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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 21434/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 28.9.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per I rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bergamo ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto con cui il GIP presso il medesimo ufficio, aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], della somma di Euro 193.333,46 ovvero, in mancanza, o per il residuo, della medesima somma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di cui agli artt. 640 e 356 cod. pen. ed ha confermato il provvedimento impugnato;

2. ricorre per cassazione, tramite il difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], lamentando: 2.1 nullità dell'ordinanza impugnata e del decreto del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 321 cod., proc. pen. e nullità dell'ordinanza impugnata per difetto assoluto di motivazione: richiama le censure articolate in sede di riesame e su cui l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto motivare in quanto la verifica dei presupposti per la adozione della misura cautelare reale deve investire il fumus ma anche le risultanze processuali e, perciò, gli elementi probatori acquisiti; segnala che, al contrario, l'ordinanza si è limitata a richiamare quanto sostenuto negli atti di indagine e a rinviare, per relationem, al provvedimento del GIP; analogamente rileva per quanto concerne la scarna motivazione relativa al periculum in mora ed alla apposizione del vincolo sulla pensione del ricorrente; sottolinea, inoltre, che l'ordinanza si limita a riportare i "titoli" delle doglianze difensive rinviando, per la loro confutazione, al provvedimento del GIP che, a sua volta, aveva omesso ogni autonoma valutazione sulla richiesta del PM che, difatti, era stata integralmente accolta; richiama, inoltre, il principio affermato dalle SS.UU.

"Ellade" quanto alla necessità di motivare sul periculum anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiamati i limiti di ricorribilità in cassazione contro i provvedimenti cautelari reali ed i termini di valutazione del fumus commíssi delicti, osserva che l'ordinanza impugnata ha dato conto, in termini congrui, degli elementi posti a fondamento della misura con particolare riguardo alla conclamata mancanza, in capo alla [OSCURATO:SOCIETA], dei requisiti per la partecipazione alla gara; segnala, ancora, come l'introduzione del comma 2 -bis nell'art. 321 cod. proc. pen. non può che essere inteso nel senso che, in caso di confisca obbligatoria, non è richiesto altro presupposto se non il fumus, non essendo perciò pertinente il richiamo operato alle SS.UU.

"Ellade"; quanto alla deduzione circa la impignorabilità delle somme percepite a titolo pensionistico, richiama l'arresto delle SS.UU. n. 26252 del 2022 sottolineando come la rilevanza della questione attenga alla fase esecutiva del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non rendendo per ciò stesso illegittimo il sequestro;4. la difesa ha trasmesso una memoria per via telematica che, tuttavia, non era leggibile dal sistema operativo in dotazione all'Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.

1. Non è inutile ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 01; Sez. 5, n. 43068 de113/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01).

2. Tanto premesso, rileva il collegio che il provvedimento impugnato non presenta vizi riconducibili a profili di violazione di legge pur nell'accezione sopra evocata e che, come accennato, va al di là della assenza di una motivazione dal punto di vista meramente "grafico".

Con decreto del 15.7.2022, il GIP presso il Tribunale di Bergamo, accogliendo la richiesta del PM in sede, aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'importo di euro 193.333,46, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] ovvero, in mancanza, della stessa somma a carico di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore di diritto, e di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore di fatto, e, in caso di incapienza, o per il residuo, il sequestro preventivo "per equivalente" sui beni e valori da individuarsi in sede esecutiva per il medesimo importo.

Il provvedimento era stato adottato sul rilievo della sussistenza del fumus del delitto di truffa avendo la [OSCURATO:SOCIETA] partecipato ed essendosi aggiudicata la gara di appalto indetta dalla Provincia di Bergamo per il servizio di manutenzione stradale, sgombero e spazzamento, relativamente ai lotti 13, 28 e 29, ponendo in essere artifici e raggiri costituiti dalla falsa attestazione del possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento della attività affidatale e, in realtà, in alcun modo sussistenti.

Il Tribunale ha sinteticamente richiamato gli elementi irondanti la diagnosi relativa al fumus commissi delicti evidenziando che la [OSCURATO:SOCIETA] disponeva di tre mezzi in luogo dei 27 richiesti per l'affidamento del servizio; di 3 dipendenti in luogo dei 15 previsti dal capitolato; non aveva una base operativa entro i 20 chilometri dalle strade oggetto di assegnazione; risultava, inoltre, la falsificazione delle ricevute dei bonifici della cauzione; il tutto, peraltro, corroborato dal contenuto "confessorio" delle intercettazioni in atti che contribuivano a delineare un quadro indiziario di assoluta e palmare evidenza.

3. A fronte di tale sia pur sintetico ma chiaro ed univoco rifermento alle risultanze investigative già valorizzate dal GIP, il ricorso si limita, invero, a lamentare che il Tribunale non avrebbe motivato sui plurimi ed articolati motivi di gravame concernenti sia il fumus che il periculum, ed al cui tenore e contenuto, tuttavia, non si accenna minimamente.

La doglianza è generica: questa Corte, infatti, ha più volte sottolineato che deve ritenersi inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice del gravame, delle censure articolate con il relativo atto di impugnazione di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 27585:3 02; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962 - 01).

Tale principio ha trovato applicazione anche nella materia cautelare in quanto si è ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782 - 01).

Dal canto suo, il Tribunale, dopo aver richiamato gli elementi indiziari su cui, invece, il ricorso è del tutto silente, ha anche evidenziato come l'autonoma valutazione del GIP fosse dimostrata dall'accoglimento della domanda subordinata rispetto a quella formulata in via principale dal PM.In ogni caso, osserva la Corte, e con riguardo all'ulteriore rilievo concernente la omessa autonoma valutazione degli atti di indagine, è sufficiente ribadire che tale requisito non attiene all'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame, essendo previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", in quanto funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (cfr., ad esempio, Sez. 1 - , n. 8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv. 280603 01); Sez. 6 - , n. 1016 del 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 - 01).

4. Il ricorso lamenta, inoltre, l'omessa motivazione del provvedimento in ordine al requisito del periculum in mora sottolineando che, alla luce delle conclusioni cui sono pervenute le SS.UU, nella sentenza "Ellade", anche il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve essere corredato da una concisa motivazione sul punto, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

Ebbene, va rilevato, a tal proposito, che il Tribunale non ha affatto omesso di motivare sulla esigenza di una preventiva apprensione del denaro o dei beni, facendo riferimento all'atteggiarsi del fatto ed alla personalità dell'indagato la cui condotta, assolutamente spregiudicata, avrebbe dimostrato in maniera, ad avviso dei giudici di merito, "plastica", l'urgenza di procedere alla anticipazione degli effetti della confisca.

Tanto premesso, va tuttavia chiarito che proprio le SS.UU.

"Ellade" hanno chiarito (cfr., pagg. 11-12 della motivazione) che, in forza della specifica previsione contenuta nel comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen., a differenza di quanto non debba ritenersi per il comma 2, non sussiste un onere di motivazione sul periculum laddove il sequestro preventivo sia strumentale alla adozione di una confisca obbligatoria quale è quella prevista dall'art. 640-quater cod. pen., applicabile nel caso in esame e che richiama l'art. 322-ter cod. pen. in materia di confisca obbligatoria per i reati di cui agli artt. 314 e ssgg. cod. pen..

5. Il ricorso, infine, lamenta - in termini peraltro assai sfumati e laconici (cfr., pagg. 4-5) - l'omessa motivazione del provvedimento impugnato circa il fatto che il sequestro disposto dal GIP abbia finito per attingere anche la pensione del ricorrente.

È noto che, dirimendo un risalente contrasto, di recente le SS.UU. di questa Corte sono intervenute puntualizzando che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (cfr., Sez.

