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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 09386/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/5/2021 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari dichiarava l'intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 388, comma 2, cod. pen. confermando le statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili. -

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, formulando un unico motivo con il quale deduce che la Corte di appello - sia pur giudicando in ordine alla sussistenza del reato in via incidentale ed ai soli fini risarcitori - avrebbe erroneamente applicato la fattispecie di cui all'art. 388 cod. pen.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, il reato di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice non sarebbe configurabile in tutti quei casi in cui il soggetto obbligato è tenuto al compimento di un atto fungibile, cosicchè a fronte della mancata spontanea esecuzione sarebbe sempre possibile ottenere l'esecuzione in forma specifica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nel caso di specie, all'imputato era stato ordinato - con provvedimento adottato in sede civile dal Tribunale di Andria - la riattivazione della pompa condominiale di sollevamento dell'acqua, necessaria per garantire la fornitura agli appartamenti siti nel condominio.

Sostiene il ricorrente che l'ordine contenuto nel provvedimento giurisdizionale si configura quale un tipico ordine fungibile di facere, a fronte della cui inottemperanza era ben possibile procedere all'esecuzione forzata, il che comporterebbe l'inconfigurabilità del reato di cui all'art. 388 cod. pen.

La tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato è pienamente condivisibile, posto che, per consolidata giurisprudenza, il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è la tutela dell'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Sez.U, n. 36692 del 27/9/2007, Vuocolo, Rv. 236937; da ultimo Sez.6, n. 11952 del 1/2/2017, Travaglianti, Rv. 269644).

Applicando tale principio al caso di specie, la Corte di appello sarebbe dovuta giungere all'esclusione del fatto illecito derivante da reato, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.

Quanto detto comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento anche delle statuizioni disposte in favore della parte civile.

P.Q.

M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste, Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/5/2021 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari dichiarava l'intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 388, comma 2, cod. pen. confermando le statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili. - 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, formulando un unico motivo con il quale deduce che la Corte di appello - sia pur giudicando in ordine alla sussistenza del reato in via incidentale ed ai soli fini risarcitori - avrebbe erroneamente applicato la fattispecie di cui all'art. 388 cod. pen. Per consolidata giurisprudenza, infatti, il reato di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice non sarebbe configurabile in tutti quei casi in cui il soggetto obbligato è tenuto al compimento di un atto fungibile, cosicchè a fronte della mancata spontanea esecuzione sarebbe sempre possibile ottenere l'esecuzione in forma specifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel caso di specie, all'imputato era stato ordinato - con provvedimento adottato in sede civile dal Tribunale di Andria - la riattivazione della pompa condominiale di sollevamento dell'acqua, necessaria per garantire la fornitura agli appartamenti siti nel condominio. Sostiene il ricorrente che l'ordine contenuto nel provvedimento giurisdizionale si configura quale un tipico ordine fungibile di facere, a fronte della cui inottemperanza era ben possibile procedere all'esecuzione forzata, il che comporterebbe l'inconfigurabilità del reato di cui all'art. 388 cod. pen. La tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato è pienamente condivisibile, posto che, per consolidata giurisprudenza, il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è la tutela dell'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Sez.U, n. 36692 del 27/9/2007, Vuocolo, Rv. 236937; da ultimo Sez.6, n. 11952 del 1/2/2017, Travaglianti, Rv. 269644). Applicando tale principio al caso di specie, la Corte di appello sarebbe dovuta giungere all'esclusione del fatto illecito derivante da reato, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. Quanto detto comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento anche delle statuizioni disposte in favore della parte civile. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste, Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 09386/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris