CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 agosto 1995
Cassazione n. 41143/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/08/1995 avverso la sentenza del 24/02/2020 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero - [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Chieti il 24 febbraio 2020, all'esito del dibattimento, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. dal reato di furto consumato pluriaggravato, fatto contestato come commesso il 24 febbraio 2018. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di l'Aquila, affidandosi ad un solo motivo, con cui denunzia violazione di legge, per avere il decidente applicato la speciale causa di non punibilità in presenza di reato consumato pluriaggravato i cui limiti di pena sono di gran lunga al di sopra del limite massimo di cinque anni di reclusione di cui all'art. 131-bis cod. pen.; chiede dunque l'annullamento della sentenza. 3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte in data 11 ottobre 2021 ha chiesto, in accoglimento del ricorso, annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio. 4.11 Difensore (memoria del 12 ottobre 2021) ha chiesto rigettarsi il ricorso. 5.11 ricorso è fondato e va accolto, poiché la pena edittale massima irrogabile è superiore ai cinque anni di reclusione di cui all'art. 131-bis cod. pen. Consegue, di necessità, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.). 6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. • P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso il 27/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] niLenc Pat