U - , n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245 - 01 Il Tribunale di Bergamo, tuttavia, non ha affatto omesso di considerare il rilievo difensivo sostenendo che, tuttavia, "... nessun elemento di valutazione è stato offerto ... circa il lamentato sequestro della pensione" (cfr., pag. 2 del provvedimento).

Va rilevato, allora, che le SS.UU.

"Cinaglia", in motivazione, hanno avuto modo di chiarire che "... proprio la stretta correlazione tra natura dei crediti tutelati e limiti di pignorabilità stabiliti per legge comporta, evidentemente, quale necessario presupposto dell'applicabilità degli stessi anche nel campo cautelare penale, che risulti attestata la causale dei versamenti e che gli importi da sequestrare siano imputabili con certezza a detti titoli ..." e che "... tale aspetto inevitabilmente si riflette anche sul piano degli oneri di allegazione e probatori incombenti sul soggetto interessato" nel senso che "... la mancata emersione della natura qualificata dei crediti oggetto del sequestro implica la inoperatività delle norme processualcivilistiche".

In definitiva, il sia pur sintetico riferimento operato dal Tribunale è del tutto in linea con i principi affermati dalle SS.UU. che, pur avendo ribadito come il limite di impignorabilità stabilito per quel genere di emolumenti rilevi sin dalla fase genetica e non possa essere "rimandato" alla fase esecutiva, ha chiarito che è onere del ricorrente quello di precisare - e congruamente allegare - che il sequestro abbia attinto importi non pignorabili ovvero in percentuale ulteriore rispetto al consentito.

Per altro verso, le SS.UU. hanno ribadito il principio secondo il quale, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto, stabilito dall'art. 545 cod. proc. civ., di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito retributivo o pensionistico in misura eccedente il quinto del loro importo, non opera quando le somme siano già state corrisposte all'avente diritto e - come dedotto dalla stessa difesa nel caso in esame - si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare (cfr., già, Sez. 2, n. 42553 del 22/06/2017, Rv. 271183 - 01; Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Rv. 268771 - 01).

6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 28.9.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per I rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bergamo ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto con cui il GIP presso il medesimo ufficio, aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], della somma di Euro 193.333,46 ovvero, in mancanza, o per il residuo, della medesima somma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di cui agli artt. 640 e 356 cod. pen. ed ha confermato il provvedimento impugnato; 2. ricorre per cassazione, tramite il difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], lamentando: 2.1 nullità dell'ordinanza impugnata e del decreto del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 321 cod., proc. pen. e nullità dell'ordinanza impugnata per difetto assoluto di motivazione: richiama le censure articolate in sede di riesame e su cui l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto motivare in quanto la verifica dei presupposti per la adozione della misura cautelare reale deve investire il fumus ma anche le risultanze processuali e, perciò, gli elementi probatori acquisiti; segnala che, al contrario, l'ordinanza si è limitata a richiamare quanto sostenuto negli atti di indagine e a rinviare, per relationem, al provvedimento del GIP; analogamente rileva per quanto concerne la scarna motivazione relativa al periculum in mora ed alla apposizione del vincolo sulla pensione del ricorrente; sottolinea, inoltre, che l'ordinanza si limita a riportare i "titoli" delle doglianze difensive rinviando, per la loro confutazione, al provvedimento del GIP che, a sua volta, aveva omesso ogni autonoma valutazione sulla richiesta del PM che, difatti, era stata integralmente accolta; richiama, inoltre, il principio affermato dalle SS.UU. "Ellade" quanto alla necessità di motivare sul periculum anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiamati i limiti di ricorribilità in cassazione contro i provvedimenti cautelari reali ed i termini di valutazione del fumus commíssi delicti, osserva che l'ordinanza impugnata ha dato conto, in termini congrui, degli elementi posti a fondamento della misura con particolare riguardo alla conclamata mancanza, in capo alla [OSCURATO:SOCIETA], dei requisiti per la partecipazione alla gara; segnala, ancora, come l'introduzione del comma 2 -bis nell'art. 321 cod. proc. pen. non può che essere inteso nel senso che, in caso di confisca obbligatoria, non è richiesto altro presupposto se non il fumus, non essendo perciò pertinente il richiamo operato alle SS.UU. "Ellade"; quanto alla deduzione circa la impignorabilità delle somme percepite a titolo pensionistico, richiama l'arresto delle SS.UU. n. 26252 del 2022 sottolineando come la rilevanza della questione attenga alla fase esecutiva del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non rendendo per ciò stesso illegittimo il sequestro;4. la difesa ha trasmesso una memoria per via telematica che, tuttavia, non era leggibile dal sistema operativo in dotazione all'Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Non è inutile ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 01; Sez. 5, n. 43068 de113/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). 2. Tanto premesso, rileva il collegio che il provvedimento impugnato non presenta vizi riconducibili a profili di violazione di legge pur nell'accezione sopra evocata e che, come accennato, va al di là della assenza di una motivazione dal punto di vista meramente "grafico". Con decreto del 15.7.2022, il GIP presso il Tribunale di Bergamo, accogliendo la richiesta del PM in sede, aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'importo di euro 193.333,46, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] ovvero, in mancanza, della stessa somma a carico di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore di diritto, e di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore di fatto, e, in caso di incapienza, o per il residuo, il sequestro preventivo "per equivalente" sui beni e valori da individuarsi in sede esecutiva per il medesimo importo. Il provvedimento era stato adottato sul rilievo della sussistenza del fumus del delitto di truffa avendo la [OSCURATO:SOCIETA] partecipato ed essendosi aggiudicata la gara di appalto indetta dalla Provincia di Bergamo per il servizio di manutenzione stradale, sgombero e spazzamento, relativamente ai lotti 13, 28 e 29, ponendo in essere artifici e raggiri costituiti dalla falsa attestazione del possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento della attività affidatale e, in realtà, in alcun modo sussistenti. Il Tribunale ha sinteticamente richiamato gli elementi irondanti la diagnosi relativa al fumus commissi delicti evidenziando che la [OSCURATO:SOCIETA] disponeva di tre mezzi in luogo dei 27 richiesti per l'affidamento del servizio; di 3 dipendenti in luogo dei 15 previsti dal capitolato; non aveva una base operativa entro i 20 chilometri dalle strade oggetto di assegnazione; risultava, inoltre, la falsificazione delle ricevute dei bonifici della cauzione; il tutto, peraltro, corroborato dal contenuto "confessorio" delle intercettazioni in atti che contribuivano a delineare un quadro indiziario di assoluta e palmare evidenza. 