CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 1964
Cassazione n. 12341/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/11/1964 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per il quale la richiesta di discussione orale non può operare nel presente procedimento in Settima sezione, è inammissibile: sulla indeterminatezza del capo di imputazione non si confronta con la sentenza laddove a fronte di un richiamo all'accertamento del 2019 si precisa, correttamente, che gli operanti acquisivano dati per l'anno di imposta del 2016. Tutto in linea con il noto principio per cui in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 - 01). Riguardo alla contestazione sul tema del contestato occultamento, a fronte di una illustrazione della condotta di occultamento, non specificamente contestata, ampiamente sviluppata in sentenza ( pag. 6 e 7) che si arricchisce anche della valutazione della inadeguatezza delle giustificazioni dell'imputato in ordine a tale comportamento, si oppone solo una personale rivalutazione dei dati disponibili, inammissibile in questa sede, per giunta assertiva in ordine alla provenienza di taluni documenti poi prodotti in dibattimento. Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al .pagamento delle spese processuali e deJla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore fs [OSCURATO:PERSONA]