CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23618/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 63/2024 della CORTE D'APPELLO diTRENTO, depositata il 12/02/2025 R.G.N. 17/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8007/2025Numero sezionale 2746/2026Numero di raccolta generale 23618/20262026Data pubblicazione 21/07/202627461.Il Tribunale di Rovereto, in accoglimento delle domande proposte daAndrea Weger, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavorointercorso tra il medesimo e [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e il 30.4.2021, ha condannato la società al pagamento della somma di € 7.257,03a titolo di differenze dovute per TFR, nonché alla regolarizzazione della posizioneprevidenziale e assistenziale del lavoratore in relazione al medesimo periodo.2. La Corte di Appello di Trento, in riforma di tale sentenza, ha rigettatotutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, richiamata lagiurisprudenza di legittimità in tema di subordinazione, ha rilevato che il rapportoinstaurato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era legale rappresentanteLuca Fatturini) nel periodo dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2021 non avesseassunto i caratteri propri del rapporto di lavoro subordinato, ma di collaborazioneavente ad oggetto la gestione della società.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria.4. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] c. ha resistito con controricorso.5. A seguito di formulazione della proposta di definizione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoistanza di decisione ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.6. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il termine di giorni sessanta per il deposito dellemotivazioni (art. 380 bis 1. Cod.proc.civ.).Ragioni della decisione1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione ex art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. per aver omesso l’esame di un punto decisivo dellacontroversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’omessa disamina di copiosa corrispondenza intercorsa e documentazioneversata in giudizio, oggetto di discussione processuale tra le parti. Lamenta insostanza l’interpretazione e la valorizzazione abnorme di due prove documentali(la mail datata 26.4.2019 indirizzata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e laNumero registro generale 8007/2025Numero sezionale 2746/2026Numero di raccolta generale 23618/2026risposta di quest’ultimo). [OSCURATO:SOCIETA] che l’affermazione del giudice di appello,Data pubblicazione 21/07/2026secondo cui il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe confermato lapresenza a suo fianco di [OSCURATO:PERSONA] come suo collaboratore che si sarebbeoccupato di gestire la parte commerciale dell’azienda (e come tale apprezzato dalMadonia, che già lo conosceva) sarebbe smentita da numerosissimi altri documentiagli atti, anche a firma dello stesso Fatturini, che la Corte territoriale ha omessodi esaminare. Il ricorrente richiama analiticamente tale documentazione, costituitadalle comunicazioni indicate nel ricorso di primo grado verso agenti, addetti allevendite, clienti, enti pubblici, amministrazioni comunali, la casa madre, chepacificamente conoscevano la qualifica di direttore commerciale del Wegerall’interno della compagine societaria di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che GiuseppeMadonia ha sempre agito nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].,nell’intendimento di evitare qualsiasi sorta di potenziale conflitto, senza prendereminimamente parte alle trattative tra Fatturini e Weger, come risulta anche dallamail del 18.11.2021.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia “vizio di motivazione ex art. 360,comma primo, n. 5 c.p.c., per aver omesso l’esame di un punto decisivo dellacontroversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti, con riguardoall’omessa disamina della documentazione fiscale versata in giudizio, oggetto didiscussione processuale tra le parti”. Addebita alla Corte territoriale di averecausa avrebbe operato quale imprenditore, omettendo di valutare le emergenzeprobatorie e documentali di natura fiscale. Sostiene che l’attività prestata dallavoratore per [OSCURATO:SOCIETA]. era caratterizzata dalla continuità, dalla ripetitivitàe dalla natura esclusivamente personale della prestazione, a tempo pieno, coninserimento della stessa all’interno dell’organizzazione aziendale; aggiunge chel’unica fonte di reddito per il Weger era costituita dallo stipendio versato da [OSCURATO:SOCIETA]. a cadenze regolari con causale “compensi, a titolo di acconto”; richiamale distinte di bonifico del periodo 2018-2021.[OSCURATO:SOCIETA] che il Fatturini aveva rassicurato il Weger sulla regolarizzazionedel rapporto, precisando che quest’ultimo si era rifiutato di firmare la lettera diincarico a lui sottoposta e di fatturare prestazioni di lavoro autonomo; deduce chesolo a seguito di una verifica della Guardia di Finanza il Fatturini in data21.11.2022 aveva emesso auto-fatture riguardanti gli anni 2020 e 2021, adistanza di oltre dieci mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA].r.l., e all’insaputa del Weger (il quale nell’ambito della suddetta verifica avevadisconosciuto e denunciato le fatture come risultato di una falsificazione effettuataNumero registro generale 8007/2025Numero sezionale 2746/2026Numero di raccolta generale 23618/2026a suo danno ed aveva chiesto agli organi competenti di accertare reato ed illecitoData pubblicazione 21/07/2026tributario di cui aveva chiesto la persecuzione previa individuazione deiresponsabili).Non essendovi traccia di ulteriori fatture o ricevute fiscali per attivitàprestata a favore di terzi, sostiene che le fatture elettroniche reperite dal Wegernel proprio cassetto fiscale comprovano che lo stipendio e gli emolumenticorrisposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e in precedenza da [OSCURATO:SOCIETA]. costituivanol’unica fonte di reddito del medesimo, come accertato dalla sentenza di assoluzionen. 