CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] BALBUSSO ([OSCURATO:PERSONA]) SILVANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 20 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 4 febbraio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi dei ricorsi, con cui si deduce, peraltro del tutto genericamente, un vizio di motivazione in ordine sia alla prova della penale responsabilità degli imputati per il delitto di ricettazione, invocandosi la derubricazione nel reato ex art.712 cod. pen., sia al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, cpv. e 62 bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il Collegio territoriale, per un verso, ha evidenziato i plurimi elementi da cui desumere la sussistenza del delitto di ricettazione, escludendo, al contempo, l'integrazione della fattispecie contravvenzionale ex art. 712 cod. pen., e, per altro, ha escluso la particolare tenuità della ricettazione, in ragione della complessiva gravità dell'episodio, e le attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare il beneficio); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]