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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03875/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 630 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 24 / 01/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20475 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20475del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocatiWaldemaro Flick (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49L08 D969G ), Ar- turo Flick (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75P12 D969D ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: QNTLNS 57B04 A577S ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51M22 Z603F) rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dall’avvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] (C.

F. : [OSCURATO:PERSONA] 65S08 B832S) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 37/2021, pubblicatain data 10 maggio 2021 (e notificata in data 18 maggio 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]., ottenuto nel corso di un processo penale e tra- scritto un sequestro conservativo sui beni di [OSCURATO:PERSONA]. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 [OSCURATO:PERSONA], dopo la definizione del suddetto processo penale in sede di legittimità, ha posto in essere gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c..

Il giudice dell’esecuzione, ritenuta la tardività di tali adempimenti, ha dichiarato l’estinzione del processo esecutivo.

La società creditrice ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c..

Il reclamo è stato rigettatodal Tribunale di Massa.

La Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di quattromotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sen- tenza, ex articolo 360 n. 4 c.p.c., per contraddittorietà ed illo- gicità della motivazione».

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata risulta fondata su una motivazione as- solutamente adeguata, non meramente apparente, né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico, in cui sono espresse in modo ampio, chiarissimo e coerente le ragioni, in fatto e in diritto, alla base della decisione (a prescindere dalla correttezza sul piano giuridico di quest’ultima, che è oggetto dei successivi motivi del ricorso).

Tanto è sufficiente per il rigetto del motivo di ricorso in esame. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione – falsa appli- cazione ex articolo 360 n. 3 c.p.c. dei principi che regolano i Ric. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 rapporti tra processo civile e processo penale ed errata appli- cazionedell’articolo 540 c.p.p.».

Con il terzo motivosi denunzia «Violazione – falsa applicazione , ex articolo 360 n. 3 c.p.c.dell’articolo 475 c.p.c.».

Con il quarto motivo si denunzia « Violazione – falsa applica- zione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c.degli articoli 320 c.p.p. e 156 disp. att. c.p.c.».

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono logica- mente e giuridicamente connessi, onde essi possono essere esaminati congiuntamente. 2.1 La società ricorrente sostiene che l’esecutività della sen- tenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle restituzioni civili, emessa in sede penale (nel giudizio di primo grado e poi confermata in appello)non poteva conseguire alla mera pronuncia della Corte di Cassazione di rigetto dell’impugnazione, emessa all’udienza del 28 giugno 2018 e contenuta nel relativo dispositivo letto all’udienza in pari data, richiedendo il deposito del provvedi- mento completo di motivazione (ciò che è avvenuto solo in data 23 ottobre 2018).

Sostiene, comunque, che, anche a prescindere dal momento in cui la sentenza di condanna era divenuta esecutiva, il termine per gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. avrebbe dovuto ritenersi decorrere daldeposito del provvedimento com- pleto di motivazione, in quanto non sarebbe stato possibile ot- tenere l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza di condanna del Tribunale penale di Torino del 2012, se non pre- sentando al Cancelliere la copia, completa di motivazione, della sentenza della Corte di cassazioneche ne aveva determinato il passaggio in giudicato e, quindi, l’efficacia esecutiva.

I motivi in esame sonoinfondati. 2.2La sentenza di condanna emessa in sede penale (se non si tratti di provvisionale o non sia espressamente dichiarata prov- visoriamente esecutiva dal giudiceche l’ha emessa) acquisisce Ric. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 efficaciaesecutiva solo con il suo passaggio in giudicato, cioè con la sua irrevocabilità(art. 650 c.p.p.: «1.

Salvo che sia di- versamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili»); nel medesimo momento, il sequestro conservativo si converte in pignora- mento (art. 320 c.p.p.: «1.

Il sequestro conservativo si con- verte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previ- sto dal comma 2-bis dell’articolo 539»).

L’irrevocabilitàdella sentenza penale si determina nel momento in cui la Corte di cassazione pronuncia l’ordinanza o la sentenza di rigettodel relativo ricorso, se proposto, come avvenuto nella specie ( a rt. 648 c.p.p. : «

1. Sono irrevocabili le sentenze pro- nunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugna- zione diversa dalla revisione.

2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il ter- mine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile.

Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordi- nanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ri- corso»), il che avviene nel momento in cui la stessa Corte pro- nuncia in udienza il relativo dispositivo, che equivale a pubbli- cazionedella decisione (a rt. 615 c.p.p. : «

1. La corte di cassa- zione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l’importanza delle questioni da decidere, il presidente ri- tenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni de- gli articoli 527 e 546.

2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ri- corso.

3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal Ric. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 presidente o da un consigliere da lui delegato.

4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente»).

Tali principi risultano già, quanto meno implicitamente, affer- mati da questa stessa Corte, sia pure in una fattispecie parzial- mente differente e vanno, comunque, ribaditi nella presente sede, nei termini sin qui esposti ( cfr. Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 6022 del 09/03/2017, Rv. 643406 –01 , decision e corretta- mente richiamatae correttament e intes a , nel suo senso logico e giuridico, dalla corte d’appello , in quanto, pur riguardando essa una fattispecie relativa a condanna al pagamento di una provvisionale, soggetta a peculiare regime, vi si esprimono principi di carattere generale in ordine all’efficacia delle sen- tenzepenali; nella motivazione di tale pronuncia si legge, in- fatti, tra l’altro: « sebbene la pronuncia del giudice penale di condannaal pagamento di una provvisionale costituisca l’acco- glimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o resti- tutorio spiegata in sede penale, il regime di formazione del ti- tolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell’ordina- mento processuale penale» … … «Appare dunque chiaro l’auto- nomo rilievo che assume, nel processo penale, la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipol- lente alla pubblicazione della sentenza e alla sua notifica- zione»).

In definitiva, deve ribadirsi che è dalmomento della pubblica- zione (cioè dal momento della lettura del dispositivo) della de- cisione della Corte di cassazione che si determina l’irrevocabilità della sentenza penale di merito(anche in relazione alle sue sta- tuizioni civili non provvisoriamente esecutive), onde è da tale momento cheè possibile ottenere il rilascio, dalla Cancelleria del giudice che l’ha emessa, della copia della sentenza di con- danna, ormai passata in giudicato, munita di formula esecutiva (esibendo la copia del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione).

Ric. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 Di conseguenza, da tale momento comincia altresì a decorrere il termine per porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c.. 2.3Secondo la società ricorrente , per ottenere il rilascio della copia della sentenza di condanna in forma esecutivadalla Can- celleria del giudice che l’ha emessa,sarebbe necessario esibire al Cancelliere la copia,completa di motivazione, della sentenza di rigettodel ricorso da parte della Corte di c assazione .

Nel ricorso non viene spiegato in modo chiaro, in verità, per quale ragionenon sarebbe sufficiente, a tal fine, esibire la copia del dispositivo letto in udienza(come invece deve certamente ritenersi, per quanto sin qui esposto).

Sembrerebbe,in qualche modo, adombra to l’assunto per cui ciò dovrebbe dipendere dal fatto che non è prevista l’esecuzione forzata sulla base del dispositivo delle sentenze penali (fatta eccezione per i casi di provvisionale)e , quindi , non è previsto il rilascio del dispositivo della sentenza penale della Corte di cassazione in forma esecutiva.

Ma tale questionerisulta del tutto priva di rilievo ai fini dell’esito della presente controversia, in quanto la formula esecutiva va apposta sulla sentenza di merito di condanna, non sul disposi- tivo della sentenza della Corte di cassazione e, a tal fine, deve ritenersi sufficiente esibire al Cancelliere una copia autentica del dispositivo della decisione di legittimità letto in udienza, mentre non può ritenersi affatto necessaria la copia completa di motivazione della sentenza di rigetto della Corte di cassa- zione, addirittura munita di formula esecutiva.

