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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 06114/2026

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ttorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza; lette le conclusioni scritte a firma del difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 25/9/2024 , aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di estorsione continuata, condannandolo alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare per anni tre,mesi sei e alla multa di euro mille.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedottola violazione di legge per effetto dell’omessa notifica della citazione in appello nei confronti dell’imputato e del difensore.

Il ricorrente eccepisce che la trattazione del giudizio d’appello è avvenuta senza che fosse stato correttamente instaurato il contraddittorio in quanto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza è stata eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], mai designato nel presente procedimento, e non al reale difensore e domiciliatario dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva redatto i motivi ivi indicando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

La notizia dell’avvenuta definizione del giudizio d’appello in assenza dell’imputato e senza la partecipazione del difensore di fiducia è stata appresa dal legale solo all’atto della notifica a mezzo PEC dell’estratto della sentenza sicchédeve ritenersi la nullità assoluta,a norma dell’art. 178, comma 1 lett. c),cod.proc.pen., della citazione a giudizio dell’imputato e del difensore nonché degli atti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.

Dall’accesso agli atti,giustificato dalla natura dell’eccezione proposta, risulta che la notifica della citazione a giudizio del Romanoè avvenuta presso un legale diverso da quello designato come proprio difensore di fiducia dall’imputato , che nello studio del medesimo avevaeletto domicilio.

Si verte,pertanto, in ipotesi di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 178 , comma 1 lett. c), cod.proc.pen. trattandosi di vizio che attiene all’intervento e rappresentanza in giudizio dell’imputato e che inficia radicalmente la instaurazione del contraddittorio e gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza d’appello.

E’ risalente e granitico l’orientamento di legittimità per cui la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402 – 01 ; Sez .

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv.269028 -01).

2. S’impone , pertanto , l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Salerno per l’ulteriore corso.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Salerno per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 4 febbraio2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza; lette le conclusioni scritte a firma del difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 25/9/2024 , aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di estorsione continuata, condannandolo alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare per anni tre,mesi sei e alla multa di euro mille. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedottola violazione di legge per effetto dell’omessa notifica della citazione in appello nei confronti dell’imputato e del difensore. Il ricorrente eccepisce che la trattazione del giudizio d’appello è avvenuta senza che fosse stato correttamente instaurato il contraddittorio in quanto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza è stata eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], mai designato nel presente procedimento, e non al reale difensore e domiciliatario dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva redatto i motivi ivi indicando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La notizia dell’avvenuta definizione del giudizio d’appello in assenza dell’imputato e senza la partecipazione del difensore di fiducia è stata appresa dal legale solo all’atto della notifica a mezzo PEC dell’estratto della sentenza sicchédeve ritenersi la nullità assoluta,a norma dell’art. 178, comma 1 lett. c),cod.proc.pen., della citazione a giudizio dell’imputato e del difensore nonché degli atti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. Dall’accesso agli atti,giustificato dalla natura dell’eccezione proposta, risulta che la notifica della citazione a giudizio del Romanoè avvenuta presso un legale diverso da quello designato come proprio difensore di fiducia dall’imputato , che nello studio del medesimo avevaeletto domicilio. Si verte,pertanto, in ipotesi di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 178 , comma 1 lett. c), cod.proc.pen. trattandosi di vizio che attiene all’intervento e rappresentanza in giudizio dell’imputato e che inficia radicalmente la instaurazione del contraddittorio e gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza d’appello. E’ risalente e granitico l’orientamento di legittimità per cui la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402 – 01 ; Sez . U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv.269028 -01). 2. S’impone , pertanto , l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Salerno per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Salerno per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 4 febbraio2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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