CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 23148/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle due sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 187 cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, l'imputato si duole della motivazione espressa dai giudici di merito in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla entità della pena concretamente irrogata. Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuai-1U generiche ha trovato adeguata giustificazione in sentenza, avendo la Corte di. merito posto in rilievo l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a questo fine e la negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»). Ritenuto, quanto al profilo della entità della pena irrogata, che, nei giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nei presente caso, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato, quanto ai criteri impiegati nella determinazione della pena in concreto irrogata, che, in base a principio costantemente ribadito in sede di legittimità, l'obbligo motivazionale imposto al giudice di merito è adeguatamente soddisfatto attraverso il riferimento ad espressioni del tipo "pena congrua" o "pena equa", essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, ipotesi non ricorrente nel caso in esame (così ex multis Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017. Rv. 271243). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inan-irnissible, con Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere