa evidentemente a valorizzare aspetti criminologici qualitativi e non solo meramente quantitativi (Sez. 4, n. 13463 del 05/11/2019, dep. 2020, Guarneri, Rv. 278919). Ulteriore presupposto specializzante richiesto dalla norma è rappresentato dall'accertamento giudiziale che il reo «viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato». Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 13933 del 24/09/1986, Rv. 174558; Sez. 2, n. 2483 del 15/12/1969, dep. 1970, Rv. 114612), la professionalità nel reato non può essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma è una qualifica che si attribuisce solo ove risulti dimostrato che il delinquente abituale tragga fonte di guadagno pressoché costante dalla reitera- zione delle sue azioni criminose. La ratio di tale forma di pericolosità qualificata va infatti ravvisata nel "sistema di vita" e, quindi, nella maggiore pericolosità ed allarme sociale che suscita questa particolare categoria di soggetti. Orbene, entrambi i presupposti normativi ricorrono nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] annovera ben sette sentenze di condanna per delitti non colposi, l'ultima delle quali per associazione a delinquere diretta a reati contro il patrimonio per fatti del 2017 e 2018, peraltro successivi alla dichiarazione di abitualità: ovviamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quest'ultima condanna deve essere valutata come unum, ma è pur sempre indicativa del fatto che il condannato trae i mezzi di vita dai reati patrimoniali. Il ricorso confonde i piani di valutazione, richiamando la tipologia dei reati già considerati per la dichiarazione di abitualità (dove sono sufficienti tre condanne per delitti non colposi, senza precise tipologie), ed attua una commistione tra i presupposti oggettivi del numero di condanne richieste dalla legge con l'apprezza- mento della pericolosità sociale, che può anche avvalersi di elementi non ancora definitivamente accertati, e dunque tratti anche da sentenze di merito e misure cautelari sufficientemente consolidate (in punto di attualità della pericolosità sociale e sul rilievo di accertamenti giudiziari non definitivi, vds. Sez. 1, n. 13446 del 26/02/2020, Chianese, Rv. 278824). È pur vero che si sono richiamate anche sentenze e pendenze non risultanti ex actis (un ricorso pendente in sede di legittimità ed una ulteriore pendenza per reati del 2013), ma ciò sembra frutto di mero refuso, mentre nella concreta valutazione del Tribunale di sorveglianza non se ne è tenuto conto. Quanto alla raddoppiata valutazione di un titolo, dapprima ai fini della dichiarazione di abitualità, e quindi - una volta divenuto definitivo - per il riconoscimento della professionalità, il dato è irrilevante al cospetto della messe di condanne riportate dal Rallo che, già in precedenza, risultavano sovrabbondanti. Gli elementi oggettivi si coniugano alla valutazione di pericolosità sociale emergente dai medesimi, condotta in termini giuridicamente corretti e aderenti ai dati di fatto. In questa prospettiva, il Tribunale palermitano ha valorizzato anche titoli di reato non strettamente attinenti a delitti contro il patrimonio: ciò non costituisce un fuor d'opera, ma risponde ai criteri indicati dal capoverso dell'art.133 cod. pen., che si focalizzano sull'analisi della capacità a delinquere del colpevole, postulando una verifica di carattere soggettivo che richiede l'esame anche dei precedenti penali e giudiziari, senza distinguere in base alla natura dei reati accertati o in via di accertamento. 1.2. Infondato è pure il secondo motivo di ricorso, che ha lamentato erronea applicazione di legge con riferimento alla ritenuta violazione degli artt. 5, par. 1, e 7 CEDU e dell'art. 4 del protocollo addizionale 7 di detta Convenzione, quanto alla disposta assegnazione del condannato ad una casa-lavoro per la durata di tre anni, ritenendo contraria ai diritti fondamentali l'applicazione di una misura di sicurezza per la mera ritenuta dedizione al delitto e per la presunzione che il Rallo viva, anche soltanto in parte, dei proventi del reato. Anche tale censura deve essere respinta.L'art. 216 cod. pen. prevede che, nei confronti di un soggetto che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, è obbligatoria l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro. Tale misura trova la sua giustificazione nell'accertata pericolosità sociale del condannato, la cui valutazione è compito specifico ed esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 535 del 23/11/1988, Battistutti, Rv. 180195; Sez. 1, n. 14014 del 09/03/2011, Ciccarelli, Rv. 249866). Ne deriva che non vi è alcuna violazione di principi costituzionali o convenzionali, conseguendo l'applicazione della misura di sicurezza in esame ad un preventivo giudizio di pericolosità sociale qualificata - riconducibile ad un "sistema di vita" del condannato - e non ad un arbitrio del giudice. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan