CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 00735/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 21 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 24/06/2019 che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo; che la sentenza è stata emessa il 21/10/2022 con motivazione riservata in novanta giorni e depositata nei termini il 13/01/2023; che il termine per la presentazione del ricorso per cassazione, pari a 45 giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., è scaduto il 05/03/2023; che il ricorso è stato presentato ben oltre il termine sopra indicato sull’assunto che la decorrenza dovesse calcolarsi dalla notifica della sentenza al difensore eseguita alla data del 23/11/2023; che invece, ai sensi dell’art. 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., la decorrenza va calcolata dalla data di scadenza del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, se il deposito non è avvenuto oltre quel termine; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]