CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 30281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli, premesso che il magistrato di sorveglianza di Massa aveva trasmesso l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] relativa alla così detta scissione del cumulo ai fini dell'ottenimento di benefici penitenziari, ha rilevato che sull'istanza, finalizzata al conseguimento di misure alternative o premiali, era competente la magistratura di sorveglianza ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto. 2. Il denunciato conflitto è insussistente e gli atti vanno restituiti alla Corte di appello di Napoli. Nel caso in esame, gli atti sono stati trasmessi al giudice dell'esecuzione con una semplice missiva di trasmissione, senza che il magistrato di sorveglianza di Massa, cui gli atti erano stati inviati dalla Procura generale. presso la Corte di appello di Napoli, si fosse dichiarato incompetente a provvedere sull'istanza del condannato. La giurisprudenza ha precisato che "È inammissibile la denuncia di un conflitto negativo di competenza in assenza di due formali provvedimenti declinatori di competenza, non essendo sufficiente la semplice missiva di trasmissione, o restituzione, degli atti con l'indicazione della dicitura "per competenza" (Sez. 1, n. 39972 del 16/09/2014, Monaco, Rv. 260907). 3. Dunque, a prescindere dalla individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla richiesta di scissione del cumulo in funzione dell'ammissione a benefici penitenziari, va dichiarata l'insussistenza del conflitto e la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli per procedere nelle forme di cui all'art.666 cod. proc. pen. sull'istanza della parte. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il prosieguo. Così deciso, il