Anzi, in realtà,la sentenza della Corte di cassazione depositata e completa di motivazione, non essendo essa stessa una sen- tenza di condanna (e salve le ipotesi eccezionali in cui even- tualmente lo sia), non può e non deve essere in nessun caso munita di formula esecutiva ai fini della definitività e della stessa eseguibilità delle statuizioni della sentenza di merito che Ric. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 ne risulta confermata: essava semplicemente esibita, in copia conforme,al Cancelliere del giudice che ha emesso la sentenza di condanna ormai passata in giudicato, al fine di ottenere la copia esecutivadi quest’ultima. 2.4È, infine, opportuno precisare che, nella specie, era espres- samente previsto,nella sentenza di condanna pronunciata dal tribunale, che il pagamento della somma oggetto della con- danna dovesse intervenire entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.

Quindi, era possibile sostenereche detta condanna, e il relativo titolo, acquistasse ro concreta efficacia esecutiv a solo dopo trenta giorni dal la formazione del giudicato stesso, cioè dalla pronuncia della Corte di cassazione.

La corte d’appello ha, peraltro,tenuto conto anche di ciò, ac- certando che, pur volendoprendere in considerazione tale ul- timo termine, gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. erano stati,comunque, completati tardivamente.

Infatti, la decisione della Corte di cassazione è intervenuta in data 28 giugno 2018 e gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. sono stati completati solo in data 24 dicembre 2018, con l’annotazione a margine della trascrizione del sequestro della sentenza esecutiva di condanna.

Il termine di sessanta giorni , decorrente dal 28 giugno 2018 , sarebbe scaduto il 27 agosto 2018 (o, al massimo, il 27 set- tembre 2018, ove fosse stato necessario tener conto della so- spensione ferialedei termini); anche aggiungendo gli ulteriori trenta giorni indicati nel titolo , la scadenza di tale termine avrebbe potuto giungere, al massimo , al sabato 27 ottobre 2018, automaticamente prorogato al lunedì 29 ottobre 2018.

La decisione impugnabile si sottrae, quindi, a tutte le censure formulate nel ricorso. 3.Il ricorso è rigettato.

Ric. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della novità della questione di diritto posta dal ricorso, almeno negli esatti termini lì prospettati.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 630 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 24 / 01/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20475 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20475del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocatiWaldemaro Flick (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49L08 D969G ), Ar- turo Flick (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75P12 D969D ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: QNTLNS 57B04 A577S ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51M22 Z603F) rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dall’avvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] (C. F. : [OSCURATO:PERSONA] 65S08 B832S) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 37/2021, pubblicatain data 10 maggio 2021 (e notificata in data 18 maggio 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]., ottenuto nel corso di un processo penale e tra- scritto un sequestro conservativo sui beni di [OSCURATO:PERSONA]. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 [OSCURATO:PERSONA], dopo la definizione del suddetto processo penale in sede di legittimità, ha posto in essere gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c.. Il giudice dell’esecuzione, ritenuta la tardività di tali adempimenti, ha dichiarato l’estinzione del processo esecutivo. La società creditrice ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c.. Il reclamo è stato rigettatodal Tribunale di Massa. La Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sen- tenza, ex articolo 360 n. 4 c.p.c., per contraddittorietà ed illo- gicità della motivazione». Il motivo è infondato. La sentenza impugnata risulta fondata su una motivazione as- solutamente adeguata, non meramente apparente, né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico, in cui sono espresse in modo ampio, chiarissimo e coerente le ragioni, in fatto e in diritto, alla base della decisione (a prescindere dalla correttezza sul piano giuridico di quest’ultima, che è oggetto dei successivi motivi del ricorso). Tanto è sufficiente per il rigetto del motivo di ricorso in esame. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione – falsa appli- cazione ex articolo 360 n. 3 c.p.c. dei principi che regolano i Ric. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 rapporti tra processo civile e processo penale ed errata appli- cazionedell’articolo 540 c.p.p.». Con il terzo motivosi denunzia «Violazione – falsa applicazione , ex articolo 360 n. 3 c.p.c.dell’articolo 475 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia « Violazione – falsa applica- zione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c.degli articoli 320 c.p.p. e 156 disp. att. c.p.c.». Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono logica- mente e giuridicamente connessi, onde essi possono essere esaminati congiuntamente. 2.1 La società ricorrente sostiene che l’esecutività della sen- tenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle restituzioni civili, emessa in sede penale (nel giudizio di primo grado e poi confermata in appello)non poteva conseguire alla mera pronuncia della Corte di Cassazione di rigetto dell’impugnazione, emessa all’udienza del 28 giugno 2018 e contenuta nel relativo dispositivo letto all’udienza in pari data, richiedendo il deposito del provvedi- mento completo di motivazione (ciò che è avvenuto solo in data 23 ottobre 2018). Sostiene, comunque, che, anche a prescindere dal momento in cui la sentenza di condanna era divenuta esecutiva, il termine per gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. avrebbe dovuto ritenersi decorrere daldeposito del provvedimento com- pleto di motivazione, in quanto non sarebbe stato possibile ot- tenere l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza di condanna del Tribunale penale di Torino del 2012, se non pre- sentando al Cancelliere la copia, completa di motivazione, della sentenza della Corte di cassazioneche ne aveva determinato il passaggio in giudicato e, quindi, l’efficacia esecutiva. I motivi in esame sonoinfondati. 2.2La sentenza di condanna emessa in sede penale (se non si tratti di provvisionale o non sia espressamente dichiarata prov- visoriamente esecutiva dal giudiceche l’ha emessa) acquisisce Ric. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 efficaciaesecutiva solo con il suo passaggio in giudicato, cioè con la sua irrevocabilità(art. 650 c.p.p.: «1. Salvo che sia di- versamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili»); nel medesimo momento, il sequestro conservativo si converte in pignora- mento (art. 320 c.p.p.: «1. Il sequestro conservativo si con- verte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previ- sto dal comma 2-bis dell’articolo 539»). L’irrevocabilitàdella sentenza penale si determina nel momento in cui la Corte di cassazione pronuncia l’ordinanza o la sentenza di rigettodel relativo ricorso, se proposto, come avvenuto nella specie ( a rt. 648 c.p.p. : « 1. Sono irrevocabili le sentenze pro- nunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugna- zione diversa dalla revisione. 2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il ter- mine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordi- nanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ri- corso»), il che avviene nel momento in cui la stessa Corte pro- nuncia in udienza il relativo dispositivo, che equivale a pubbli- cazionedella decisione (a rt. 615 c.p.p. : « 1. La corte di cassa- zione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l’importanza delle questioni da decidere, il presidente ri- tenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni de- gli articoli 527 e 546. 2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ri- corso. 3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal Ric. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 presidente o da un consigliere da lui delegato. 