CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 32728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.8288/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 274/2016depositata il 22/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Placido e [OSCURATO:PERSONA] avevano appaltato all’impresa [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di eseguire una serie di lavori nella loro abitazione, posta in Sepino, in base ad un progetto e sotto la direzione dell’ing. [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, tuttavia, rinunciò all’incarico nel corso dei lavori, e successivamente depositò ricorso per decreto ingiuntivo, in data 14 aprile 1995. I Finizia si opposero, adducendo la presenza di vizi e difetti, per progettazione ed esecuzioni errate, e richiedendo il risarcimento dei danni. Gli opponenti, inoltre, convennero direttamente in giudizio l’impresa Bertinieri, che si costituì a sua volta, domandando di essere estromessa dal giudizio, stante la responsabilità del direttore dei lavori. Con sentenza non definitiva n. 307/2004, il Tribunale di Campobasso statuiva l’inammissibilità della chiamata diretta del terzo. Tale provvedimento era autonomamente impugnato dai Finizia dinnanzi alla Corte d’appello di Campobasso, che dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, per essere stata decisa dal giudice monocratico anziché da quello collegiale (sentenza n. 210/2008). Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2009, i germani Finizia evocarono in giudizio l’impresa Bertinieri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, asseritamente causati da vizi e difetti nell’esecuzione dei lavori. La convenuta si costituì ritualmente, respingendo gli addebiti ed eccependo, altresì, la compensazione di eventuali crediti avversari con il pagamento del corrispettivo ad essa dovuto. In esito all’istruttoria, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, condannò la convenuta alla rifusione dei danni, quantificati in euro 194.821,49. Su gravame della soccombente, con sentenza non definitiva n. 231/2015 la Corte d’appello territoriale dichiarò l’ammissibilità e la fondatezza dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado. Affermò in proposito che l’irregolare composizione dell’organo giudicante avrebbe determinato una nullità insanabile, rilevabile d’ufficio, determinata dal fatto che quello delibato non sarebbe stato un giudizio instaurato ex novo, ma la riassunzione di quello scaturito dall’opposizione dei Finizia al decreto ingiuntivo ottenuto dal Brunetti. Conseguentemente, il giudizio avrebbe dovuto essere trattato in composizione collegiale e con il c.d. vecchio rito. Mediante la successiva sentenza definitiva n. 274/2016, la stessa Corte d’appello accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dall’impresa Bertinieri, affermando che la denunzia dei vizi – diversamente dall’assunto degli appellanti di aver preso cognizione dei difetti solo in occasione delle consulenze tecniche – risaliva al mese di agosto 1993, con la conseguenza che, alla data di notifica dell’opposizione (e della chiamata in giudizio dell’impresa), era già decorso il termine annuale di cui all’art. 1669 c.c. Placido e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, per ottenere la cassazione della sentenza non definitiva n. 231/2015 e di quella definitiva n. 274/2016 della Corte d’appello di Campobasso. Cinque motivi attingono la sentenza non definitiva e due motivi quella definitiva. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con le prime due doglianze, proposte ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e significativamente trattate congiuntamente, i ricorrenti assumono la nullità della sentenza non definitiva, che aveva applicato la normativa sulla necessaria composizione collegiale del Tribunale e che aveva violato il giudicato esterno, determinato dalla sentenza della Corte d’appello n. 210/2008. I Finizia affermano che la sentenza impugnata avrebbe del tutto erroneamente considerato l’attuale causa come la riassunzione del giudizio instaurato dal Brunetti col procedimento monitorio. In realtà, nessun collegamento di fatto o giuridico sarebbe sussistito fra l’attuale giudizio e quello precedente, conclusosi con la sentenza n. 210/2008, con la quale la Corte d’appello aveva statuito sull’irritualità della chiamata in causa, come terzo, del Bertinieri, attraverso una pronunzia passata in giudicato. Così, la nuova citazione dell’impresa, nell’anno 2009, non avrebbe subito alcuna deroga nella competenza funzionale del Tribunale monocratico. 2) La terza censura è volta a denunciare la falsa applicazione della normativa disciplinante la composizione collegiale del Tribunale, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché l’odierna causa sarebbe stata regolata dal rito vigente ratione temporis. 3) Il quarto rilievo ipotizza il vizio di motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., posto che le ragioni di fatto addotte dalla Corte territoriale si sarebbero rivelate incomprensibili, perplesse ed inidonee a giustificare l’applicabilità del vecchio rito. 4) I predetti motivi - che possono essere trattati unitariamente, giacché derivano la loro ratio dalla decisione della Cortedistrettuale di considerare il processo come una riassunzione dell’originario giudizio di opposizione Finizia/Brunetti -sono fondati. 4.1) La sentenza impugnata motiva in proposito: Che quello che occupa non sia un giudizio instaurato ex novo con la c itazione di primo grado, notificata il 13 marzo 2009, ma riassunzione di quello scaturito dall’opposizione dei Fenizia ad un decreto ingiuntivo emesso il 14 aprile 1995 su ricorso del precedente 5 aprile dell’ing. [OSCURATO:PERSONA]….risulta dalla stessa qualificazione datane dal Tribunale nella sentenza qui appellata: si confronti l’incipit di pag. 2: “Con citazione notificata il 13-3-2009 a seguito della sentenza n. 210/2008…i Finizia hanno riassunto il giudizio nei confronti del Bertinieri, titolare dell’omonima ditta individuale esercente attività edile…..Va quindi evidenziato che la menzionata sentenza n. 210/2008, non ha rimesso la causa al primo giudice poiché la nullità rilevata non comporta la rimessione della causa al primo giudice non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli artt.353-354 c.p.c. E la Corte ha dichiarato proprio in accoglimento della censura in tal senso svolta dai Finizia, la nullità della sentenza non definitiva n. 307/2004 “in quanto emessa dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale”…….L’atto introduttivo del primo grado, significativamente intestato [OSCURATO:PERSONA] (anche se del caso in riassunzione), ripete pedissequamente, per quanto concerne la posizione dell’impresa Bertinieri, che qui interessa, il contenuto e le richieste conclusive già avanzate contro l’impresa dai Finizia nell’atto di citazione in opposizione al d.i. emesso il 14 aprile 1995, atto di citazione notificato il 2 e 5.6.1995….Di poi, nella comparsa di risposta del Bertinieri nel giudizio di primo grado, datato 23 giugno 2009, il convenuto, nell’avanzare richiesta di chiamata in causa dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], deduce (pag. 26) la presente richiesta viene avanzata nei modi e nei termini di cui all’art. 269 c.p.c. vigente prima dell’entrata in vigore della legge 26.11.1990 n. 353, dovendosi ritenere incardinato l’originario giudizio, di cui il presente rappresenta una prosecuzione con il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei germani Finizia. Va altresì osservato che la causa è stata poi decisa, come risulta dalla sentenza appellata, sulla base delle emergenze istruttorie (due consulenze tecniche d’ufficio, per ing. Verdelocco e per ing. Garzoni) esperite nell’originario giudizio n. 37/01 R.G. Trib.Campobasso, già n. 897 R.G., scaturita dall’opposizione al d.i. Tutti tali elementi depongono nel senso che si è al cospetto di riassunzione del vecchio giudizio, quello appunto iniziato con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, in seno al quale l’Impresa era stata chiamata in causa, poi, con sentenza non definitiva, la n. 307/2004, estromessa e, a seguito di appello dei Finizia, dichiarata legittimata passivamente . 4.2) Ritiene questa Corte che, in realtà, nella specie il termine di “riassunzione” utilizzato dai giudici di merito sia del tutto inappropriato. Sotto un profilo oggettivo, giova considerare che il codice di procedura civile parla di riassunzione della causa nell’art. 50 c.p.c. (a seguito di declaratoria di incompetenza), nell’art. 303 c.p.c. (a seguito di interruzione del processo), nell’art. 367 comma 2° c.p.c. (a seguito di ritenuta giurisdizione del giudice ordinario) e nell’art.392 c.p.c. (a seguito di cassazione con rinvio), oltre che nelle ipotesi in cui, in fase di appello, venga rimessa la causa al primo giudice per ragioni di giurisdizione o per altri motivi (artt. 353 -354 c.p.c.). Nessuno di tali casi ricorre nella fattispecie, decisa a seguito di impugnazione da parte dei Finizia della sentenza n. 307/2004 del Tribunale di Campobasso: in essa la Corte d’appello (sentenza n. 210/2008), dopo aver dichiarato la nullità della decisione di primo grado, perché emessa da giudice monocratico (funzionalmente incompetente), aveva comunque delibato la causa, riconoscendo l’inammissibilità della chiamata diretta del terzo (Bertinieri) da parte degli opponenti, senza ordinare alcuna riassunzione. Il mancato ricorso per cassazione contro la predetta pronunzia dimostra l’intervenuta acquiescenza dei Fenizia, ai sensi dell’art. 329 c.p.c. (Sez. 2 n. 2413 del 31 gennaio 2018). Sotto un profilo soggettivo, la sentenza odiernamente impugnata trascura di considerare che la causa, fra le parti originarie Brunetti/Finizia, ha seguito una sorte differente. Decisa dal Tribunale di Campobasso, mediante la sentenza definitiva, è stata appellata (e portata a termine dalla Corte territoriale con sentenza n. 68 del 27 febbraio 2013 che ha statuito l’improcedibilità dell’opposizione) e si è conclusa con sentenza n. 19109/15 di rigetto del ricorso da parte di questa Suprema Corte. Non vi è dunque alcun elemento, in punto di diritto, che possa far ritenere il giudizio instaurato nel 2009 come una mera riassunzione di quello radicato nel 1995. 4.3) Né hanno pregio le argomentazioni spese, in fatto, dalla sentenza oggi impugnata per accreditare l’asserita riassunzione. La qualificazione datane dal Tribunale nell’esordio della parte narrativa (..i Finizia hanno riassunto il giudizio nei confronti del Bertinieri..) costituisce evidentemente un obiter, privo di qualsivoglia significato processuale, come nessun rilievo può attribuirsi all’intestazione dell’atto di citazione [“[OSCURATO:PERSONA] (anche se del caso in riassunzione”)], essendo del tutto neutra la frase ipotetica posta fra parentesi. D’altronde, la riproduzione delle domande a suo tempo svolte dagli odierni ricorrenti nei confronti dell’impresa, con l’atto di opposizione poi dichiarato inammissibile, appare soltanto emblematica della volontà di portare in giudizio le stesse istanze di giustizia rimaste inappagate per ragioni processuali, mentre è ovviamente irrilevante il punto di vista delle controparti (“il convenuto, nell’avanzare richiesta di chiamata in causa dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], deduce (pag. 26) la presente rich iesta viene avanzata nei modi e nei termini di cui all’art. 269 c.p.c. vigente prima dell’entrata in vigore della legge 26.11.1990 n. 353, dovendosi ritenere incardinato l’originario giudizio, di cui il presente rappresenta una prosecuzione con il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei germani Finizia”). Sono, infine, del tutto inconsistenti i richiami ai mezzi istruttori, acquisiti nel corso del giudizio originato dall’opposizione a decreto ingiuntivo, posto che il giudice era del tutto libero di considerarli oppure no (Sez.1, n. 17392 del 1° settembre 2015; Sez. 3, n. 13229 del 26 giugno 2015). 5) Il quinto motivo, concernente la violazione di legge dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., è inammissibile, perché non censura la ratio delle sentenze di appello, incentrata esclusivamente su questioni processuali. In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratiodecidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (Sez. 6-3, n. 19989 del 10 agosto 2018). 6) Con i motivi primo e secondo, svolti nei confronti della sentenza definitiva, i Finizia assumono l’illegittimità derivata dai vizi della sentenza parziale, oltre che l’illegittimità propria, in violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte distrettuale accolto l’eccezione di prescrizione del diritto, formulata per la prima volta in appello, pur trattandosi di un’eccezione in senso stretto. Con il terzo motivo, avverso la sentenza definitiva, si afferma che la prescrizione non si sarebbe comunque verificata, atteso che il suo decorso avrebbe subito innumerevoli interruzioni, mediante numerose raccomandate, aventi tutte decorrenza anteriore all’anno. I predetti motivi sono meritevoli di accoglimento, in funzione dell’accoglimento delle doglianze nei confronti della sentenza non definitiva. 7) Ne consegue che, una volta preso atto della legittima composizione del Tribunale in funzione monocratica e dell’applicazione del nuovo rito al processo in corso, il giudice del rinvio dovrà senz’altro valutare il merito della vicenda. Infatti, com’è noto, la proposizione dell’eccezione di prescrizione in appello, pur ammessa sotto la vigenza delle disposizioni abrogate (Sez. 2, n. 21785 del 22 ottobre 2010; Sez. 1, n. 23389 dell’11 settembre 2008), è stata esclusa dalla norma di nuovo conio (Sez. 2 n. 11774 del 21 maggio 2007). In definitiva, vanno accolti i primi quattro motivi del ricorso avverso la sentenza non definitiva, dichiarato inammissibile il quinto, ed altresì vanno accolti i motivi rivolti contro la sentenza definitiva; entrambe le sentenze sono cassate in relazione alle censure accolte e rinviate alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolt