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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 novembre 2000

Cassazione n. 29092/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/2000 avverso la sentenza del 17/10/2023 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 ottobre 2023 la Corte d'appello di Salerno, provvedendo sulla impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 14 marzo 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione e 1.555,00 euro di multa, in relazione a cinque contestazioni di plurime cessioni di sostanze stupefacenti del tipo crack, hashish e cocaina, qualificate ai sensi dell'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/90, ha qualificato tali condotte ai sensi dell'ad 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 e ha ridotto la pena a un anno e quattro mesi di reclusione e 1.422,00 euro di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a quattro motivi.

2.1. In primo luogo, ha denunciato un vizio della motivazione con riferimento alla riqualificazione delle condotte ascrittegli, non essendo stati considerati adeguatamente, nella riqualificazione delle condotte, sia il breve periodo di tempo nel corso del quale le stesse erano state realizzate (da agosto a novembre 2021); sia il fatto che le cessioni di stupefacenti, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non erano avvenute in modo conl:inuativo in luoghi frequentati da famiglie e bambini, ma di sera e in luoghi diversi; sia l'irrilevanza, ai fini della qualificabilità delle condotte ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, della pluralità delle cessioni e della diversa tipologia delle sostanze cedute.

Ha pertanto chiesto la riqualificazione delle condotte ai sensi di detta disposizione, dovendo in tale valutazione farsi riferimento esclusivamente ai mezzi, modalità e circostanze dell'azione e alla quantità e qualità delle sostanze trattate.

2.2. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell'art. 464 quater cod. proc. pen., a causa del mancato accoglimento della propria istanza di messa alla prova, giustificata con l'arresto del ricorrente in data 7/6/2022 e sulla conseguente prognosi negativa formulata sul suo conto, in quanto detto arresto era collegato ai fatti oggetto della sentenza impugnata e in relazione alle relative contestazioni il procedimento era stato sospeso e l'imputato era stato ammesso alla prova, cosicché le condotte, esecutive di un unico disegno criminoso, avrebbero dovuto essere considerate unitariamente, anche ai fini della ammissione alla prova.

2.3. Con un terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., compatibile con la qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, da considerare come fattispecie autonoma di reato, trattandosi di condotte riconducibili al cosiddetto spaccio da strada, e cioè a transazioni per corrispettivi e importi assai modesti, pari a una o due dosi di stupefacente, per un corrispettivo di 13 o 15 euro.

2.4. Infine, con un quarto motivo ha lamentato l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione tra le varie condotte, realizzate con modalità simili, negli stessi luoghi e a breve distanza di tempo l'una dall'altra, con l'unica differenza della diversità dell'acquirente.

2.5. Con memorie del 8 marzo 2024 e del 11 aprile 2024 ha insistito per l'accoglimento del ricorso, allegando anche copia della sentenza resa nel procedimento collegato, onde dimostrare l'esito positivo della messa alla prova nel giudizio collegato, relativo a condotte analoghe ed esecuttve del medesimo disegno criminoso di quelle contestate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Deve, in premessa, rilevarsi che, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato il principio secondo il quale il medesimo fatto storico può essere ascritto a un imputato ai sensi dell'art. 73, comma 1, e ad un altro imputato a norma dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenziali per ciascun correo.

In siffatta valutazione, infatti, non assume rilevanza solo il dato qualitativo o quantitativo della sostanza detenuta o ceduta bensì il disvalore complessivo del fatto di reato, delineato dalle modalità dell'azione (Sez. 6, n. 2157 del 09/11/2018, dep. 2019, Rv. 274961).

In particolare, Sez. 3, n. 16598 del 20/02/2020, Graziani, Rv. 278945 - 01, ha superato il diverso orientamento espresso da Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676 - 01, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art. 73, comma 5, nei confronti di altri, stante l'unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti, chiarendo che in materia di detenzione e cessione illecite di stupefacenti è ammissibile la configurabilità di diversi titoli di responsabilità in relazione a diversi concorrenti, perché dalla combinazione delle norme di parte speciale con quelle sul concorso di persone nel reato discendono tante fattispecie plurisoggettive differenziate quanti sono i concorrenti; fattispecie che hanno in comune il medesimo nucleo di accadimento materiale possono distinguersi tra loro per l'atteggiamento psichico di ciascun compartecipe e per alcuni aspetti esteriori, inerenti soltanto alla condotta dell'uno o dell'altro compartecipe; di conseguenza, è ammissibile anche l'affermazione di responsabilità a diverso titolo per due o più dei diversi concorrenti, cosicché il medesimo episodio di cessione o detenzione di sostanza stupefacente può essere ascritto a un imputato a norma del comma 1 e a un altro imputato a norma del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, quando, ai fini della qualificazione del fatto, rilevi il contesto complessivo nel quale si colloca la condotta, e di questo contesto sia oggettivamente e soggettivamente partecipe il primo soggetto, ma non anche il secondo (nel medesimo senso Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022, Marcarini, Rv. 283203 - 01).

Ora, nel caso in esame, la Corte di appello di Salerno ha apprezzato negativamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] numerosi indici ostativi, come la qualità delle sostanze cedute (hashish, crack e cocaina), la protrazione nel tempo delle condotte commesse in concorso con il coimputato, ritenute espressive dell'inserimento in circuiti criminali di livello elevato da cui gli imputati si rifornivano, oltre che le circostanze dell'azione, tra cui il sistematico svolgimento delle condotte in aree destinate a verde pubblico, con la conseguente compromissione della piena libertà di godimento delle stesse da parte dei cittadini.

Si tratta di motivazione idonea e non manifestamente illogica, essendo stati indicati plurimi elementi ritenuti espressivi della non modesta gravità delle condotte, in quanto realizzate per un periodo di tempo non breve, con sistematicità e nei confronti di una pluralità di acquirenti, che venivano riforniti regolarmente più volte nel corso della settimana, cosicché non è dato di rilevare né una errata applicazione di disposizioni di legge penale, né una carenza o illogicità della motivazione, posto che anche la sottolineatura dello svolgimento dell'attività di spaccio in un giardino pubblico frequentato anche da minori riguarda le modalità della condotta e la sua valutazione in termini di gravità non è manifestamente illogica né contraria alle regole razionali, essendo, anzi, conforme a comuni massime di esperienza (tra cui quella relativa al pregiudizio che può derivare per i fruitori di aree verdi dalla sistematica presenza nelle stesse di soggetti dediti in tali aree alla cessione di sostanze stupefacenti).

La circostanza che le medesime condotte siano state qualificate nei confronti del coimputato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non emerge dalla sentenza impugnata, pronunciata solamente nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cosicché non è dato di rilevare, neppure sotto questo profilo, alcun vizio della motivazione, posto che non è neppure noto, né l'imputato lo ha indicato nel ricorso, se il coimputato abbia proposto impugnazione avverso la sentenza di condanna di primo grado (nella quale le condotte erano state qualificate come fatti di lieve entità) e quale ne sia stato l'eventuale esito, cosicché non emerge, neppure 4 n 44 sotto questo profilo, alcun vizio della motivazione in conseguenza della riqualificazione delle condotte compiuta dalla Corte d'appello.

3. La evidenziata correttezza della riqualificazione delle condotte contestate al ricorrente determina l'inammissibilità dei rilievi dallo stesso sollevati circa il rigetto della sua istanza di messa alla prova, preclusa quoad poenam da detta diversa qualificazione e, comunque, giustificata in modo idoneo dalla Corte d'appello di Salerno con il giudizio prognostico negativo formulato sul conto del ricorrente a causa della realizzazione da parte sua di altre condotte dello stesso genere nel giugno 2022, ossia circa sette mesi dopo la commissione delle condotte contestate, allorquando venne arrestato per la detenzione di circa 5 grammi di cocaina e di 31 grammi di hashish.

4. Analoghi rilievi possono essere svolti per quanto riguarda la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., correttamente esclusa sia in ragione della qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, sia per la organizzazione, sistematicità e ripetizione delle cessioni, indicative di una organizzazione della attività di spaccio e, con essa, della non modestia o marginalità del lucro ritraibile da detta attività (v.

Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Traore, Rv. 286034, secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità, e che ha quinti ritenuto corretta l'esclusione della circostanza attenuante a fronte della pluralità delle cessioni realizzate e progettate dagli imputati nella gestione di una "piazza di spaccio").

5. Il quarto motivo, relativo alla eccessività degli aumenti di pena per la continuazione è inammissibile, sia a causa della sua genericità, in quanto consiste nella mera asserzione della ritenuta eccessività di tali aumenti, disgiunta dal confronto, tantomeno critico, con le condotte, tutte caratterizzate dalla medesima gravità, trattandosi della ripetizione con modalità analoghe delle medesime condotte di cessione di stupefacenti nei confronti di diversi acquirenti, e dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, nella quale, nella parte relativa alla qualificazione di tali condotte, le stesse sono state descritte e giudicate in termini di gravità; sia a causa della sua evidente infondatezza, essendo stata giustificata la misura di detti aumenti con la suddetta valutazione di gravità delle condotte realizzate in esecuzione del medesimo disegno criminoso.6.

Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, a cagione della infondatezza del primo motivo e della inammissibilità del secondo, del terzo e del quarto motivo.

Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/2000 avverso la sentenza del 17/10/2023 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 ottobre 2023 la Corte d'appello di Salerno, provvedendo sulla impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 14 marzo 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione e 1.555,00 euro di multa, in relazione a cinque contestazioni di plurime cessioni di sostanze stupefacenti del tipo crack, hashish e cocaina, qualificate ai sensi dell'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/90, ha qualificato tali condotte ai sensi dell'ad 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 e ha ridotto la pena a un anno e quattro mesi di reclusione e 1.422,00 euro di multa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato un vizio della motivazione con riferimento alla riqualificazione delle condotte ascrittegli, non essendo stati considerati adeguatamente, nella riqualificazione delle condotte, sia il breve periodo di tempo nel corso del quale le stesse erano state realizzate (da agosto a novembre 2021); sia il fatto che le cessioni di stupefacenti, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non erano avvenute in modo conl:inuativo in luoghi frequentati da famiglie e bambini, ma di sera e in luoghi diversi; sia l'irrilevanza, ai fini della qualificabilità delle condotte ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, della pluralità delle cessioni e della diversa tipologia delle sostanze cedute. Ha pertanto chiesto la riqualificazione delle condotte ai sensi di detta disposizione, dovendo in tale valutazione farsi riferimento esclusivamente ai mezzi, modalità e circostanze dell'azione e alla quantità e qualità delle sostanze trattate. 2.2. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell'art. 464 quater cod. proc. pen., a causa del mancato accoglimento della propria istanza di messa alla prova, giustificata con l'arresto del ricorrente in data 7/6/2022 e sulla conseguente prognosi negativa formulata sul suo conto, in quanto detto arresto era collegato ai fatti oggetto della sentenza impugnata e in relazione alle relative contestazioni il procedimento era stato sospeso e l'imputato era stato ammesso alla prova, cosicché le condotte, esecutive di un unico disegno criminoso, avrebbero dovuto essere considerate unitariamente, anche ai fini della ammissione alla prova. 2.3. Con un terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., compatibile con la qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, da considerare come fattispecie autonoma di reato, trattandosi di condotte riconducibili al cosiddetto spaccio da strada, e cioè a transazioni per corrispettivi e importi assai modesti, pari a una o due dosi di stupefacente, per un corrispettivo di 13 o 15 euro. 2.4. Infine, con un quarto motivo ha lamentato l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione tra le varie condotte, realizzate con modalità simili, negli stessi luoghi e a breve distanza di tempo l'una dall'altra, con l'unica differenza della diversità dell'acquirente. 2.5. Con memorie del 8 marzo 2024 e del 11 aprile 2024 ha insistito per l'accoglimento del ricorso, allegando anche copia della sentenza resa nel procedimento collegato, onde dimostrare l'esito positivo della messa alla prova nel giudizio collegato, relativo a condotte analoghe ed esecuttve del medesimo disegno criminoso di quelle contestate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Deve, in premessa, rilevarsi che, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato il principio secondo il quale il medesimo fatto storico può essere ascritto a un imputato ai sensi dell'art. 73, comma 1, e ad un altro imputato a norma dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenziali per ciascun correo. In siffatta valutazione, infatti, non assume rilevanza solo il dato qualitativo o quantitativo della sostanza detenuta o ceduta bensì il disvalore complessivo del fatto di reato, delineato dalle modalità dell'azione (Sez. 6, n. 2157 del 09/11/2018, dep. 2019, Rv. 274961). In particolare, Sez. 3, n. 16598 del 20/02/2020, Graziani, Rv. 278945 - 01, ha superato il diverso orientamento espresso da Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676 - 01, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art. 73, comma 5, nei confronti di altri, stante l'unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti, chiarendo che in materia di detenzione e cessione illecite di stupefacenti è ammissibile la configurabilità di diversi titoli di responsabilità in relazione a diversi concorrenti, perché dalla combinazione delle norme di parte speciale con quelle sul concorso di persone nel reato discendono tante fattispecie plurisoggettive differenziate quanti sono i concorrenti; fattispecie che hanno in comune il medesimo nucleo di accadimento materiale possono distinguersi tra loro per l'atteggiamento psichico di ciascun compartecipe e per alcuni aspetti esteriori, inerenti soltanto alla condotta dell'uno o dell'altro compartecipe; di conseguenza, è ammissibile anche l'affermazione di responsabilità a diverso titolo per due o più dei diversi concorrenti, cosicché il medesimo episodio di cessione o detenzione di sostanza stupefacente può essere ascritto a un imputato a norma del comma 1 e a un altro imputato a norma del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, quando, ai fini della qualificazione del fatto, rilevi il contesto complessivo nel quale si colloca la condotta, e di questo contesto sia oggettivamente e soggettivamente partecipe il primo soggetto, ma non anche il secondo (nel medesimo senso Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022, Marcarini, Rv. 283203 - 01). Ora, nel caso in esame, la Corte di appello di Salerno ha apprezzato negativamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] numerosi indici ostativi, come la qualità delle sostanze cedute (hashish, crack e cocaina), la protrazione nel tempo delle condotte commesse in concorso con il coimputato, ritenute espressive dell'inserimento in circuiti criminali di livello elevato da cui gli imputati si rifornivano, oltre che le circostanze dell'azione, tra cui il sistematico svolgimento delle condotte in aree destinate a verde pubblico, con la conseguente compromissione della piena libertà di godimento delle stesse da parte dei cittadini. Si tratta di motivazione idonea e non manifestamente illogica, essendo stati indicati plurimi elementi ritenuti espressivi della non modesta gravità delle condotte, in quanto realizzate per un periodo di tempo non breve, con sistematicità e nei confronti di una pluralità di acquirenti, che venivano riforniti regolarmente più volte nel corso della settimana, cosicché non è dato di rilevare né una errata applicazione di disposizioni di legge penale, né una carenza o illogicità della motivazione, posto che anche la sottolineatura dello svolgimento dell'attività di spaccio in un giardino pubblico frequentato anche da minori riguarda le modalità della condotta e la sua valutazione in termini di gravità non è manifestamente illogica né contraria alle regole razionali, essendo, anzi, conforme a comuni massime di esperienza (tra cui quella relativa al pregiudizio che può derivare per i fruitori di aree verdi dalla sistematica presenza nelle stesse di soggetti dediti in tali aree alla cessione di sostanze stupefacenti). La circostanza che le medesime condotte siano state qualificate nei confronti del coimputato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non emerge dalla sentenza impugnata, pronunciata solamente nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cosicché non è dato di rilevare, neppure sotto questo profilo, alcun vizio della motivazione, posto che non è neppure noto, né l'imputato lo ha indicato nel ricorso, se il coimputato abbia proposto impugnazione avverso la sentenza di condanna di primo grado (nella quale le condotte erano state qualificate come fatti di lieve entità) e quale ne sia stato l'eventuale esito, cosicché non emerge, neppure 4 n 44 sotto questo profilo, alcun vizio della motivazione in conseguenza della riqualificazione delle condotte compiuta dalla Corte d'appello. 3. La evidenziata correttezza della riqualificazione delle condotte contestate al ricorrente determina l'inammissibilità dei rilievi dallo stesso sollevati circa il rigetto della sua istanza di messa alla prova, preclusa quoad poenam da detta diversa qualificazione e, comunque, giustificata in modo idoneo dalla Corte d'appello di Salerno con il giudizio prognostico negativo formulato sul conto del ricorrente a causa della realizzazione da parte sua di altre condotte dello stesso genere nel giugno 2022, ossia circa sette mesi dopo la commissione delle condotte contestate, allorquando venne arrestato per la detenzione di circa 5 grammi di cocaina e di 31 grammi di hashish. 4. Analoghi rilievi possono essere svolti per quanto riguarda la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., correttamente esclusa sia in ragione della qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, sia per la organizzazione, sistematicità e ripetizione delle cessioni, indicative di una organizzazione della attività di spaccio e, con essa, della non modestia o marginalità del lucro ritraibile da detta attività (v. Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Traore, Rv. 286034, secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità, e che ha quinti ritenuto corretta l'esclusione della circostanza attenuante a fronte della pluralità delle cessioni realizzate e progettate dagli imputati nella gestione di una "piazza di spaccio"). 5. Il quarto motivo, relativo alla eccessività degli aumenti di pena per la continuazione è inammissibile, sia a causa della sua genericità, in quanto consiste nella mera asserzione della ritenuta eccessività di tali aumenti, disgiunta dal confronto, tantomeno critico, con le condotte, tutte caratterizzate dalla medesima gravità, trattandosi della ripetizione con modalità analoghe delle medesime condotte di cessione di stupefacenti nei confronti di diversi acquirenti, e dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, nella quale, nella parte relativa alla qualificazione di tali condotte, le stesse sono state descritte e giudicate in termini di gravità; sia a causa della sua evidente infondatezza, essendo stata giustificata la misura di detti aumenti con la suddetta valutazione di gravità delle condotte realizzate in esecuzione del medesimo disegno criminoso.6. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, a cagione della infondatezza del primo motivo e della inammissibilità del secondo, del terzo e del quarto motivo. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere de
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