CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08079/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del GIP del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 21-902/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorrente ha impugnato, in via diretta, "per saltum", l'ordinanza con la quale il G.i.p., ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione. Tale ricorso diretto per cassazione non è ammesso, essendo tale forma di impugnazione "per saltum" esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze "genetiche", che dispongono la misura cautelare (Sez. 2, Ord. n. 24349 del 24/05/2022, Rv. 283178 - 01; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743 01; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Rv. 242221 - 01). 2. Per effetto del principio di conservazione degli atti di impugnazione erroneamente denominati dal proponente (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), il ricorso diretto (non ammissibile) va, pertanto, qualificato, come appello cautelare (art. 310 cod. proc. pen.) e trasmesso al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, per l'esame. 3. Trattandosi di statuizione a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a darne efficace comunicazione all'interessato, secondo quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94, disp. att., cod. proc. pen. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per l'ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 024.