3. A fronte di tale sia pur sintetico ma chiaro ed univoco rifermento alle risultanze investigative già valorizzate dal GIP, il ricorso si limita, invero, a lamentare che il Tribunale non avrebbe motivato sui plurimi ed articolati motivi di gravame concernenti sia il fumus che il periculum, ed al cui tenore e contenuto, tuttavia, non si accenna minimamente. La doglianza è generica: questa Corte, infatti, ha più volte sottolineato che deve ritenersi inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice del gravame, delle censure articolate con il relativo atto di impugnazione di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 27585:3 02; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962 - 01). Tale principio ha trovato applicazione anche nella materia cautelare in quanto si è ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782 - 01). Dal canto suo, il Tribunale, dopo aver richiamato gli elementi indiziari su cui, invece, il ricorso è del tutto silente, ha anche evidenziato come l'autonoma valutazione del GIP fosse dimostrata dall'accoglimento della domanda subordinata rispetto a quella formulata in via principale dal PM.In ogni caso, osserva la Corte, e con riguardo all'ulteriore rilievo concernente la omessa autonoma valutazione degli atti di indagine, è sufficiente ribadire che tale requisito non attiene all'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame, essendo previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", in quanto funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (cfr., ad esempio, Sez. 1 - , n. 8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv. 280603 01); Sez. 6 - , n. 1016 del 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 - 01). 4. Il ricorso lamenta, inoltre, l'omessa motivazione del provvedimento in ordine al requisito del periculum in mora sottolineando che, alla luce delle conclusioni cui sono pervenute le SS.UU, nella sentenza "Ellade", anche il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve essere corredato da una concisa motivazione sul punto, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Ebbene, va rilevato, a tal proposito, che il Tribunale non ha affatto omesso di motivare sulla esigenza di una preventiva apprensione del denaro o dei beni, facendo riferimento all'atteggiarsi del fatto ed alla personalità dell'indagato la cui condotta, assolutamente spregiudicata, avrebbe dimostrato in maniera, ad avviso dei giudici di merito, "plastica", l'urgenza di procedere alla anticipazione degli effetti della confisca. Tanto premesso, va tuttavia chiarito che proprio le SS.UU. "Ellade" hanno chiarito (cfr., pagg. 11-12 della motivazione) che, in forza della specifica previsione contenuta nel comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen., a differenza di quanto non debba ritenersi per il comma 2, non sussiste un onere di motivazione sul periculum laddove il sequestro preventivo sia strumentale alla adozione di una confisca obbligatoria quale è quella prevista dall'art. 640-quater cod. pen., applicabile nel caso in esame e che richiama l'art. 322-ter cod. pen. in materia di confisca obbligatoria per i reati di cui agli artt. 314 e ssgg. cod. pen.. 5. Il ricorso, infine, lamenta - in termini peraltro assai sfumati e laconici (cfr., pagg. 4-5) - l'omessa motivazione del provvedimento impugnato circa il fatto che il sequestro disposto dal GIP abbia finito per attingere anche la pensione del ricorrente. È noto che, dirimendo un risalente contrasto, di recente le SS.UU. di questa Corte sono intervenute puntualizzando che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (cfr., Sez. U - , n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245 - 01 Il Tribunale di Bergamo, tuttavia, non ha affatto omesso di considerare il rilievo difensivo sostenendo che, tuttavia, "... nessun elemento di valutazione è stato offerto ... circa il lamentato sequestro della pensione" (cfr., pag. 2 del provvedimento). Va rilevato, allora, che le SS.UU. "Cinaglia", in motivazione, hanno avuto modo di chiarire che "... proprio la stretta correlazione tra natura dei crediti tutelati e limiti di pignorabilità stabiliti per legge comporta, evidentemente, quale necessario presupposto dell'applicabilità degli stessi anche nel campo cautelare penale, che risulti attestata la causale dei versamenti e che gli importi da sequestrare siano imputabili con certezza a detti titoli ..." e che "... tale aspetto inevitabilmente si riflette anche sul piano degli oneri di allegazione e probatori incombenti sul soggetto interessato" nel senso che "... la mancata emersione della natura qualificata dei crediti oggetto del sequestro implica la inoperatività delle norme processualcivilistiche". In definitiva, il sia pur sintetico riferimento operato dal Tribunale è del tutto in linea con i principi affermati dalle SS.UU. che, pur avendo ribadito come il limite di impignorabilità stabilito per quel genere di emolumenti rilevi sin dalla fase genetica e non possa essere "rimandato" alla fase esecutiva, ha chiarito che è onere del ricorrente quello di precisare - e congruamente allegare - che il sequestro abbia attinto importi non pignorabili ovvero in percentuale ulteriore rispetto al consentito. Per altro verso, le SS.UU. hanno ribadito il principio secondo il quale, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto, stabilito dall'art. 545 cod. proc. civ., di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito retributivo o pensionistico in misura eccedente il quinto del loro importo, non opera quando le somme siano già state corrisposte all'avente diritto e - come dedotto dalla stessa difesa nel caso in esame - si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare (cfr., già, Sez. 2, n. 42553 del 22/06/2017, Rv. 271183 - 01; Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Rv. 268771 - 01). 6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso
Decreto Cassazione n. 21434/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris