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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2024

Cassazione n. 10893/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice di pace di Roma dichiarava colpevole il ricorrente dei reati di percosse e minacce e lo condannava al pagamento della pena pecuniaria di euro 200,00.

2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva atto di appello, rispetto al quale il Tribunale di Roma si dichiarava incompetente disponendo la trasmissione dell'impugnazione a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputato a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che non risulta abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

A riguardo il collegio intende infatti ribadire l'assunto, stabile nella giurisprudenza di legittimità, per il quale la conversione in ricorso per cassazione dell'appello presentato al giudice del merito e redatto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (cfr., ex ceteris, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 — 01; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549 — 01).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice di pace di Roma dichiarava colpevole il ricorrente dei reati di percosse e minacce e lo condannava al pagamento della pena pecuniaria di euro 200,00. 2. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva atto di appello, rispetto al quale il Tribunale di Roma si dichiarava incompetente disponendo la trasmissione dell'impugnazione a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputato a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che non risulta abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. A riguardo il collegio intende infatti ribadire l'assunto, stabile nella giurisprudenza di legittimità, per il quale la conversione in ricorso per cassazione dell'appello presentato al giudice del merito e redatto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (cfr., ex ceteris, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 — 01; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549 — 01). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore I
Sentenza Cassazione n. 10893/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris