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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 42434/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 19 aprile 2023, del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale con la quale si dispone che il Pubblico Ministero formuli entro giorni dieci l'imputazione per il reato che ritiene di ravvisare nel procedimento indicato in epigrafe a carico di ignoti.

Deduce il Procuratore ricorrente che il provvedimento impugnato è abnorme, determina una stasi del procedimento e, comunque, pregiudica il diritto dell'indagato a ricevere l'avviso di conclusioni indagini.

Il ricorso è fondato Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento, processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori di casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, deo. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209604; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215093).

Ciò premesso, la delimitazione dei poteri di intervento del giudice per le indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità.

Ed è stato affermato che se il Gip, all'esito dell'udienza camerale, può ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini (Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231162), esorbita dai suoi poteri (invadendo quelli del Pubblico Ministero: Corte cost. sent. n. 88 del 1991, Rv. 0016997) l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc.

L., Rv. 257786; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv. 274907).

Tanto è accaduto in concreto.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto: il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Latina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Latinarkt i i Aditi4V41 (4t4* .

Così deciso il 14 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 19 aprile 2023, del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e I ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale con la quale si dispone che il Pubblico Ministero formuli entro giorni dieci l'imputazione per il reato che ritiene di ravvisare nel procedimento indicato in epigrafe a carico di ignoti. Deduce il Procuratore ricorrente che il provvedimento impugnato è abnorme, determina una stasi del procedimento e, comunque, pregiudica il diritto dell'indagato a ricevere l'avviso di conclusioni indagini. Il ricorso è fondato Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento, processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori di casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, deo. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209604; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215093). Ciò premesso, la delimitazione dei poteri di intervento del giudice per le indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità. Ed è stato affermato che se il Gip, all'esito dell'udienza camerale, può ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231162), esorbita dai suoi poteri (invadendo quelli del Pubblico Ministero: Corte cost. sent. n. 88 del 1991, Rv. 0016997) l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L., Rv. 257786; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv. 274907). Tanto è accaduto in concreto. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto: il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Latina. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Latinarkt i i Aditi4V41 (4t4* . Così deciso il 14 settembre 2023
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