CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. in relazione all'omessa applicazione delle attenuanti generiche, fondata su una motivazione stereotipata e senza valorizzare le proprie condizioni di disagio sociale; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Considerato che per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244); Considerato, peraltro, che la Corte di appello ha congruamente motivato la propria decisione di negare la concessione delle attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta, posta in essere all'interno della [OSCURATO:PERSONA], e della personalità dellImputata, recidiva, reiterata e specifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il