CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9680/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3846/2018, depositata in data 18settembre 20 18 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Diniego rimb.Sil. Rif. IRAP 2011 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora innanzi ATM Servizi), in virtù di contratto di servizio con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora innanzi ATM) , svolgeva l’attività di gestione dei servizi di trasporto urbani e di area urbana. A decorrere dal 10 maggio 2010, all’esito di gara pubblica indetto dal Comune di Milano, la contribuente, essendo stata l’unica a presentare offerta al bando di gara, continuava a svolgere l’attività di gestione del pubblico trasporto ma in forza di contratto stipulato direttamente con il Comune di Milano. Assolti gli obblighi dichiarativi per l’anno d’imposta 2011, la contribuente procedeva al versamento delle somme dovute – segnatamente , al versamento dell’IRAP,senza tuttavia avvalersi della deduzione prevista dall’art. 11, comma primo, lett. a), d.lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446 (c.d. disciplina del cuneo fiscale). In data 13 giugno 201 3 , per l’effetto, la società presentava all’ufficio istanza di rimborso per l’IRAP (oltre interessi) versata in misura superiore rispetto al dovuto. L’ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. 2. Avverso di esso, la ATM proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, deducendo, pregiudizialmente, l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, perché la società non aveva impugnato il provvedimento espresso di rigetto (n. 178004 di prot.) nelle more intervenuto e regolarmente notificato il 12 dicembre 2016, deducendo, nel merito, l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone, pertanto, il rigetto. 3. La C.t.p., con sentenza n. 5819/16/2017, previa riunione col ricorso proposto dalla A.T.M. Servizi per la stessa annualità, rigettava la censura di inammissibilità del ricorso spiegata dall’Ufficio finanziario e rigettava il ricorso della contribuente, negando il diritto al rimborso perché riteneva non sussistenti i requisiti per la deduzione. 4. Contro tale decisione proponeva gravame la contribuente dinanzi alla C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’ufficio con gravame incidentale. 5. Con sentenza n. 3846/2018, depositata in data 18 settembre 2018, la C.t.r. adita accoglieva il gravame incidentale dell ’Ufficio , condannando la società soccombente alla rifusione delle spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. L’Ufficiosi è costituito con co ntroricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 31 marzo 2023 per la quale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità dell’impugnata sentenza della C.T.R. per la Lombardia nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate per difetto di interesse e non rispondenza al modello legale di impugnazione (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuentelamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, essendosi l’Ufficio limitato a ribadire pedissequamente le ragioni esposte nel proprio atto di controdeduzioni in primo grado, senza censurare espressamente la decisione appellata e limitandosi a chiedere, nel petitum, l’accoglimento dell’appello incidentale. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità dell’impugnata sentenza della C.T.R. della Lombardia per violazione degli artt. 19 e 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Illegittimità costituzionale (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l a contribuente lame nta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha negato che il silenzio formatosi sull’istanza di rimborso presentata da un contribuente assume valenza provvedimentale di talché, all’atto della sua formazione, viene meno l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in maniera espressa sulla medesima istanza, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità dell’impugnata sentenza della C.T.R. per la Lombardia per omessa pronuncia (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’articolato motivo d’appello della A.T.M. avverso la sentenza di primo grado e relativo alle ragioni di merito del diniego di rimborso. 2. Il primo motivo è infondato. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui, nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. È pertanto irrilevante che imotivi siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere "specifici" imotivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto diimpugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass.21/11/2019, n. 30341). 3. Parimenti è infondato il secondo motivo. In tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione interrompa, anche dopo il formarsi del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del contribuente, la propria inerzia, notificando a quest'ultimo un provvedimento di rigetto, anche parziale, dalla data di tale notificazione inizia a decorrere il più breve termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto esplicito di rigetto, ex artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovendosi, pertanto, escludere che il contribuente possa proseguire la controversia già introdotta con l'impugnazione del silenzio rifiuto (Cass. 13/03/2015, n. 5065; Cass. 06/06/2014, n. 12791). La giurisprudenza sezionale trova riscontro anche nei similari approdi del giudice amministrativo in fattispecie analoghe (Cons. Stato, sez. V, n. 1193/ 20 06; sez. VI, n. 7969/ 20 03; sez. IV, n. 810/1992; sez. V, n. 546/1991). Nella fattispecie in esame,il provvedimento espresso di rigetto (n. 178004 di prot.,) nelle more intervenuto, è stato notificato il 12 dicembre 2016 e, quindi, è successivo all’epoca della formazione del silenziodiniego (2013), ma è anteriore rispetto al ricorso introduttivo (marzo 2017).Il che supera in radice ogni ipotetica q.l.c. avanzata dalla difesa della parte contribuente. 4. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta alla luce della decisione sui primi due motivi di ricorso. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 7.000,00, ol tre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific