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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45916/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o in subordine rigettarsi ~fensiarrè [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione di altra sentenza della Corte di Appello de tAquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo di condanna di [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, quale legale rappresentante ed amministratore unico della Angel s.r.I., in ordine ai delitti di cui all'art. 4 d.lgs, 10 marzo 2000 n. 74 (per avere omesso di dichiarare nelle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette relative agli anni 2010, 2011 e 2012 maggiori redditi percepiti, con evasione dell'Ires e dell'Iva superiore alla soglia di punibilità: capi A, B, C), ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo A relativo all'annualità 2010 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, e confermato nel resto la condanna, riducendo la pena in relazione ai residui reati ad anni 1 e mesi 1 di reclusione. 1.1.La sentenza della Corte di Appello de L'Aquila aveva fondato la conferma della condanna di primo grado osservando che l'infedeltà delle dichiarazioni fiscali era emersa attraverso la testimoninza del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, fondata sui bilanci della società, parzialmente in contrasto con quelli della contabilità.

1.2. A seguito di ricorso proposto dall'imputata avverso tale sentenza, la Corte di Cassazione, in data 28 settembre 2021, aveva rigettato il motivo relativo a violazioni" processuali e quello con cui si era lamentato il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che la ricorrente nell'impugnare la sentenza non aveva evienziato, quali fra i profili di st gravame in esso contenuti, non erano stati valutati; la Corte di Cassazione aveva, tuttavia, rilevato che avverso la sentenza del Tribunale di Teramo era stata proposta impugnazione nell'interesse dell'imputata, sia da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Termoli, sia da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pescara: posto che la Corte aquilana non aveva preso in considerazione tale seconda impugnazione, aveva accolto il ricorso nella parte in cui aveva censurato tale profilo con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 1.3.La Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio, giudicando sull'appello presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha, come detto, dichiarato la prescrizione in ordine al reato di cui al capo A) e confermato nel resto la condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, formulando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, ha dedotto l'omessa motivazione riguardo alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado proposta preliminarmente.

L'atto di appello, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto trattare, si apriva con una eccezione preliminare di nullità della sentenza di primo grado "per difetto di rispondenza al modello legale delineato dall'art. 546 cod. proc:. pen. novellato, in particolare mancando la motivazione come richiesta dalla lettera e) della citata norma".

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al motivo dedotto sub 1) dell'atto di appello.

Il difensore osserva che il motivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui quello dedotto dall'avv, Antonangell rappresenterebbe secondo la Corte una mera riproposizione, non era stato rigettato in sede rescindente, in quanto la Corte di Cassazione si era limitata ad affermare che il ricorso non aveva evidenziato quali profili d gravame la corte territoriale aveva omesso di valutare.

La coincisa motivazione espressa nel merito era incongrua, a fronte delle questioni poste dal motivo formulato, quale quella della insanabile confliggenza fra la testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle Entrate con quella del Brigadiere della Guardia di Finanza e quella del difetto di prova, non potendosi ritenere sufficiente, al fine di provare la falsità della dichiarazione, il mero raffronto con i bilanci, in assenza della contabilità e della documentazione fiscale.

La Corte di Appello, in ordine alla prova della falsità delle dichiarazioni, avrebbe anche valorizzato l'assenza di circostanziate prove di segno contrario, onerando illegittimamente l'imputata di una prova liberatoria non prevista, gravando, piuttosto, sull' accusa l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi materiali del reato (infedeltà, evasione, superamento soglie ecc. ecc.), al di là di ogni ragionevole dubbio.

2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al decisum sul secondo motivo.

Nella sentenza impugnata non sarebbe stato affrontato in maniera adeguata il tema della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sub specie del dolo specifico di evasione.

La Corte avrebbe ritenuto provato il dolo specifico sulla base degli elementi materiali (peraltro, sforniti di prova), predicando la sussistenza del dolo in re ipsa e rimarcando, ancora una volta, l'assenza di prova contraria.

A riprova della insussistenza della evasione milionaria militerebbero- secondo il difensore- le condizioni di vita grama dell'imputata, ritenute, illegittimamente, irrilevanti dalla Corte di Appello.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.11 primo motivo è inammissibile.

In realtà la Corte di Appello, trattando dei motivi della decisione, ha preso le mosse proprio dall'analisi della doglianza relativa al difetto di motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla affermazione della responsabilità, in tal modo rigettando, al più implicitamente, la relativa eccezione di nullità.

Vale in ogni caso la pena ribadire che in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio ( ex plurimis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 27728; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).

Nel caso di specie la doglianza relativa alla nulità della sentenza, per assenza di motivazione, dedotta in appello era manifestamente infondata: invero può venire in rilievo la nullità della sentenza solo nel caso di assoluta e totale mancanza di motivazione, mentre la sentenza del Tribunale di Teramo conteneva, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, una esplicazione delle ragioni poste a fondamento della affermazione della responsabilità attraverso il richiamo e la disanima delle risultanze dell'istruttoria.

3. Il secondo motivo, inerente la prova dell'elemento oggettivo del reato, è manifestamente infondato e ai limiti della inammissibilità‘ per difetto di specificità.

La Corte di Cassazione, effettivamente, con la sentenza rescindente, aveva già rigettato il motivo di analogo contenuto presente nell'appello redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ma anche a prescindere da tale circostanza, la Corte di Apello di Perugia si è soffermata anche sul merito di tale censura, ribadendo, in coerenza con la sentenza di primo grado, che la prova della falsità delle dichiarazioni fiscali presentate dall'imputata si ricavava dalla deposizione di una teste qualificata, quale [OSCURATO:PERSONA], funzionario della Agenzia delle Entrate, e dalla documentazione acciu(sita in atti, ovvero i bilanci, in assenza della documentazione contabile, mai depositata.

A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati riportati e non manifestamente illogico, il ricorrente si limita ad invocare, in maniera generica, una asserita insanabile confliggenza fra la deposizione della teste della Agenzia delle Entrate e la deposizione del Brigadiere della Guardia di Finanza:, senza, tuttavia, minimamente chiarire sotto quali aspetti dette dichiarazioni sarebbero state confliggenti.

4. Il secondo motivo, inerente la prova dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile e, comunque; manifestamente infondato.

In proposito la Corte di Appello ha osservato che l'avere l'imputata presentato dichiarazioni fiscali così gravemente omissive quanto agli elementi attivi effettivamente conseguiti, da cui erano derivati risparmi fiscali pari a più milioni di euro di imposte evase, costituiva in sé piena dimostrazione del preciso intento dalla stessa perseguito ed ha, altresì, ricordato che ella, nonostante la qualifica rivestita di amministratore unico, non aveva saputo fornire alcuna giustificazione o spiegazione alternativa della evidente discordanza fra i dati di bilancio e le dichiarazioni fiscali presentate.

La Corte, in replica all'argomento reiterato nel ricorso, secondo cui le condizioni di ristrettezza in cui avrebbe dichiarato di vivere dovevano essere valutate come indice del fatto che ella non aveva consapevolezza della eventuale falsità delle dichiarazioni, ha ritenuto tale circostanza meramente asserita e non documentata e, comunque, del tutto irrilevante.

Il motivo proposto è, dunque, oltre che generico, anche meramente reiterativo di quello già formulato in appello e non si confronta con l'iter argomentivo della sentenza impugnata.

Si deve ribadire che la prova del dolo, anche nella fattispecie in esame, sconta le difficoltà tipiche dell'accertamento di fatti che non sono accadimenti materiali esterni, ma purarnenti interni e che, in quanto tali, devono essere desunti indirettamente.

La ricostruzione della volontà del soggetto deve, dunque, essere procedimento che passa attraverso la considerazione di tutte le circostanze esteriori che possono essere espressioni di atteggiamenti psichici o comunque accompagnarli e attraverso l'inferire da tali circostanze l'esistenza di una volizione, sulla base delle comuni regole di esperienza, rapportate al caso concreto.

La Corte ha operato nel modo anzidetto, ancorando la valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato alle circostanze di fatto che hanno connotato il reato (attraverso il richiamo all'entità delle imposte evase), da cui ha tratto in maniera ragionevole l'esistenza dell'elemento soggettivo.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spse processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato c:he non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o in subordine rigettarsi ~fensiarrè [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione di altra sentenza della Corte di Appello de tAquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo di condanna di [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, quale legale rappresentante ed amministratore unico della Angel s.r.I., in ordine ai delitti di cui all'art. 4 d.lgs, 10 marzo 2000 n. 74 (per avere omesso di dichiarare nelle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette relative agli anni 2010, 2011 e 2012 maggiori redditi percepiti, con evasione dell'Ires e dell'Iva superiore alla soglia di punibilità: capi A, B, C), ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo A relativo all'annualità 2010 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, e confermato nel resto la condanna, riducendo la pena in relazione ai residui reati ad anni 1 e mesi 1 di reclusione. 1.1.La sentenza della Corte di Appello de L'Aquila aveva fondato la conferma della condanna di primo grado osservando che l'infedeltà delle dichiarazioni fiscali era emersa attraverso la testimoninza del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, fondata sui bilanci della società, parzialmente in contrasto con quelli della contabilità. 1.2. A seguito di ricorso proposto dall'imputata avverso tale sentenza, la Corte di Cassazione, in data 28 settembre 2021, aveva rigettato il motivo relativo a violazioni" processuali e quello con cui si era lamentato il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che la ricorrente nell'impugnare la sentenza non aveva evienziato, quali fra i profili di st gravame in esso contenuti, non erano stati valutati; la Corte di Cassazione aveva, tuttavia, rilevato che avverso la sentenza del Tribunale di Teramo era stata proposta impugnazione nell'interesse dell'imputata, sia da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Termoli, sia da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pescara: posto che la Corte aquilana non aveva preso in considerazione tale seconda impugnazione, aveva accolto il ricorso nella parte in cui aveva censurato tale profilo con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 1.3.La Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio, giudicando sull'appello presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha, come detto, dichiarato la prescrizione in ordine al reato di cui al capo A) e confermato nel resto la condanna. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, formulando tre motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto l'omessa motivazione riguardo alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado proposta preliminarmente. L'atto di appello, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto trattare, si apriva con una eccezione preliminare di nullità della sentenza di primo grado "per difetto di rispondenza al modello legale delineato dall'art. 546 cod. proc:. pen. novellato, in particolare mancando la motivazione come richiesta dalla lettera e) della citata norma". 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al motivo dedotto sub 1) dell'atto di appello. Il difensore osserva che il motivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui quello dedotto dall'avv, Antonangell rappresenterebbe secondo la Corte una mera riproposizione, non era stato rigettato in sede rescindente, in quanto la Corte di Cassazione si era limitata ad affermare che il ricorso non aveva evidenziato quali profili d gravame la corte territoriale aveva omesso di valutare. La coincisa motivazione espressa nel merito era incongrua, a fronte delle questioni poste dal motivo formulato, quale quella della insanabile confliggenza fra la testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle Entrate con quella del Brigadiere della Guardia di Finanza e quella del difetto di prova, non potendosi ritenere sufficiente, al fine di provare la falsità della dichiarazione, il mero raffronto con i bilanci, in assenza della contabilità e della documentazione fiscale. La Corte di Appello, in ordine alla prova della falsità delle dichiarazioni, avrebbe anche valorizzato l'assenza di circostanziate prove di segno contrario, onerando illegittimamente l'imputata di una prova liberatoria non prevista, gravando, piuttosto, sull' accusa l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi materiali del reato (infedeltà, evasione, superamento soglie ecc. ecc.), al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al decisum sul secondo motivo. Nella sentenza impugnata non sarebbe stato affrontato in maniera adeguata il tema della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sub specie del dolo specifico di evasione. La Corte avrebbe ritenuto provato il dolo specifico sulla base degli elementi materiali (peraltro, sforniti di prova), predicando la sussistenza del dolo in re ipsa e rimarcando, ancora una volta, l'assenza di prova contraria. A riprova della insussistenza della evasione milionaria militerebbero- secondo il difensore- le condizioni di vita grama dell'imputata, ritenute, illegittimamente, irrilevanti dalla Corte di Appello. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.11 primo motivo è inammissibile. In realtà la Corte di Appello, trattando dei motivi della decisione, ha preso le mosse proprio dall'analisi della doglianza relativa al difetto di motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla affermazione della responsabilità, in tal modo rigettando, al più implicitamente, la relativa eccezione di nullità. Vale in ogni caso la pena ribadire che in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio ( ex plurimis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 27728; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). Nel caso di specie la doglianza relativa alla nulità della sentenza, per assenza di motivazione, dedotta in appello era manifestamente infondata: invero può venire in rilievo la nullità della sentenza solo nel caso di assoluta e totale mancanza di motivazione, mentre la sentenza del Tribunale di Teramo conteneva, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, una esplicazione delle ragioni poste a fondamento della affermazione della responsabilità attraverso il richiamo e la disanima delle risultanze dell'istruttoria. 3. Il secondo motivo, inerente la prova dell'elemento oggettivo del reato, è manifestamente infondato e ai limiti della inammissibilità‘ per difetto di specificità. La Corte di Cassazione, effettivamente, con la sentenza rescindente, aveva già rigettato il motivo di analogo contenuto presente nell'appello redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ma anche a prescindere da tale circostanza, la Corte di Apello di Perugia si è soffermata anche sul merito di tale censura, ribadendo, in coerenza con la sentenza di primo grado, che la prova della falsità delle dichiarazioni fiscali presentate dall'imputata si ricavava dalla deposizione di una teste qualificata, quale [OSCURATO:PERSONA], funzionario della Agenzia delle Entrate, e dalla documentazione acciu(sita in atti, ovvero i bilanci, in assenza della documentazione contabile, mai depositata. A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati riportati e non manifestamente illogico, il ricorrente si limita ad invocare, in maniera generica, una asserita insanabile confliggenza fra la deposizione della teste della Agenzia delle Entrate e la deposizione del Brigadiere della Guardia di Finanza:, senza, tuttavia, minimamente chiarire sotto quali aspetti dette dichiarazioni sarebbero state confliggenti. 4. Il secondo motivo, inerente la prova dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile e, comunque; manifestamente infondato. In proposito la Corte di Appello ha osservato che l'avere l'imputata presentato dichiarazioni fiscali così gravemente omissive quanto agli elementi attivi effettivamente conseguiti, da cui erano derivati risparmi fiscali pari a più milioni di euro di imposte evase, costituiva in sé piena dimostrazione del preciso intento dalla stessa perseguito ed ha, altresì, ricordato che ella, nonostante la qualifica rivestita di amministratore unico, non aveva saputo fornire alcuna giustificazione o spiegazione alternativa della evidente discordanza fra i dati di bilancio e le dichiarazioni fiscali presentate. La Corte, in replica all'argomento reiterato nel ricorso, secondo cui le condizioni di ristrettezza in cui avrebbe dichiarato di vivere dovevano essere valutate come indice del fatto che ella non aveva consapevolezza della eventuale falsità delle dichiarazioni, ha ritenuto tale circostanza meramente asserita e non documentata e, comunque, del tutto irrilevante. Il motivo proposto è, dunque, oltre che generico, anche meramente reiterativo di quello già formulato in appello e non si confronta con l'iter argomentivo della sentenza impugnata. Si deve ribadire che la prova del dolo, anche nella fattispecie in esame, sconta le difficoltà tipiche dell'accertamento di fatti che non sono accadimenti materiali esterni, ma purarnenti interni e che, in quanto tali, devono essere desunti indirettamente. La ricostruzione della volontà del soggetto deve, dunque, essere procedimento che passa attraverso la considerazione di tutte le circostanze esteriori che possono essere espressioni di atteggiamenti psichici o comunque accompagnarli e attraverso l'inferire da tali circostanze l'esistenza di una volizione, sulla base delle comuni regole di esperienza, rapportate al caso concreto. La Corte ha operato nel modo anzidetto, ancorando la valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato alle circostanze di fatto che hanno connotato il reato (attraverso il richiamo all'entità delle imposte evase), da cui ha tratto in maniera ragionevole l'esistenza dell'elemento soggettivo. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spse processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato c:he non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Decis
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