4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente»). Tali principi risultano già, quanto meno implicitamente, affer- mati da questa stessa Corte, sia pure in una fattispecie parzial- mente differente e vanno, comunque, ribaditi nella presente sede, nei termini sin qui esposti ( cfr. Cass. , Sez. 3, Sentenza n. 6022 del 09/03/2017, Rv. 643406 –01 , decision e corretta- mente richiamatae correttament e intes a , nel suo senso logico e giuridico, dalla corte d’appello , in quanto, pur riguardando essa una fattispecie relativa a condanna al pagamento di una provvisionale, soggetta a peculiare regime, vi si esprimono principi di carattere generale in ordine all’efficacia delle sen- tenzepenali; nella motivazione di tale pronuncia si legge, in- fatti, tra l’altro: « sebbene la pronuncia del giudice penale di condannaal pagamento di una provvisionale costituisca l’acco- glimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o resti- tutorio spiegata in sede penale, il regime di formazione del ti- tolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell’ordina- mento processuale penale» … … «Appare dunque chiaro l’auto- nomo rilievo che assume, nel processo penale, la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipol- lente alla pubblicazione della sentenza e alla sua notifica- zione»). In definitiva, deve ribadirsi che è dalmomento della pubblica- zione (cioè dal momento della lettura del dispositivo) della de- cisione della Corte di cassazione che si determina l’irrevocabilità della sentenza penale di merito(anche in relazione alle sue sta- tuizioni civili non provvisoriamente esecutive), onde è da tale momento cheè possibile ottenere il rilascio, dalla Cancelleria del giudice che l’ha emessa, della copia della sentenza di con- danna, ormai passata in giudicato, munita di formula esecutiva (esibendo la copia del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione). Ric. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 Di conseguenza, da tale momento comincia altresì a decorrere il termine per porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c.. 2.3Secondo la società ricorrente , per ottenere il rilascio della copia della sentenza di condanna in forma esecutivadalla Can- celleria del giudice che l’ha emessa,sarebbe necessario esibire al Cancelliere la copia,completa di motivazione, della sentenza di rigettodel ricorso da parte della Corte di c assazione . Nel ricorso non viene spiegato in modo chiaro, in verità, per quale ragionenon sarebbe sufficiente, a tal fine, esibire la copia del dispositivo letto in udienza(come invece deve certamente ritenersi, per quanto sin qui esposto). Sembrerebbe,in qualche modo, adombra to l’assunto per cui ciò dovrebbe dipendere dal fatto che non è prevista l’esecuzione forzata sulla base del dispositivo delle sentenze penali (fatta eccezione per i casi di provvisionale)e , quindi , non è previsto il rilascio del dispositivo della sentenza penale della Corte di cassazione in forma esecutiva. Ma tale questionerisulta del tutto priva di rilievo ai fini dell’esito della presente controversia, in quanto la formula esecutiva va apposta sulla sentenza di merito di condanna, non sul disposi- tivo della sentenza della Corte di cassazione e, a tal fine, deve ritenersi sufficiente esibire al Cancelliere una copia autentica del dispositivo della decisione di legittimità letto in udienza, mentre non può ritenersi affatto necessaria la copia completa di motivazione della sentenza di rigetto della Corte di cassa- zione, addirittura munita di formula esecutiva. Anzi, in realtà,la sentenza della Corte di cassazione depositata e completa di motivazione, non essendo essa stessa una sen- tenza di condanna (e salve le ipotesi eccezionali in cui even- tualmente lo sia), non può e non deve essere in nessun caso munita di formula esecutiva ai fini della definitività e della stessa eseguibilità delle statuizioni della sentenza di merito che Ric. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 ne risulta confermata: essava semplicemente esibita, in copia conforme,al Cancelliere del giudice che ha emesso la sentenza di condanna ormai passata in giudicato, al fine di ottenere la copia esecutivadi quest’ultima. 2.4È, infine, opportuno precisare che, nella specie, era espres- samente previsto,nella sentenza di condanna pronunciata dal tribunale, che il pagamento della somma oggetto della con- danna dovesse intervenire entro trenta giorni dal passaggio in giudicato. Quindi, era possibile sostenereche detta condanna, e il relativo titolo, acquistasse ro concreta efficacia esecutiv a solo dopo trenta giorni dal la formazione del giudicato stesso, cioè dalla pronuncia della Corte di cassazione. La corte d’appello ha, peraltro,tenuto conto anche di ciò, ac- certando che, pur volendoprendere in considerazione tale ul- timo termine, gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. erano stati,comunque, completati tardivamente. Infatti, la decisione della Corte di cassazione è intervenuta in data 28 giugno 2018 e gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. sono stati completati solo in data 24 dicembre 2018, con l’annotazione a margine della trascrizione del sequestro della sentenza esecutiva di condanna. Il termine di sessanta giorni , decorrente dal 28 giugno 2018 , sarebbe scaduto il 27 agosto 2018 (o, al massimo, il 27 set- tembre 2018, ove fosse stato necessario tener conto della so- spensione ferialedei termini); anche aggiungendo gli ulteriori trenta giorni indicati nel titolo , la scadenza di tale termine avrebbe potuto giungere, al massimo , al sabato 27 ottobre 2018, automaticamente prorogato al lunedì 29 ottobre 2018. La decisione impugnabile si sottrae, quindi, a tutte le censure formulate nel ricorso. 3.Il ricorso è rigettato. Ric. n. 20475/2021 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della novità della questione di diritto posta dal ricorso, almeno negli esatti termini lì prospettati. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore
Sentenza Cassazione n. 03875/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris