CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13353/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Spello e del [OSCURATO:PERSONA]. Coop., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoAurelio Pugliese, con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 567/2023 depositatail 7/08/2023;Numero registro generale 5918/2024Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 13353/2026Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/05/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che1. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna, con atto affidato a cinque motivi,la sentenza n. 567 del 2023 della Corte d’appello di Perugia, che ha rigettatol’appello della stessa [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 874 del26/1172019 del Tribunale di Spoleto, che aveva rigettato l’opposizione aprecetto proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del precettospiccato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Spello e Bettona soc. coop.;2. la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] risponde con controricorso, seguitoda memoria;3. la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della Futura 2019, che avevapartecipato alle fasi di merito, non ha qui svolto attività difensiva;4. il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione, riservatosi il deposito dellaordinanza entro il termine di sessanta giorni;considerato che1. non è necessario dare conto specificamente dei motivi di ricorso;2. infatti, la sentenza n. 567/2023 della Corte d’appello di Perugia è statapubblicata il 7/08/2023 e non è stata notificata, come risulta daspecifica affermazione della ricorrente in tal senso alla pag. 2 delricorso;3. a tanto consegue che il termine per proporre l’impugnazione dilegittimità, ossia il ricorso per cassazione, è quello di sei mesi di cuiall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.;4. che l’(eventuale) aumento per la sospensione nel periodo feriale, pari atrentuno giorni, attualmente intercorrente dal 1 al 31 agosto di ognianno (ai sensi dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testomodificato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. conmodif. dalla l. n. 162 del 2014), non si applica alla fattispecie;r.g. n. 5918 del 2024ad. 6/05/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 4Numero registro generale 5918/2024Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 13353/2026Data pubblicazione 08/05/20265. che nel caso concreto il termine è di sei mesi non ampliabili per lasospensione feriale, trattandosi di opposizione all’esecuzione, giustail disposto dell’art. 3 della legge n. 742 del 7/10/1969, laddoverichiama il disposto dell’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, cd.ordinamento giudiziario, che esclude dalla sospensione dei termini nelperiodo feriale, tra le altre ivi elencate, le cause di opposizioneall’esecuzione, in esse comprese quelle di opposizione a precettoquale quella in oggetto (per tutte e con specifico riferimento allaopposizione a precetto: Cass. 22/10/2014 n. 22484 Rv. 633022 - 01);6. nella specie, a fronte della pubblicazione della sentenza il 7/08/2023, iltermine cd lungo di impugnazione, di sei mesi, di cui all’art. 327,primo comma, cod. proc. civ. non soggetto a sospensione feriale,scadeva il 7/02/2024;7. il ricorso per cassazione risulta notificato il 28/02/2024 e, quindi,quando il termine per impugnare di cui all’art. 327, comma primo,cod. proc. civ. era oramai decorso;8. il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile;9. le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confrontidell’unica parte costituita, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Spello edel [OSCURATO:SOCIETA] e sono liquidate come da dispositivo inragione del valore effettivo della controversia;10. nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che non ha svolto11. ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deveversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso art. 13;p. q. m.la Corte dichiara inammissibile il ricorso;r.g. n. 5918 del 2024ad. 6/05/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 4Numero registro generale 5918/2024Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 13353/2026Data pubblicazione 08/05/2026condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 10.700,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 6/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 5918 del 2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 4 di 4