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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 1976

Cassazione n. 47862/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1976 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 15 luglio 2021 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del 19 novembre 201 con cui il Tribunale di Treviso aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione a lui contestata sub A) del capo di imputazione e lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre accessori, concessi i doppi benefici; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui lamentava il vizio di motivazione della sentenza impugnata nonché la violazione di legge; in particolare lamentava la circostanza che non era stata considerata la sua mera funzione di amministratore solo formale della società di cui al capo di imputazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che il motivo di impugnazione proposto dal ricorrente non tiene conto della circostanza che lo stesso ha posto in essere atti di gestione amministrativa della società di cui risultava essere legale rappresentante come riportato nella sentenza impugnata.

Come infatti questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di reati tributari, l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 -quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ., a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, (Corte di cassazione, Sez.

III penale, 17 gennaio 2020, n. 1722) circostanza, quest'ultima, desumibile dalla consapevolezza in capo al Castrogiovanni dell'attività svolta dalla società in questione avendo egli preso parte, sia pure marginalmente, alla sua realizzazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1976 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 15 luglio 2021 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del 19 novembre 201 con cui il Tribunale di Treviso aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione a lui contestata sub A) del capo di imputazione e lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre accessori, concessi i doppi benefici; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui lamentava il vizio di motivazione della sentenza impugnata nonché la violazione di legge; in particolare lamentava la circostanza che non era stata considerata la sua mera funzione di amministratore solo formale della società di cui al capo di imputazione. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che il motivo di impugnazione proposto dal ricorrente non tiene conto della circostanza che lo stesso ha posto in essere atti di gestione amministrativa della società di cui risultava essere legale rappresentante come riportato nella sentenza impugnata. Come infatti questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di reati tributari, l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10 -quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ., a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, (Corte di cassazione, Sez. III penale, 17 gennaio 2020, n. 1722) circostanza, quest'ultima, desumibile dalla consapevolezza in capo al Castrogiovanni dell'attività svolta dalla società in questione avendo egli preso parte, sia pure marginalmente, alla sua realizzazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 l
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