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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00557/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 marzo 2021 del Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha revocato ex tunc la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, precedentemente concesso dal Tribunale di sorveglianza di Milano con provvedimento del 19 marzo 2020, relativamente alla pena di anni cinque, mesi dieci di reclusione di cui al provvedimento di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente revocato la misura alternativa alla detenzione sin dal 19 marzo 2020, anche se non vi erano i presupposti per disporre una revoca ex tunc.

Nel ricorso, infatti, si evidenzia che la prima diffida ai danni del condannato era stata emessa il 18 luglio 2020 per un fatto del 16 luglio 2020, circostanza sintomatica del fatto che la misura alternativa alla detenzione era stata per un periodo attuata correttamente.

Il ricorrente, infine, contesta la ricostruzione dei fatti fornita dal giudice di merito rispetto a quanto avvenne il 19 novembre 2020 e evidenzia che il giudicante non ha citato nel suo provvedimento la relazione del Ser.D. rtZ rf O 1L1 Lt (,,Li i-tz So wo £1 n ULfg k rt Z Life ILLìf[iuìft _ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che, ai sensi dell'art. art. 94, comma 6, T.U. stup., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.

Va, infatti, ricordato che la misura alternativa alla detenzione implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214).In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.

Una volta disposta la revoca della misura alternativa alla detenzione, il giudice, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/92/2014, Attianese, Rv. 259474), atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare.

In tal senso, il giudice può anche disporre la revoca della misura con effetto ex tunc, quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477).

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha argomentato la propria decisione evidenziando che la misura alternativa alla detenzione aveva avuto sin da subito un andamento non lineare, posto che il condannato aveva utilizzato gli spazi di libertà concessi per svolgere attività lavorativa per fini illeciti.

Il giudice di merito, correttamente, ha tratto il convincimento che la gravità dei fatti commessi durante l'esecuzione della misura fosse tale da poter ritenere che l'adesione al percorso terapeutico era stata del tutto apparente e in concreto usata per celare le attività antigiuridiche commesse.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 marzo 2021 del Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha revocato ex tunc la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, precedentemente concesso dal Tribunale di sorveglianza di Milano con provvedimento del 19 marzo 2020, relativamente alla pena di anni cinque, mesi dieci di reclusione di cui al provvedimento di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente revocato la misura alternativa alla detenzione sin dal 19 marzo 2020, anche se non vi erano i presupposti per disporre una revoca ex tunc. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che la prima diffida ai danni del condannato era stata emessa il 18 luglio 2020 per un fatto del 16 luglio 2020, circostanza sintomatica del fatto che la misura alternativa alla detenzione era stata per un periodo attuata correttamente. Il ricorrente, infine, contesta la ricostruzione dei fatti fornita dal giudice di merito rispetto a quanto avvenne il 19 novembre 2020 e evidenzia che il giudicante non ha citato nel suo provvedimento la relazione del Ser.D. rtZ rf O 1L1 Lt (,,Li i-tz So wo £1 n ULfg k rt Z Life ILLìf[iuìft _ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, ai sensi dell'art. art. 94, comma 6, T.U. stup., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va, infatti, ricordato che la misura alternativa alla detenzione implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214).In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Una volta disposta la revoca della misura alternativa alla detenzione, il giudice, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/92/2014, Attianese, Rv. 259474), atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare. In tal senso, il giudice può anche disporre la revoca della misura con effetto ex tunc, quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha argomentato la propria decisione evidenziando che la misura alternativa alla detenzione aveva avuto sin da subito un andamento non lineare, posto che il condannato aveva utilizzato gli spazi di libertà concessi per svolgere attività lavorativa per fini illeciti. Il giudice di merito, correttamente, ha tratto il convincimento che la gravità dei fatti commessi durante l'esecuzione della misura fosse tale da poter ritenere che l'adesione al percorso terapeutico era stata del tutto apparente e in concreto usata per celare le attività antigiuridiche commesse. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 00557/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris