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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08417/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Bologna, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Parma, applicava ex art. 310 cod. proc. pen. la misura cautelare della custodia in carcere ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e lesione personale pluriaggravati.

Il G.i.p. aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ma escluso quella delle esigenze cautelari, indicate invece dal Tribunale nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo del tutto generico e comunque manifestamente infondato.

5. La difesa ha obliterato le ampie e puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), rilevabile anche nella fase cautelare, considerata la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037).

Senza fondamento il ricorrente ha denunciato la contraddittorietà della motivazione.

Il Tribunale, infattti, ha evidenziato l'elevata pericolosità dell'indagato, alla luce delle specifiche modalità del fatto nonché dei suoi specifici precedenti penali, tali da farlo ritenere "un rapinatore professionista, aduso alla detenzione di armi ed alla perpetrazione di atti connotati da violenza alla persona".

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566).

Il Tribunale ha poi ritenuto che l'attuale stato di detenzione per altra causa non precluda l'applicazione della misura, con ciò uniformandosi al principio espresso da questa Corte, secondo il quale lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale, anche in espiazione di condanna definitiva, non è, di per sé, in contrasto con la configurabilità delle esigenze cautelari, e in particolare con il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario, non potendosi escludere in modo assoluto che l'indagato, per qualche ragione, recuperi temporaneamente o definitivamente la libertà (cfr., ad es., Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv. 282416; Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066; Sez. 6, n. 26231 del 15/03/2013, Pizzata, Rv. 256808).

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Bologna, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Parma, applicava ex art. 310 cod. proc. pen. la misura cautelare della custodia in carcere ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e lesione personale pluriaggravati. Il G.i.p. aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ma escluso quella delle esigenze cautelari, indicate invece dal Tribunale nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo del tutto generico e comunque manifestamente infondato. 5. La difesa ha obliterato le ampie e puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), rilevabile anche nella fase cautelare, considerata la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Senza fondamento il ricorrente ha denunciato la contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale, infattti, ha evidenziato l'elevata pericolosità dell'indagato, alla luce delle specifiche modalità del fatto nonché dei suoi specifici precedenti penali, tali da farlo ritenere "un rapinatore professionista, aduso alla detenzione di armi ed alla perpetrazione di atti connotati da violenza alla persona". Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). Il Tribunale ha poi ritenuto che l'attuale stato di detenzione per altra causa non precluda l'applicazione della misura, con ciò uniformandosi al principio espresso da questa Corte, secondo il quale lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale, anche in espiazione di condanna definitiva, non è, di per sé, in contrasto con la configurabilità delle esigenze cautelari, e in particolare con il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario, non potendosi escludere in modo assoluto che l'indagato, per qualche ragione, recuperi temporaneamente o definitivamente la libertà (cfr., ad es., Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv. 282416; Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066; Sez. 6, n. 26231 del 15/03/2013, Pizzata, Rv. 256808). 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.
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