CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10836/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 13 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Udine, in data 18 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, D. Igs. 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale, nonché un vizio di motivazione, nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo B, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che, in particolare a pagina 6 della sentenza impugnata, ha difatti indicato i plurimi elementi emersi dalla documentazione fotografica in atti che, uniti all'accertamento effettuato dal R.I.S., conducono all'identificazione del prevenuto quale autore degli indebiti prelievi di denaro; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice a pagina 7 evidenziato come i reati in esame fossero evocativi di una maggiore pericolosità sociale, alla luce del precedente penale che partecipa della medesima oggettività locupletativa, così da dimostrare l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alla precedente condanna e l'inclinazione ad appropriarsi di beni altrui; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.