2025/30 pronunciata dal Tribunale di Rovereto in data 20.2.2025.Aggiunge che al momento del passaggio da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA].r.l. per ragioni di carattere amministrativo, il Fatturini aveva categoricamentepreteso dal Weger la firma su una lettera di incarico alla vendita diretta a domicilio,lettera di incarico all’evidenza simulata e pacificamente del tutto estraneaall’asserito rapporto di collaborazione e all’asserita attività imprenditoriale dellavoratore.3.I primi due motivi, che per ragioni di connessione logica vanno trattaticongiuntamente, non superano il vaglio di ammissibilità.La Corte d’appello, richiamando esplicitamente le prove acquisite nel corsodel procedimento n. RG 56/2023 davanti Tribunale di Rovereto, tra le parti [OSCURATO:SOCIETA], ha precisato che quel giudizio riguardava l’accertamentodella natura del rapporto instaurato tra [OSCURATO:SOCIETA], di cui è semprelegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nel periodo maggio 2021-gennaio 2022,immediatamente successivo a quello del presente giudizio, avente il medesimooggetto. Ha, in particolare, osservato che in forza della sua esperienza il Wegeraveva iniziato a collaborare come consulente commerciale con il Fatturini,mantenendo negli stessi periodi la qualifica di imprenditore in qualità di titolare diuna propria azienda, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituita nel 2007 e di cui eraamministratore unico dal 2008; ha inoltre evidenziato che il Weger era statoAmministratore [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2006 al 2007 (anno della cessazionedell’attività) mentre nel 2016, la sua compagna Canini aveva costituito la [OSCURATO:SOCIETA]. (inattiva dal 2019 e cessata nel 2023), della quale era ancheamministratrice.4. La Corte territoriale ha rilevato che tali società, con oggetto socialesostanzialmente coincidente, si erano occupate della creazione di reti di venditaanche per conto di terzi, nonché della commercializzazione anche porta a porta diNumero registro generale 8007/2025Numero sezionale 2746/2026Numero di raccolta generale 23618/2026elettrodomestici, apparecchi per la pulizia e la sanificazione dell’aria, prodottiData pubblicazione 21/07/2026tessili e mobili per la casa.5. Tanto premesso, ha evidenziato la rilevante contraddizione, nonconsiderata dal primo giudice, tra le dichiarazioni del teste Bampi e quelle rese daitesti Camerotto e Colicelli, che non ha ritenuto attendibili. Ha osservato che ilquadro probatorio emerso all’esito dell’istruttoria testimoniale aveva delineato unafigura di lavoratore del tutto avulsa da quella social tipica del dipendente partedebole del rapporto, assoggettato al potere direttivo e disciplinare del datore dilavoro ed ha escluso che il rapporto tra il Fattorini e il Weger fosse gerarchicamenteorganizzato con l’esercizio di un potere di eterodirezione, vigilanza e controllo daparte del primo sul secondo.6. Ha pertanto ritenuto che tra il Weger ed il Fatturini vi fosse un rapportodi collaborazione, nel quale ciascuno rivestiva un ruolo ben distinto e riconoscibileper i dipendenti, per gli addetti alla vendita e per gli interlocutori esterni; ha inparticolare evidenziato che la direzione commerciale era gestita in modo autonomosolo dal Weger, che a tal fine aveva organizzato una rete di collaboratori, con iquali aveva incrementato gli affari della società e che facevano riferimentounicamente a lui prima; ha dunque ritenuto superflua l’indagine sugli indicisussidiari della subordinazione, comunque risultata negativa all’esitodell’istruttoria.7. Ha rilevato che si era formato il giudicato sui capi della decisione diprimo grado che avevano rigettato le domande del Weger volte ad otteneredifferenze provvigionali e mensilità non corrisposte; ha infine evidenziato che ilcompenso percepito dal Weger era di gran lunga superiore alla retribuzione diqualunque lavoratore dipendente anche di elevato inquadramento ed ha ritenutoindimostrato che le somme versate fossero parametrate alle ore di lavoro svolte eche si trattasse di un compenso fisso, essendo pacifico che il compenso oltre aduna parte fissa prevedeva una percentuale sul fatturato realizzato dalla societàappellante grazie alla rete di vendita organizzata ed implementata dal Weger.8. A fronte di tale impianto argomentativo, che ha escluso che il rapporto trail Fattorini e il Wegel fosse gerarchicamente organizzato con l’esercizio di un poteredi eterodirezione, vigilanza e controllo da parte del primo sul secondo, le censurefanno leva su una pluralità di documenti non decisivi, non essendo in discussioneil ruolo di direttore commerciale del Weger ma le concrete modalità diespletamento di tale ruolo, e non essendo l’esclusività del compenso percepito daNumero registro generale 8007/2025Numero sezionale 2746/2026Numero di raccolta generale 23618/2026Hyla s.n.c. e l’assenza della qualità di imprenditore in sé idonee a dimostrare ilData pubblicazione 21/07/2026carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso con la medesima società.9. Le censure non individuano alcun preciso accadimento decisivo il cuiesame avrebbe determinato con certezza un diverso esito della lite, comeprescritto al fine di una valida deduzione del vizio di motivazione configurato dalnovellato art. 360, comma primo cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053/2014) esollecitano un giudizio di merito attraverso la rilettura delle risultanze istruttorie.Va in proposito rammentato il consolidato orientamento di questa Corte,secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, pertutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).10. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia nullità della sentenza inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115cod. proc. civ. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazioneinesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per lacontroversia. Critica la sentenza impugnata per avere utilizzato informazioniprobatorie mai emerse nel corso dell’istruttoria, con conseguente illogicità percontraddittorietà tra il dato emerso e presente in atti e quello considerato delragionamento elaborato dal giudice di appello. Lamenta la mancata considerazionedell’effettiva deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] e del tenore dellecomunicazioni a firma del Bampi; addebita alla Corte territoriale di avereestrapolato solo una parte della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] nella diversa causan. 55/2023 innanzi al Tribunale di Rovereto, senza fare alcun reale riferimento alladeposizione del suddetto teste nel presente giudizio. Deduce l’insussistenza diincongruenze o contraddizioni tra le riportate deposizioni dei testi Camerotto,Collicelli, Bampi, Torta e Madonia. Sostiene l’erroneità della congettura secondocui le testimonianze di Camerotto e Collicelli sarebbero inattendibili in ragione delrapporto intrapreso con [OSCURATO:SOCIETA]11. Il motivo è manifestamente infondato. Non sussiste l’apparenza dellamotivazione, atteso che la sentenza impugnata espone il proprio percorsoargomentativo dando contezza dei presupposti fattuali e giuridici sia riguardo allavalutazione del materiale probatorio che riguardo agli indici della subordinazione.Numero registro generale 8007/2025Numero sezionale 2746/2026Pur prospettando formalmente l’utilizzazione di informazioni probatorie maiNumero di raccolta generale 23618/2026emerse nel corso dell’istruttoria, la censura si appunta sulla valutazione della provaData pubblicazione 21/07/2026testimoniale.Si deve in proposito rammentare che nel giudizio di legittimità la censurarelativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 - ,Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento dell’art. 115 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamentodi merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazionedelle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto cheva censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilitàdei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazionedegli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ex plurimis,Cass. n. 16467/2017).12. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione ex art.360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per aver omesso l’esame di un puntodecisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti.Lamenta la mancata considerazione degli indici sussidiari della subordinazione daparte del giudice di appello. [OSCURATO:SOCIETA] che la documentazione prodotta (costituitadalla corrispondenza intercorsa, dalla documentazione afferente alle fiere, alleriunioni e ai corsi aziendali, dalla documentazione fiscale, dalle distinte di bonificoe dai contratti di noleggio dell’auto aziendale) comprova la stabilità e la continuitàdel rapporto.Numero registro generale 8007/2025Numero sezionale 2746/2026Numero di raccolta generale 23618/202613. Il motivo è inammissibile. Pur avendo ritenuto superflua l’indagineData pubblicazione 21/07/2026sugli indici sussidiari della subordinazione, la Corte territoriale ha infatti ritenutoindimostrati l’inserimento nell’organizzazione aziendale, il coordinamento da partedel datore di lavoro, la continuità delle prestazioni, il vincolo di orario, ilversamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, l’assenza in capo allavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.Nel prospettare che la documentazione prodotta comprova la stabilità e lacontinuità del rapporto, la censura sollecita un giudizio di merito attraverso lavalutazione di tali risultanze istruttorie. Non è infatti ammesso nel giudizio dicassazione, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia, tendere in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 eCass. 14 aprile 2017, n. 8758).14. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Considerato che il giudizio èstato definito in conformità alla proposta deve essere applicato l’art. 96, terzo equarto comma, cod. proc. civ., con la conseguente condanna del ricorrentesoccombente al pagamento, in favore della controparte, di una sommaequitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di unasomma non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00, somme che siliquidano come in dispositivo.15. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, vadato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsied in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spesegenerali in misura del 15% e accessori di legge; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della società controricorrente, della somma equitativamentedeterminata in € 2000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna ilNumero registro generale 8007/2025Numero sezionale 2746/2026Numero di raccolta generale 23618/2026ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €Data pubblicazione 21/07/20262000,00 ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso il 3 giugno 2026.La PresidenteCarla Ponterio