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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 29241/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3945/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] ROMAe [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Puglia SEZ.DIST.

Lecce n.2333 /23 /2022 depositata il 02/09/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.

Visto il deposito della nota della Agenzia delle Entrate da cui risulta che il contribuente ha definito la pretesa riguardante l’intimazione di pagamento con adesione alla definizione della lite ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3945/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] ROMAe [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Puglia SEZ.DIST. Lecce n.2333 /23 /2022 depositata il 02/09/2022, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Visto il deposito della nota della Agenzia delle Entrate da cui risulta che il contribuente ha definito la pretesa riguardante l’intimazione di pagamento con adesione alla definizione della lite ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresidente
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