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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00458/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso 24495-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 700/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 24495 sez.

M3 - ud. 23-11-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 700 del 2021 della Corte di appello di Lecce, esponendo che: avevdtmvenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'erronea dichiarazione ISEE 2008 utilizzata dal primo dei deducenti per ottenere una borsa di studio in favore del secondo; -era infatti stato omesso l'inserimento dei redditi di [OSCURATO:PERSONA], coniuge del primo attore e madre del secondo; - il Tribunale aveva accolto la domanda con pronuncia riformata dalla Corte di appello/ secondo cui dalla documentazione in atti risultava la dichiarazione di responsabilità sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine in particolare alla composizione del nucleo familiare, nella quale non risultava il nominativo della Spedicato, mentre non poteva attribuirsi attendibilità alla deposizione di quest'ultima - a mente della quale era stato il dipendente della società convenuta a indicare che il reddito della deponente non avrebbe dovuto inserirsi poiché residente altrove rispetto al marito e al figlio - in quanto la stessa aveva uno stringente interesse determinato dagli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio studente; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., corredatt da memoria; Vista la la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 24495 del 2021 Con/rel.

P, E0 Rilevato che con il primo motivo si prospetta l'errore della Corte territoriale che avrebbe mancato di considerare come negli anni precedenti lo stesso operatore CAF aveva compilato la dichiarazione dei redditi dei coniugi, sicché non poteva ignorare la percezione di autonomo reddito della Spedicato e la necessità di inserire i relativi dati, rientrando tutto ciò negli obblighi di assistenza; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 246 cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato mancando di considerare che la testimone Spedicato non avrebbe avuto legittimazione a contraddire nel giudizio e, dunque, non avrebbe potuto aprioristicamente escludersi ogni valenza alle sue dichiarazioni testimoniali; Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile; infatti, la parte non spiega perché la circostanza per cui l'operatore CAF aveva compilato in non meglio specificati anni precedenti la dichiarazione dei redditi dei coniugi avrebbe dovuto indurlo a richiedere informazioni a fronte dell'accertata dichiarazione di responsabilità consegnata da [OSCURATO:PERSONA], in cui si limitava il nucleo familiare allo stesso padre e al figlio (pag. 3 della sentenza gravata); dunque, fermo che il giudice di secondo grado ha affermato, senza censure, che tra gli obblighi della società convenuta effettivamente vi era quello di assistenza del cliente, e constatata la mancata localizzazione specifica della documentazione inerente alla dichiarazione dei redditi nell'incarto di seconde cure, sebbene menzionata in un inciso della riferita sentenza di primo grado, la censura si rivela per un verso aspecifica, non misurandosi con la compiuta ragione decisoria della Corte territoriale, per altro verso, dunque, in violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469), per altro verso ancora innervata da profili di rilettura istruttoria estranei alla sede di legittimità; il secondo motivo è inammissibile;RG n 24495 del 2021 la Corte territoriale ha escluso l'attendibilità della teste in base al riscontrato interesse di fatto conseguente agli obblighi di mantenimento verso il figlio studente, con valutazione istruttoria anch'essa non rivedibile da questo giudice di legittimità (cfr. Cass., 09/08/2019, n. 21239); spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità di parte controricorrente, liquidate in euro 3.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 24495-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 700/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24495 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 700 del 2021 della Corte di appello di Lecce, esponendo che: avevdtmvenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'erronea dichiarazione ISEE 2008 utilizzata dal primo dei deducenti per ottenere una borsa di studio in favore del secondo; -era infatti stato omesso l'inserimento dei redditi di [OSCURATO:PERSONA], coniuge del primo attore e madre del secondo; - il Tribunale aveva accolto la domanda con pronuncia riformata dalla Corte di appello/ secondo cui dalla documentazione in atti risultava la dichiarazione di responsabilità sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine in particolare alla composizione del nucleo familiare, nella quale non risultava il nominativo della Spedicato, mentre non poteva attribuirsi attendibilità alla deposizione di quest'ultima - a mente della quale era stato il dipendente della società convenuta a indicare che il reddito della deponente non avrebbe dovuto inserirsi poiché residente altrove rispetto al marito e al figlio - in quanto la stessa aveva uno stringente interesse determinato dagli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio studente; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., corredatt da memoria; Vista la la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 24495 del 2021 Con/rel. P, E0 Rilevato che con il primo motivo si prospetta l'errore della Corte territoriale che avrebbe mancato di considerare come negli anni precedenti lo stesso operatore CAF aveva compilato la dichiarazione dei redditi dei coniugi, sicché non poteva ignorare la percezione di autonomo reddito della Spedicato e la necessità di inserire i relativi dati, rientrando tutto ciò negli obblighi di assistenza; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 246 cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato mancando di considerare che la testimone Spedicato non avrebbe avuto legittimazione a contraddire nel giudizio e, dunque, non avrebbe potuto aprioristicamente escludersi ogni valenza alle sue dichiarazioni testimoniali; Rilevato che il primo motivo di ricorso è inammissibile; infatti, la parte non spiega perché la circostanza per cui l'operatore CAF aveva compilato in non meglio specificati anni precedenti la dichiarazione dei redditi dei coniugi avrebbe dovuto indurlo a richiedere informazioni a fronte dell'accertata dichiarazione di responsabilità consegnata da [OSCURATO:PERSONA], in cui si limitava il nucleo familiare allo stesso padre e al figlio (pag. 3 della sentenza gravata); dunque, fermo che il giudice di secondo grado ha affermato, senza censure, che tra gli obblighi della società convenuta effettivamente vi era quello di assistenza del cliente, e constatata la mancata localizzazione specifica della documentazione inerente alla dichiarazione dei redditi nell'incarto di seconde cure, sebbene menzionata in un inciso della riferita sentenza di primo grado, la censura si rivela per un verso aspecifica, non misurandosi con la compiuta ragione decisoria della Corte territoriale, per altro verso, dunque, in violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), per altro verso ancora innervata da profili di rilettura istruttoria estranei alla sede di legittimità; il secondo motivo è inammissibile;RG n 24495 del 2021 la Corte territoriale ha escluso l'attendibilità della teste in base al riscontrato interesse di fatto conseguente agli obblighi di mantenimento verso il figlio studente, con valutazione istruttoria anch'essa non rivedibile da questo giudice di legittimità (cfr. Cass., 09/08/2019, n. 21239); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità di parte controricorrente, liquidate in euro 3.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello do