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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 1070

Cassazione n. 41621/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1070 avverso la sentenza emessa il 24/05/2021 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24/05/2021, la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, in data 16/12/2018, con la quale MARINO Salvatore era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di occultamento o distruzione delle scritture contabili della s.coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA] D'ORO relative all'anno di imposta 2009 (capo d) e omesso versamento dell'IVA concernente il medesimo anno di imposta (capo e); il Tribunale aveva invece assolto il MARINO dall'accusa di dichiarazione infedele (capo a) mentre, quanto alle residue ipotesi di omesso versamento IVA per gli anni di imposta 2007 e 2008 (capi b e c), veniva dichiarata l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

In particolare, la Corte d'Appello: ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo e) essendo intervenuta altra sentenza irrevocabile sullo stesso fatto; ha revocato, in relazione a tale capo, la confisca disposta in primo grado; ha rideterminato la pena per il residuo capo d), confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il MARINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata partecipazione del difensore all'udienza conclusiva del giudizio di appello, svoltasi in data 24/05/2021, determinata dalla omessa comunicazione al difensore del rinvio disposto all'udienza del 18/02/2021.

Si deduce che a tale udienza si era pervenuti dovendo rinnovarsi la notifica all'imputato presso il domicilio eletto (in accoglimento di un'eccezione difensiva formulata in prima udienza); peraltro, con apposita memoria presentata in considerazione della trattazione scritta del processo, il difensore aveva eccepito che, al MARINO, era stato tardivamente notificato (solo in data 16/02/2021) il solo verbale di udienza, e non anche il decreto di citazione.

In accoglimento anche di tale eccezione, la Corte aveva rinviato all'udienza del 24/05/2021, ma il verbale era stato notificato solo all'imputato, non anche al difensore: quest'ultimo, peraltro, aveva appreso della definizione del giudizio solo con la comunicazione del dispositivo, con conseguente violazione del diritto di difesa, dal momento che sarebbe stato possibile chiedere la trattazione orale o depositare ulteriori memorie.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sospensione della prescrizione disposta dal Tribunale alle udienze del 02/02/2016 e del 07/07/2016.

Si censura la sentenza per non aver tenuto conto del fatto che i rinvii erano stati originati da esigenze probatorie o comunque legate a strategie difensive.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato e non dell'illecito amministrativo.

Si censura la sentenza per non aver tenuto conto di quanto emerso nel processo in ordine al dato temporale della condotta (come desumibile dall'avviso di accertamento e dalla deposizione dell'operante).

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato e alla offensività della condotta.

Si deduce che la documentazione era stata messa a disposizione prima della definizione dell'accertamento tributario, essendosi trattato di una indisponibilità meramente temporanea, che non aveva 2 impedito un'agevole ricostruzione della contabilità per l'amministrazione finanziaria.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando, quanto al primo motivo, un precedente giurisprudenziale nel senso della configurabilità di una nullità a regime intermedio, e quanto al secondo motivo, nel senso della ritualità della disposta sospensione.

Quanto alle residue censure, il P.G. ne rileva l'infondatezza, alla luce di quanto emerso dalle sentenze di merito, da valutare congiuntamente.

4. Con memoria del 23/09/2022, il difensore replica alle deduzioni del P.G. insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, ed assume rilievo assorbente su ogni altra questione dedotta, non essendo ad oggi interamente decorso il termine massimo prescrizionale, tenendo conto dei periodi di sospensione correlati all'impedimento del difensore e all'adesione di quest'ultimo all'astensione di categoria.

2. La disamina degli atti processuali - effettuata da questo Collegio avuto riguardo alla tipologia di censura dedotta - ha infatti evidenziato che la Corte territoriale, all'udienza del 18/02/2021, svoltasi in camera di consiglio ai sensi delle disposizioni introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica, ha disposto (in accoglimento di una eccezione difensiva proposta con apposita memoria depositata prima dell'udienza) la rinnovazione della notifica del decreto di citazione al MARINO, rinviando la causa all'udienza del 24/05/2021.

La Corte ha peraltro omesso di disporre la notifica del verbale anche al difensore dell'imputato, che non ha avuto quindi conoscenza della data dell'udienza in cui il processo è stato definito in grado d'appello.

Appare indubbia la configurabilità, nella fattispecie in esame, della nullità prospettata dalla difesa, che avrebbe dovuto essere messa in condizione di conoscere tempestivamente la data della nuova udienza, onde poter eventualmente esercitare, anche in vista di quest'ultima, un compiuto svolgimento del proprio mandato (attraverso ulteriori memorie, ecc.).

Non può essere infatti condiviso il richiamo, operato dalla decisione impugnata, ad un precedente di questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021, Valsecchi, Rv. 282554 - 01), che aveva rigettato un'analoga doglianza, pur riconoscendo la configurabilità di una nullità a regime intermedio in caso di omesso avviso di differimento dell'udienza nel procedimento trattato con rito cartolare.

Tale principio è stato affermato in una fattispecie in cui il difetto di notifica al difensore era stato causato dall'erronea cancellazione dall'albo professionale, a sua volta determinato dall'intervenuto mutamento del codice 3 fiscale del difensore medesimo: in tale contesto, del tutto peculiare, la Quarta Sezione ha ritenuto che it=2;1==b=tifi incombesse sul difensore un onere di collaborazione con la cancelleria e che, non essendosi egli attivato per conoscere l'esito della precedente udienza di cui era stato edotto, non potesse eccepire la nullità, avendo concorso a darvi causa.

Del tutto diversa è, all'evidenza, la situazione verificatasi nella fattispecie in esame, in cui il difensore aveva ritualmente eccepito - con apposita memoria depositata in previsione dell'udienza camerale non partecipata - il difetto di notifica al MARINO: l'accoglimento dell'eccezione, ed il conseguente rinvio della causa, avrebbe dovuto comportare la notifica del verbale di udienza anche al difensore, che certamente non ha in alcun modo concorso a dare causa alla nullità eccepita nella prima occasione utile, ovvero con l'odierno ricorso.

Nè tanto meno può ritenersi sufficiente, ai fini che qui rilevano, il fatto che il decreto e il precedente verbale siano stati ritualmente notificati al MARINO, non essendo evidentemente configurabile, in capo all'imputato, un obbligo di attivarsi nel senso che qui rileva.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Pal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1070 avverso la sentenza emessa il 24/05/2021 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24/05/2021, la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, in data 16/12/2018, con la quale MARINO Salvatore era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di occultamento o distruzione delle scritture contabili della s.coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA] D'ORO relative all'anno di imposta 2009 (capo d) e omesso versamento dell'IVA concernente il medesimo anno di imposta (capo e); il Tribunale aveva invece assolto il MARINO dall'accusa di dichiarazione infedele (capo a) mentre, quanto alle residue ipotesi di omesso versamento IVA per gli anni di imposta 2007 e 2008 (capi b e c), veniva dichiarata l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. In particolare, la Corte d'Appello: ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo e) essendo intervenuta altra sentenza irrevocabile sullo stesso fatto; ha revocato, in relazione a tale capo, la confisca disposta in primo grado; ha rideterminato la pena per il residuo capo d), confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il MARINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata partecipazione del difensore all'udienza conclusiva del giudizio di appello, svoltasi in data 24/05/2021, determinata dalla omessa comunicazione al difensore del rinvio disposto all'udienza del 18/02/2021. Si deduce che a tale udienza si era pervenuti dovendo rinnovarsi la notifica all'imputato presso il domicilio eletto (in accoglimento di un'eccezione difensiva formulata in prima udienza); peraltro, con apposita memoria presentata in considerazione della trattazione scritta del processo, il difensore aveva eccepito che, al MARINO, era stato tardivamente notificato (solo in data 16/02/2021) il solo verbale di udienza, e non anche il decreto di citazione. In accoglimento anche di tale eccezione, la Corte aveva rinviato all'udienza del 24/05/2021, ma il verbale era stato notificato solo all'imputato, non anche al difensore: quest'ultimo, peraltro, aveva appreso della definizione del giudizio solo con la comunicazione del dispositivo, con conseguente violazione del diritto di difesa, dal momento che sarebbe stato possibile chiedere la trattazione orale o depositare ulteriori memorie. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sospensione della prescrizione disposta dal Tribunale alle udienze del 02/02/2016 e del 07/07/2016. Si censura la sentenza per non aver tenuto conto del fatto che i rinvii erano stati originati da esigenze probatorie o comunque legate a strategie difensive. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato e non dell'illecito amministrativo. Si censura la sentenza per non aver tenuto conto di quanto emerso nel processo in ordine al dato temporale della condotta (come desumibile dall'avviso di accertamento e dalla deposizione dell'operante). 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato e alla offensività della condotta. Si deduce che la documentazione era stata messa a disposizione prima della definizione dell'accertamento tributario, essendosi trattato di una indisponibilità meramente temporanea, che non aveva 2 impedito un'agevole ricostruzione della contabilità per l'amministrazione finanziaria. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando, quanto al primo motivo, un precedente giurisprudenziale nel senso della configurabilità di una nullità a regime intermedio, e quanto al secondo motivo, nel senso della ritualità della disposta sospensione. Quanto alle residue censure, il P.G. ne rileva l'infondatezza, alla luce di quanto emerso dalle sentenze di merito, da valutare congiuntamente. 4. Con memoria del 23/09/2022, il difensore replica alle deduzioni del P.G. insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, ed assume rilievo assorbente su ogni altra questione dedotta, non essendo ad oggi interamente decorso il termine massimo prescrizionale, tenendo conto dei periodi di sospensione correlati all'impedimento del difensore e all'adesione di quest'ultimo all'astensione di categoria. 2. La disamina degli atti processuali - effettuata da questo Collegio avuto riguardo alla tipologia di censura dedotta - ha infatti evidenziato che la Corte territoriale, all'udienza del 18/02/2021, svoltasi in camera di consiglio ai sensi delle disposizioni introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica, ha disposto (in accoglimento di una eccezione difensiva proposta con apposita memoria depositata prima dell'udienza) la rinnovazione della notifica del decreto di citazione al MARINO, rinviando la causa all'udienza del 24/05/2021. La Corte ha peraltro omesso di disporre la notifica del verbale anche al difensore dell'imputato, che non ha avuto quindi conoscenza della data dell'udienza in cui il processo è stato definito in grado d'appello. Appare indubbia la configurabilità, nella fattispecie in esame, della nullità prospettata dalla difesa, che avrebbe dovuto essere messa in condizione di conoscere tempestivamente la data della nuova udienza, onde poter eventualmente esercitare, anche in vista di quest'ultima, un compiuto svolgimento del proprio mandato (attraverso ulteriori memorie, ecc.). Non può essere infatti condiviso il richiamo, operato dalla decisione impugnata, ad un precedente di questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021, Valsecchi, Rv. 282554 - 01), che aveva rigettato un'analoga doglianza, pur riconoscendo la configurabilità di una nullità a regime intermedio in caso di omesso avviso di differimento dell'udienza nel procedimento trattato con rito cartolare. Tale principio è stato affermato in una fattispecie in cui il difetto di notifica al difensore era stato causato dall'erronea cancellazione dall'albo professionale, a sua volta determinato dall'intervenuto mutamento del codice 3 fiscale del difensore medesimo: in tale contesto, del tutto peculiare, la Quarta Sezione ha ritenuto che it=2;1==b=tifi incombesse sul difensore un onere di collaborazione con la cancelleria e che, non essendosi egli attivato per conoscere l'esito della precedente udienza di cui era stato edotto, non potesse eccepire la nullità, avendo concorso a darvi causa. Del tutto diversa è, all'evidenza, la situazione verificatasi nella fattispecie in esame, in cui il difensore aveva ritualmente eccepito - con apposita memoria depositata in previsione dell'udienza camerale non partecipata - il difetto di notifica al MARINO: l'accoglimento dell'eccezione, ed il conseguente rinvio della causa, avrebbe dovuto comportare la notifica del verbale di udienza anche al difensore, che certamente non ha in alcun modo concorso a dare causa alla nullità eccepita nella prima occasione utile, ovvero con l'odierno ricorso. Nè tanto meno può ritenersi sufficiente, ai fini che qui rilevano, il fatto che il decreto e il precedente verbale siano stati ritualmente notificati al MARINO, non essendo evidentemente configurabile, in capo all'imputato, un obbligo di attivarsi nel senso che qui rileva. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Pal
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