CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 02417/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 19440-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la correzione della sentenza n. 2619/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/02/2025 R.G.N. 17648/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.19440/2025 Cron. Rep. Ud.10/12/2025 Rilevato che 1.Con istanza in data 8 luglio 2025 [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Corte n. 2619/2025, resa nel procedimento recante il n. RG 17648/2023, nella parte in cui si dava atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto; evidenzia infatti che [OSCURATO:SOCIETA]. era parte controricorrente risultata vittoriosa; Considerato che 1. il carattere materiale dell’errore denunziato emerge con evidenza dal fatto che [OSCURATO:SOCIETA]., unica società parte del giudizio recante il n. RG 17 648 /2023 , definito con la sentenza della quale si chiede la correzione, non aveva in esso la veste di ricorrente bensì di controricorrente e dal fatto che il ricorso proposto dalla controparte era stato respinto; pertanto ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 era il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, ad essere tenuto al raddoppio del contributo unificato in misura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13; il riferimento alla società ricorrente nella parte del dispositivo relativa al raddoppio del contributo unificato si configura quindi quale mera svista nella redazione del provvedimento conseguendo la necessità della relativa correzione; P.Q.M La Corte ordina la correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza di questa Corte n. RG 2619/2025 mediante sostituzione dell’espressione da parte della società ricorrente con l’espressione da parte del ricorrente . Roma, così deciso nella camera di consigliodel 10 dicembre