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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01972/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 02E8Y3Y) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 02E8Y3Y) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., è manifestamente infondato, in quanto è incontroverso che il giudice di merito, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (si veda pag. 3 della senza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 02E8Y3Y) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 02E8Y3Y) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., è manifestamente infondato, in quanto è incontroverso che il giudice di merito, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (si veda pag. 3 della senza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 01972/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris