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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32714/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il difetto di querela, è manifestamente infondato, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la formula "denuncio ad ogni effetto di legge" deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela (Sez. 6, n. 40770 del 09/11/2006, Baronelli e altro, Rv. 235442-01).

È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il difetto di querela, è manifestamente infondato, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la formula "denuncio ad ogni effetto di legge" deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela (Sez. 6, n. 40770 del 09/11/2006, Baronelli e altro, Rv. 235442-01). È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'
Sentenza Cassazione n. 32714/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris