CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania in data 14.5.2025 ha rigettato un reclamo avverso il rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza di Catania, dell'istanza di liberazione anticipata per cinque semestri compresi nel periodo intercorrente tra il 28.12.2021 e il 28.6.2024; Rilevato che il ricorso lamenta la erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen. e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per avere il Tribunale negato il beneficio richiesto sulla base di un solo episodio negativo, peraltro verificatosi in un semestre in relazione al quale nemmeno era stata chiesta la liberazione anticipata; Considerato che, invece, il Tribunale di sorveglianza abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, laddove si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01); Tenuto conto, sotto questo profilo, che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] valutata come sintomo di mancata partecipazione all'opera di rieducazione si è collocata temporalmente proprio nella parte centrale del periodo preso in considerazione, così da riverberare la sua valenza negativa anche sui semestri contigui, e che soprattutto si è connotata in termini di particolare gravità, in quanto consistita nella commissione nel giro di poche ore di tre reati di evasione dalla detenzione domiciliare e dei reati concorrenti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso contrasta la motivazione nient'affatto manifestamente illogica o contraddittoria dell'ordinanza per il tramite di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, così sollecitandone una valutazione alternativa non consentita in sede di legittimità; ry [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna de» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iy ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend