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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 24406/2025

Testo disponibile della fonte

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02/ 2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul [OSCURATO:PERSONA] D’UFFICIO, iscritto al n.15826/2024 R.G. , solleva to da CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 1287 del 16/07/2024 , resa nel processo r.g.n. 1830/2023 riassunto da: MALFARA' FRANCESCO, rappresentato e difeso da sé stesso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto che ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 6.618,27, a titolo di onorari per l'assistenza professionale fornita all'ingiunto in relazione a un giudizio d'appello che si è svolto presso la Corte d'appello di Firenze, sezione lavoro.

Biagi ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e ha anzitutto eccepito l’incompetenza del giudice adito.

Il Tribunale di Torino, disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, in accoglimento della eccezione formulata dall'opponente ha rilevato il proprio difetto di competenza per territorio inderogabile, dovendosi applicare il codice del consumo, art. 33, in quanto l'opponente era lavoratore dipendente e aveva la propria residenza in Livorno.

Il Tribunale di Torino ha quindi dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente la Corte d'appello di Firenze.

2. Il processo è stato riassunto da Malfarà davanti alla Corte d'appello di Firenze.

Biagi, pur non avendo impugnato per regolamento di competenza l'ordinanza, si è costituito in riassunzione invitando la Corte d'appello a sollevare il conflitto di competenza per territorio, in quanto giudice competente sarebbe il Tribunale di Livorno.

3. Con ordinanza depositata il 16 luglio 2024, la Corte d'appello di Firenze ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di competenza, ritenendo errata l'indicazione del Tribunale di Torino, essendo il diverso foro di Livorno di residenza del consumatore quello competente in riassunzione: secondo la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione il criterio della competenza funzionale dell'ufficio del giudice davanti al quale si è celebrato il giudizio in cui il cliente consumatore è stato assistito dal difensore cede davanti alla prevalenza del foro inderogabile di residenza del consumatore. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’ultimo comma dell’ art. 47 c.p.c.

Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, nelle quale chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Livorno. [OSCURATO:PERSONA] La competenza va radicata innanzi al Tribunale di Livorno, come correttamente evidenziato nell'ordinanza in oggetto.

Il fatto che la Corte d’appello di Firenze sia il giudice di merito che ha conosciuto per ultimo la causa, ed è competente a conoscere dei gravami proposti avverso le sentenze del Tribunale di Livorno, non rende la Corte di appello foro del consumatore: quest'ultimo, infatti, ̀ quello individuato in base alla residenza o domicilio del consumatore e, dunque, nella specie si tratta del Tribunale di Livorno.

Come osservato nell'ordinanza di questa Corte n. 32216 del 2022 (richiamata dalla Corte d’appello), il fatto che le sentenze del Tribunale (di Livorno) siano appellabili innanzi alla Corte d’appello (di Firenze) non assume alcuna rilevanza ai fini dell’individuazione del foro del consumatore, che rimane ancorato alla residenza o domicilio effettivo dello stesso e va individuato nel Tribunale territorialmente competente.

Nella memoria difensiva, Malfarà eccepisce che nel caso in esame è stato disposto il mutamento del rito e trova applicazione l’art. 14 del d.lgs., il cui comma secondo prescrive che “̀ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera”.

Va al riguardo ricordato che la competenza di cui all’art. 33, comma secondo, lettera u) del codice del consumo ̀ inderogabile e prevale su ogni altro criterio, compreso quello di cui al citato art. 14 (v. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 3241/2024).

Non vi è luogo a provvedere in ordine allespese processuali, trattandosi di regolamentodi competenza sollevato d'ufficio.

P.Q.M La Corte dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/ 2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul [OSCURATO:PERSONA] D’UFFICIO, iscritto al n.15826/2024 R.G. , solleva to da CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 1287 del 16/07/2024 , resa nel processo r.g.n. 1830/2023 riassunto da: MALFARA' FRANCESCO, rappresentato e difeso da sé stesso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto che ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 6.618,27, a titolo di onorari per l'assistenza professionale fornita all'ingiunto in relazione a un giudizio d'appello che si è svolto presso la Corte d'appello di Firenze, sezione lavoro. Biagi ha proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e ha anzitutto eccepito l’incompetenza del giudice adito. Il Tribunale di Torino, disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, in accoglimento della eccezione formulata dall'opponente ha rilevato il proprio difetto di competenza per territorio inderogabile, dovendosi applicare il codice del consumo, art. 33, in quanto l'opponente era lavoratore dipendente e aveva la propria residenza in Livorno. Il Tribunale di Torino ha quindi dichiarato la propria incompetenza, indicando come competente la Corte d'appello di Firenze. 2. Il processo è stato riassunto da Malfarà davanti alla Corte d'appello di Firenze. Biagi, pur non avendo impugnato per regolamento di competenza l'ordinanza, si è costituito in riassunzione invitando la Corte d'appello a sollevare il conflitto di competenza per territorio, in quanto giudice competente sarebbe il Tribunale di Livorno. 3. Con ordinanza depositata il 16 luglio 2024, la Corte d'appello di Firenze ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di competenza, ritenendo errata l'indicazione del Tribunale di Torino, essendo il diverso foro di Livorno di residenza del consumatore quello competente in riassunzione: secondo la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione il criterio della competenza funzionale dell'ufficio del giudice davanti al quale si è celebrato il giudizio in cui il cliente consumatore è stato assistito dal difensore cede davanti alla prevalenza del foro inderogabile di residenza del consumatore. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’ultimo comma dell’ art. 47 c.p.c. Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, nelle quale chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Livorno. [OSCURATO:PERSONA] La competenza va radicata innanzi al Tribunale di Livorno, come correttamente evidenziato nell'ordinanza in oggetto. Il fatto che la Corte d’appello di Firenze sia il giudice di merito che ha conosciuto per ultimo la causa, ed è competente a conoscere dei gravami proposti avverso le sentenze del Tribunale di Livorno, non rende la Corte di appello foro del consumatore: quest'ultimo, infatti, ̀ quello individuato in base alla residenza o domicilio del consumatore e, dunque, nella specie si tratta del Tribunale di Livorno. Come osservato nell'ordinanza di questa Corte n. 32216 del 2022 (richiamata dalla Corte d’appello), il fatto che le sentenze del Tribunale (di Livorno) siano appellabili innanzi alla Corte d’appello (di Firenze) non assume alcuna rilevanza ai fini dell’individuazione del foro del consumatore, che rimane ancorato alla residenza o domicilio effettivo dello stesso e va individuato nel Tribunale territorialmente competente. Nella memoria difensiva, Malfarà eccepisce che nel caso in esame è stato disposto il mutamento del rito e trova applicazione l’art. 14 del d.lgs., il cui comma secondo prescrive che “̀ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera”. Va al riguardo ricordato che la competenza di cui all’art. 33, comma secondo, lettera u) del codice del consumo ̀ inderogabile e prevale su ogni altro criterio, compreso quello di cui al citato art. 14 (v. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 3241/2024). Non vi è luogo a provvedere in ordine allespese processuali, trattandosi di regolamentodi competenza sollevato d'ufficio. P.Q.M La Corte dichiar
Decreto Cassazione n. 24406/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris