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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31877/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dredra-Lonclusq—chtedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Uditi: -il sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Torino, in data 21 giugno 2019, in parziale riforma della decisione impugnata dichiarava di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto al capo A) della rubrica perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena inflitta, per il capo B), in quella di mesi otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere dell'incendio di cui al capo A), cagionato nel cantiere di Cono, aperto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.1 e provocato con il lancio di una bottiglia molotov.

Ancora a suo carico era stata contestata e ritenuta la condotta di porto della bottiglia indicata, materiale esplodente ai sensi della legge 497/74.

La Corte di merito riteneva che gli elementi emersi escludevano che si potesse addivenire ad assoluzione nel merito per il reato di cui al capo A) della rubrica e ne dichiarava, pertanto, l'estinzione per prescrizione maturata già il 21 gennaio 2018.

Richiamava la Corte anzidetta la motivazione della sentenza di primo grado e ne confermava il percorso argomentativo.

Escludeva, poi, la nullità della decisione per la manc:ata audizione del consulente tecnico della difesa, Balossino, osservando che dopo l'esame del perito era esclusa la necessità di ascoltare anche il consulente tecnico a discarico, là dove egli, nominato in fase di conferimento dell'incarico peritale, aveva preso parte allo svolgimento delle operazioni relative e non aveva svolto specifiche attività o confutazioni dell'opera prestata dall'ausiliario del Giudice.

Annotava come la moglie dell'imputato, attraverso la deposizione, avesse inteso fornire al marito un alibi, che non aveva retto allo scrutinio dibattimentale.

Del resto, si è spiegato che, nonostante la perizia non avesse offerto elementi certi circa l'esatta identificazione dell'imputato come autore del gesto, emergeva che si sarebbe dovuta escludere l'ipotesi di un estraneo che, fatto ingresso nella proprietà di Nepote, aveva lanciato la bottiglia.

Ciò perché il filmato in atti documentava la presenza di un soggetto che camminando in giardino si muoveva, accanto alla recinzione, con un fare incompatibile con l'ipotesi che si trattasse di un terzo estraneo, ivi abusivamente introdottosi.

Anche la deposizione del teste della polizia giudiziaria, Capussotto, aveva offerto indicazioni sulla assoluta compatibilità tra il soggetto ripreso nei fotogrammi e la corporatura dell'imputato, conclusione c:ui era addivenuto anche il perito nominato dal Giudice.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia,e sviluppa essenzialmente due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..

Si duole il ricorrente della mancata assunzione della deposizione del consulente della difesa, nominato all'esito del conferimento dell'incarico peritale.

Si trattava di un consulente che era stato nominato solo al momento in cui il P.M. aveva prodotto in sede dibattimentale la registrazione e la difesa aveva avuto contezza del contenuto di essa.

La sua assunzione avrebbe potuto portare ad una diversa decisione nel merito, specie alla luce della conl:raddittorietà della deposizione del teste Capussotto che aveva prima escluso che gli elementi a disposizione fossero in grado di identificare l'imputato e, poi, in chiusura d'esame, aveva riferito la sua assoluta compatibilità con i rilievi dei fotogrammi acquisiti.

La perizia eseguita, e posta a fondamento della decisione, ha annotato il ricorrente, aveva ad oggetto due fotogrammi tratti da una registrazione del 12/4/2010 e non le registrazioni del 21/7/2010, epoca di commissione del fatto.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione.

La difesa della parte civile aveva revocato la sua costituzione, nel frangente compreso tra giudizio di primo e di secondo grado.

Ciò posto la Corte d'appello nulla avrebbe dovuto statuire sulla anzidetta parte processuale, là doveial contrario, aveva provveduto a confermare la statuizione relativa alla condanna ad una provvisionalelal risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto.

Il primo motivo non coglie nel segno.

Questa Corte ha precisato che non è fondata la doglianza relativa all'omesso esame del consulente tecnico dell'imputato.

Posto, invero, che il detto consulente non ha svolto attività dirette nel momento del conferimento dell'incarico al perito, né nel corso delle operazioni peritali, non ricorreva, giusta la disciplina di cui all'art. 230 cod. proc. pen., alcun obbligo da parte del giudice di esaminarlo, dopo l'esame del perito di ufficio (Cass. 26/10/1995, Seccherelli).

Circa l'acquisizione dei pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di ' memoria scritta presentata a norma degli artt. 233 e 121 cod. pen. ossono essere letti in udienza ed utilizzati ai fini della decisione anche in mancanza del previo esame del consulente, qualora le parti non ne abbiano contestato il contenuto ed il giudice abbia ritenuto superfluo di disporre sostitutivamente il relativo esame.Non ricorreva, perciò, alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dell'imputato dopo l'esame del perito di ufficio, non avendo esplicato il consulente alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali. (Sez. 6, n. 12610 del 14/01/2010, Costi, Rv. 246725; Sez. 6, n. 27928 del 01/04/2014, Cappelli, Rv. 261641), Né risulta decisivo il richiamo alla contraddittorietà della deposizione del teste Capussotto che aveva prima escluso che gli elementi a disposizione fossero in grado di identificare l'imputato e, poi, in chiusura d'esame, che vi fosse assoluta compatibilità con i rilievi dei fotogrammi acquisiti.

La perizia eseguita, e posta a fondamento della decisione, ha annotato il ricorrente, aveva ad oggetto due fotogrammi tratti da una registrazione del 12/4/2010 e non le registrazioni del 21/7/2010, epoca di commissione del fatto.

Tuttavia il Giudice a quo ha osservato come i fotogrammi dell'aprile 2010 documentassero la piena compatibilità tra l'imputato e il soggetto che operava lanciando la bottiglia, mentre il fotogramma del luglio 2010 non permetteva analoga conclusione e lasciava in ombra il particolare.

La Corte ha spiegato che non era ipotizzabile l'accesso di un estraneo alla proprietà del ricorrente, così inducendo W-1,51.10 - carico un quadro di obiettiva compatibilità a carico del [OSCURATO:PERSONA] già dal mese di aprile, con azione successiva nel mese di luglio seguente.

Anche l'alibi offerto dalla moglie dell'imputato, e il particolare relativo alla cena presso l'abitazione dei familiari, era un elemento poco credibile ed ex se inidoneo a escludere la responsabilità per il lancio dell'oggetto nel cantiere di Cono, aperto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte il contrasto con quanto ricordato e dichiarato dal marito, odierno imputato, era poco verosimile che egli appuntasse le visite dai suoceri sull'agenda, specie là dove si fosse trattato di un'abitudine oramai consolidatasi.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Questa Corte ha spiegato che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277773 - 02).

Anche, sotto altro aspetto, si è affermato che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado, in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 - 01).

La provvisionale nella specie era stata riconosciuta e dalla sentenza impugnata non risulta la revoca formale della costituzione, come si indica in ricorso.

Né la mancanza di conclusioni scritte equivale, per quanto detto, ad una revoca della costituzione per intervenuto risarcimento del danno, aspetto affermato, ma su cui non risultano allegazioni che valgano a documentarlo.

Alla luce di quanto premesso il ricorso va ritenuto infondato e va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dredra-Lonclusq—chtedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, come da nomina depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Uditi: -il sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Torino, in data 21 giugno 2019, in parziale riforma della decisione impugnata dichiarava di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto al capo A) della rubrica perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena inflitta, per il capo B), in quella di mesi otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere dell'incendio di cui al capo A), cagionato nel cantiere di Cono, aperto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.1 e provocato con il lancio di una bottiglia molotov. Ancora a suo carico era stata contestata e ritenuta la condotta di porto della bottiglia indicata, materiale esplodente ai sensi della legge 497/74. La Corte di merito riteneva che gli elementi emersi escludevano che si potesse addivenire ad assoluzione nel merito per il reato di cui al capo A) della rubrica e ne dichiarava, pertanto, l'estinzione per prescrizione maturata già il 21 gennaio 2018. Richiamava la Corte anzidetta la motivazione della sentenza di primo grado e ne confermava il percorso argomentativo. Escludeva, poi, la nullità della decisione per la manc:ata audizione del consulente tecnico della difesa, Balossino, osservando che dopo l'esame del perito era esclusa la necessità di ascoltare anche il consulente tecnico a discarico, là dove egli, nominato in fase di conferimento dell'incarico peritale, aveva preso parte allo svolgimento delle operazioni relative e non aveva svolto specifiche attività o confutazioni dell'opera prestata dall'ausiliario del Giudice. Annotava come la moglie dell'imputato, attraverso la deposizione, avesse inteso fornire al marito un alibi, che non aveva retto allo scrutinio dibattimentale. Del resto, si è spiegato che, nonostante la perizia non avesse offerto elementi certi circa l'esatta identificazione dell'imputato come autore del gesto, emergeva che si sarebbe dovuta escludere l'ipotesi di un estraneo che, fatto ingresso nella proprietà di Nepote, aveva lanciato la bottiglia. Ciò perché il filmato in atti documentava la presenza di un soggetto che camminando in giardino si muoveva, accanto alla recinzione, con un fare incompatibile con l'ipotesi che si trattasse di un terzo estraneo, ivi abusivamente introdottosi. Anche la deposizione del teste della polizia giudiziaria, Capussotto, aveva offerto indicazioni sulla assoluta compatibilità tra il soggetto ripreso nei fotogrammi e la corporatura dell'imputato, conclusione c:ui era addivenuto anche il perito nominato dal Giudice. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia,e sviluppa essenzialmente due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Si duole il ricorrente della mancata assunzione della deposizione del consulente della difesa, nominato all'esito del conferimento dell'incarico peritale. Si trattava di un consulente che era stato nominato solo al momento in cui il P.M. aveva prodotto in sede dibattimentale la registrazione e la difesa aveva avuto contezza del contenuto di essa. La sua assunzione avrebbe potuto portare ad una diversa decisione nel merito, specie alla luce della conl:raddittorietà della deposizione del teste Capussotto che aveva prima escluso che gli elementi a disposizione fossero in grado di identificare l'imputato e, poi, in chiusura d'esame, aveva riferito la sua assoluta compatibilità con i rilievi dei fotogrammi acquisiti. La perizia eseguita, e posta a fondamento della decisione, ha annotato il ricorrente, aveva ad oggetto due fotogrammi tratti da una registrazione del 12/4/2010 e non le registrazioni del 21/7/2010, epoca di commissione del fatto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione. La difesa della parte civile aveva revocato la sua costituzione, nel frangente compreso tra giudizio di primo e di secondo grado. Ciò posto la Corte d'appello nulla avrebbe dovuto statuire sulla anzidetta parte processuale, là doveial contrario, aveva provveduto a confermare la statuizione relativa alla condanna ad una provvisionalelal risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto. Il primo motivo non coglie nel segno. Questa Corte ha precisato che non è fondata la doglianza relativa all'omesso esame del consulente tecnico dell'imputato. Posto, invero, che il detto consulente non ha svolto attività dirette nel momento del conferimento dell'incarico al perito, né nel corso delle operazioni peritali, non ricorreva, giusta la disciplina di cui all'art. 230 cod. proc. pen., alcun obbligo da parte del giudice di esaminarlo, dopo l'esame del perito di ufficio (Cass. 26/10/1995, Seccherelli). Circa l'acquisizione dei pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di ' memoria scritta presentata a norma degli artt. 233 e 121 cod. pen. ossono essere letti in udienza ed utilizzati ai fini della decisione anche in mancanza del previo esame del consulente, qualora le parti non ne abbiano contestato il contenuto ed il giudice abbia ritenuto superfluo di disporre sostitutivamente il relativo esame.Non ricorreva, perciò, alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dell'imputato dopo l'esame del perito di ufficio, non avendo esplicato il consulente alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali. (Sez. 6, n. 12610 del 14/01/2010, Costi, Rv. 246725; Sez. 6, n. 27928 del 01/04/2014, Cappelli, Rv. 261641), Né risulta decisivo il richiamo alla contraddittorietà della deposizione del teste Capussotto che aveva prima escluso che gli elementi a disposizione fossero in grado di identificare l'imputato e, poi, in chiusura d'esame, che vi fosse assoluta compatibilità con i rilievi dei fotogrammi acquisiti. La perizia eseguita, e posta a fondamento della decisione, ha annotato il ricorrente, aveva ad oggetto due fotogrammi tratti da una registrazione del 12/4/2010 e non le registrazioni del 21/7/2010, epoca di commissione del fatto. Tuttavia il Giudice a quo ha osservato come i fotogrammi dell'aprile 2010 documentassero la piena compatibilità tra l'imputato e il soggetto che operava lanciando la bottiglia, mentre il fotogramma del luglio 2010 non permetteva analoga conclusione e lasciava in ombra il particolare. La Corte ha spiegato che non era ipotizzabile l'accesso di un estraneo alla proprietà del ricorrente, così inducendo W-1,51.10 - carico un quadro di obiettiva compatibilità a carico del [OSCURATO:PERSONA] già dal mese di aprile, con azione successiva nel mese di luglio seguente. Anche l'alibi offerto dalla moglie dell'imputato, e il particolare relativo alla cena presso l'abitazione dei familiari, era un elemento poco credibile ed ex se inidoneo a escludere la responsabilità per il lancio dell'oggetto nel cantiere di Cono, aperto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte il contrasto con quanto ricordato e dichiarato dal marito, odierno imputato, era poco verosimile che egli appuntasse le visite dai suoceri sull'agenda, specie là dove si fosse trattato di un'abitudine oramai consolidatasi. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha spiegato che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277773 - 02). Anche, sotto altro aspetto, si è affermato che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado, in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 - 01). La provvisionale nella specie era stata riconosciuta e dalla sentenza impugnata non risulta la revoca formale della costituzione, come si indica in ricorso. Né la mancanza di conclusioni scritte equivale, per quanto detto, ad una revoca della costituzione per intervenuto risarcimento del danno, aspetto affermato, ma su cui non risultano allegazioni che valgano a documentarlo. Alla luce di quanto premesso il ricorso va ritenuto infondato e va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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