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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 1971

Cassazione n. 12924/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce, promiscuamente, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato per il delitto di appropriazione indebita è formulato in termini non consentiti e, perciò, inammissibile, anche per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, [OSCURATO:PERSONA].

Monica, Rv. 285870 - 01, in cui la Corte ha ribadito cheti' motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata); che, in ogni caso, la censura mossa nei confronti della sentenza impugnata attiene ad un aspetto non rilevante e decisivo nell'economia della decisione, atteso che la difesa contesta la configurabilità del delitto di appropriazione indebita con riguardo ad una delle quattro autovetture di cui, secondo l'imputazione, il ricorrente si sarebbe appropriato in danno della persona offesa; nel caso ‘di specie, peraltro, la contestazione è unitaria,avendo cioè ervtAto riguardo al complesso dei veicoli che l'imputato avrebbe ricevuto in conto vendita e di cui non avrebbe successivamente dato conto sicché anche l'eventuale omessa risposta della Corte d'appello sulla censura articolata dalla difesa sulla sorte di uno si essi non potrebbe avere alcun riflesso sulla rilevanza penale della condotta ascritta al Petrini; in difetto, d'altra parte, di censure relative al trattamento sanzionatorio che, infatti, era stato determinato in maniera complessiva e non considerando le singole appropriazioni unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce, promiscuamente, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato per il delitto di appropriazione indebita è formulato in termini non consentiti e, perciò, inammissibile, anche per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, [OSCURATO:PERSONA]. Monica, Rv. 285870 - 01, in cui la Corte ha ribadito cheti' motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata); che, in ogni caso, la censura mossa nei confronti della sentenza impugnata attiene ad un aspetto non rilevante e decisivo nell'economia della decisione, atteso che la difesa contesta la configurabilità del delitto di appropriazione indebita con riguardo ad una delle quattro autovetture di cui, secondo l'imputazione, il ricorrente si sarebbe appropriato in danno della persona offesa; nel caso ‘di specie, peraltro, la contestazione è unitaria,avendo cioè ervtAto riguardo al complesso dei veicoli che l'imputato avrebbe ricevuto in conto vendita e di cui non avrebbe successivamente dato conto sicché anche l'eventuale omessa risposta della Corte d'appello sulla censura articolata dalla difesa sulla sorte di uno si essi non potrebbe avere alcun riflesso sulla rilevanza penale della condotta ascritta al Petrini; in difetto, d'altra parte, di censure relative al trattamento sanzionatorio che, infatti, era stato determinato in maniera complessiva e non considerando le singole appropriazioni unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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