CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 1970
Cassazione n. 03249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01NSVGK), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1970 avverso la sentenza emessa il 17/06/2022 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17/06/2022, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, in data 20/03/2018, con la quale IDRIS [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di illecita detenzione e cessione ad una pluralità di soggetti di sostanza stupefacente del tipo eroina. 2. Ricorre per cassazione l'IDRIS, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alta misura del trattamento sanzionatorio. Si censura la sentenza per ia mancata motivazione in ordine alla I fissazione della pena base in misura ampiamente superiore al minimo, e agli aumenti per la continuazione quantificati in misura superiore alla pena irrogabile a titolo autonomo. Il ricorrente lamenta inoltre la mancanza di adeguata motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione dell'aumento per la recidiva. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere sostanzialmente ripropositivo delle argomentazioni prospettate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda le censure concernenti la misura della pena, assume rilievo assorbente la mancata deduzione delle censure stesse con i motivi di appello (dove vi è solo un riferimento del tutto generico alla sua "eccessività", senza alcuna confutazione della pena base applicata né degli aumenti operati a titolo di continuazione). 3. In ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, deve osservarsi che la Corte ha correttamente motivato il diniego per l'insussistenza di elementi positivamente valutabili, non riscontrati né dedotti con i motivi di appello. Va pertanto esclusa la prospettata assenza di motivazione sul punto, risultando anzi la decisione impugnata in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01). D'altra parte, il ricorrente non ha inteso contestare quanto osservato dalla Corte in ordine alla mancata allegazione di elementi positivamente valutabili, limitandosi a richiamare, nell'odierno ricorso, la scelta del rito abbreviato e "l'assenza di conclusioni in punto di responsabilità": ovvero momenti processuali palesemente inidonei ai fini che qui rilevano (oltre che mai sottoposti all'attenzione della Corte territoriale). 4. Infine, quanto all'applicazione dell'aumento per la recidiva, deve osservarsi che la Corte d'Appello ha motivato la propria decisione in termini qui non censurabili, evidenziando la maggiore pericolosità palesata dalla commissione degli ulteriori reati, e l'assenza di effetti deterrenti da parte delle precedenti condanne, che avevano fondato la contestazione della recidiva nella forma reiterata.5. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle an mende. Così de