CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41912/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata dalla predetta in primo grado per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. accertato in data 2/02/2C15; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, risulta manifestamente infondato. Come premesso, il ricorso investe la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il gravame proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado; la doglianza è deducibile esclusivamente come en-or in procedendo, il quale postula, per sua natura, l'esame dell'incartamento processuale, al fine di verificare la fondatezza del rilievo della Corte territoriale, essendo ben noto che, rispetto alle questioni di rito, il giudice di legittimità è anche giudice del fatto processuale. Orbene, la lettura dell'atto di appello induce a ritenere giustificato e, dunque, corretto il convincimento del giudice a quo. Sul punto, va ricordato che, prima ancora della modifica dell'art. 581 cod.proc.pen., introdotta con legge n. 55 del 23 giugno 2017, secondo l'orientamento accreditato dalla pronuncia delle Sezioni Unite " Galtelli", l'appello, al pari del ricorso per cassazione, era ritenuto inammissibile per difetto di specilcità dei motivi, quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati dal ricorrente rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017 ), Galtelli).Questo perché la mancanza di speciFicità dei motivi rende gli stessi meramente apparenti, in quanto omettono di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto del ricorso ( Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838, e Sez. U. citate). Con il predetto approdo, le Sezioni Unite avevano individuato, ai fini della specificità dei motivi, accanto alla c.d. determinatezza int -inseca, appuntata sulla necessaria specifica enunciazione testuale dei motivi, l'ulteriore profilo della determinatezza estrinseca, intesa come relazione critica tra le ragioni della decisione e il fondamento razionale delle correlate censure, cosicché, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, si richiedeva l'indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, per delimitare con precisazione l'ambito del gravame e evitare impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sent. Sez. 6, n. 18/12/2012 n. 1770, Rv. 254204; Sez. 6 n. 39247 del 12/07/2013 Tartaglione, Rv. 257434; Sez. 5 n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686). La riforma ha, quindi, recepito gli approdi più evoluti della giurisprudenza di legittimità, che aveva già delineato l'appello come un giudizio critico di controllo sui motivi, da enunciarsi specificamente nell'atto di impugnazione, sanzionato con la declaratoria di inammissibilità nel caso di genericità degli stessi, in tal modo riconducendo l'appello nell'alveo di giudizio destinato al controllo sulla decisione impugnata, con chiare finalità dissuasive rispetto a impugnazioni dilatorie o generiche; e, in tale prospettiva, l'appello non può limitarsi a una rivalutazione di argomentazioni già spese dal primo giudice, né tendere a una ricostruzione alternativa dei fatti senza la indicazione delle fonti di prova da cui desumere la differente ricostruzione fattuale, valendo, per l'appello, come per ogni impugnazione, in virtù del principio devolutivo, per il quale il giudice di secondo grado può conoscere solo i punti della sentenza che sono oggetto dei motivi proposti dall'appellante (revisio prioris istantiae), la regola di cui all'art. 581 comma primo, lett. D) cod.proc.pen., che fa onere alla parte impugnante di offrire "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", "indicazione specifica" che è espressione di un "motivo" di impugnazione, e che implica ontologicamente il confronto con il tenore della motivazione resa nel provvedimento impugnato (Sez. 6 n. 13261 del 06/02/2003, Valle, Rv. 227195; Sez. 6 n. 7773/2016 cit.; Sez. 6 n. 1770/2012, Lombardo; Sez. 6 n. 39257 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434;Sez. 5, n. 42841 del 26/05/2014, Tarasconi, Rv. 262183 5, n. 39210 del 29/05/2015 Rv. 264686.) La già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite" Galtelli" ha, peraltro, precisato che l'onere di specificità dell'appellante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Il collegio, nel dare continuità al richiamato indirizzo interpretativo, osserva che, nel caso di specie, il difensore ricorrente si duole, in modo del tutto generico, della declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, declaratoria alla quale la Corte perveniva avendo rilevato l'assenza, nel motivo di gravame, di argomenti esplicativi delle doglianze, tali da risultare decisivi in confronto con la motivazione del Tribunale. In ogni caso, la Corte di appello ha specificamente confutato i motivi di appello, risultando inconferente la denuncia di contraddittorietà della motivazione: è vero che, in tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017 ), Galtelli, Rv. 26882301), ma il principio attiene al caso in cui il giudice di appello dichiari, con ordinanza, di ufficio ed in assenza di contraddittorio, ovvero con procedura "de plano" l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi (Sez. 5, n. 37730 del 31/05/2013, Rv. 257246.). Ciò che non è avvenuto nel caso di specie, in cui, per come emerge dalla intestazione della sentenza impugnata, la decisione è avvenuta nel contraddittorio delle parti.- Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore