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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 05535/2026

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uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 16626-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5/2025 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 20/01/2025 R.G.N. 551/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico –Contratti a termine – Stabilizzazione – Risarcimento del danno R.G.N.16626/2025 Cron.

Rep.

Ud.05/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato il 24 gennaio 2011 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA] esposto di essere stata impiegata nell’ambito dei lavori socialmente utili presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto dal 1996 al 2001 e di avere successivamente concluso con il Comune due diversi contratti a tempo determinato, il secondo dei quali prorogato fino al 31 dicembre 2011.

Sul presupposto della abusività della reiterazione di tali contratti a termine, ne ha chiesto la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ha altresì chiesto la condanna dell’ente al risarcimento dei danni e al pagamento delle differenze retributive. 2.La sentenza di primo grado ha rigettato tutte le domande, ma è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Messina con sentenza n. 1347 del 2016, con la quale il Comune resistente è stato condannato al pagamento della somma di euro 9.112,00, oltre accessori, a titolo di differenze retributive. 3.A seguito di ricorso per cassazione proposto dalla Martino, con ordinanza n. 15026 del 2023 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della lavoratrice, rigettato quello incidentale del Comune e annullato la sentenza d’appello, rinviando alla stessa Corte d’appello di Messina in diversa composizione. 4.Riassunto il giudizio in sede di rinvio da parte della Martino, la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 05/2025, pubblicata il 20 gennaio 2025, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione di contratti a termine e ha dato atto del passaggio in giudicato della condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive, emessa con la precedente sentenza d’appello. 5.La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata sul presupposto che la ricorrente fosse stata ormai stabilizzata presso il Comune e non residuasse più spazio per decidere sulla domanda risarcitoria, atteso che la stabilizzazione aveva avuto effetto sanante dell’abuso perpetrato. 6.Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre la Martino con ricorso affidato a tre motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto resiste con controricorso. 7.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., omessa o insufficiente motivazione per violazione ed errata applicazione dei principi dettati in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, nonché per la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 12 della legge n. 196 del 1997, con riferimento alla ritenuta idoneità della stabilizzazione ad assorbire il danno, 115 e 116 c.p.c. per la mancata considerazione di fatti ai fini del giudizio. 2.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 392, 394, 84, 112 c.p.c., per omessa pronuncia con riferimento alla richiesta di pagamento delle differenze retributive e contributive e con riferimento alle domande di cui ai nn. 3, 5, 6, 7, 8 del ricorso introduttivo di primo grado, nonché per violazione del principio di non discriminazione di cui alla citata clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 7 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] integrativo del 14 settembre 2000. 3.Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, l’illegittimità della motivazione nonché la violazione ed errata interpretazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 12 della legge n. 196 del 1997. 4.La Corte rileva che il primo motivo pone in discussione l’idoneità dell’intervenuta stabilizzazione a neutralizzare la pretesa al risarcimento del cd.

«danno comunitario» o «danno da precarizzazione presunto» nei termini invalsi nel diritto vivente a seguito di Cass SS.UU. n.5072 del 2016, in termini eccedenti le condizioni formulate nella sentenza rescindente, quali mutuate in particolare dall’orientamento giurisprudenziale che fa capo a Cass., Sez.L, Ordinanza n. 15353 del 17/07/2020 e che è stato più volte ribadito (v.

Cass. Sez.

L, Sentenza n. 14815 del 27/05/2021 e Sez.

L, Ordinanza n. 23373 del 26/07/2022), secondo cui, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce (comunque) misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a (mera) condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale. 5.Viene quindi in rilievo il fatto che, dopo la pubblicazione della sentenza rescindente, l’art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. in legge n. 166 del 2024, è intervenuto a prevedere che: «[a]ll'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto». 6.La novella, nel formalizzare in disposizione normativa ed in termini comunque nuovi il regime risarcitorio dell’illecito da indebita reiterazione di contratti a termine, pone, ad avviso del Collegio, due problemi non ancora affrontati dalla giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di dover sollevare d’ufficio suscitando sugli stessi il contraddittorio, con rimessione in pubblica udienza. 7.Il primo consiste nello stabilire se la novella trovi applicazione ai rapporti pendenti, quale in ipotesi quello in esame, e se del caso a quali condizioni. 8.Il secondo sta nella necessità di stabilire se la novella, omettendo di fare riferimento alla condizione della mancata stabilizzazione nei termini sopra succintamente richiamati, quale invalsa nel diritto vivente, implicitamente la presupponga, ovvero intenda ormai prescinderne, per garantire in ogni caso il risarcimento del danno presunto da precarizzazione. 9.È opportuno che l’esame di tali questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di dir

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 16626-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5/2025 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 20/01/2025 R.G.N. 551/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico –Contratti a termine – Stabilizzazione – Risarcimento del danno R.G.N.16626/2025 Cron. Rep. Ud.05/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso depositato il 24 gennaio 2011 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA] esposto di essere stata impiegata nell’ambito dei lavori socialmente utili presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto dal 1996 al 2001 e di avere successivamente concluso con il Comune due diversi contratti a tempo determinato, il secondo dei quali prorogato fino al 31 dicembre 2011. Sul presupposto della abusività della reiterazione di tali contratti a termine, ne ha chiesto la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ha altresì chiesto la condanna dell’ente al risarcimento dei danni e al pagamento delle differenze retributive. 2.La sentenza di primo grado ha rigettato tutte le domande, ma è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Messina con sentenza n. 1347 del 2016, con la quale il Comune resistente è stato condannato al pagamento della somma di euro 9.112,00, oltre accessori, a titolo di differenze retributive. 3.A seguito di ricorso per cassazione proposto dalla Martino, con ordinanza n. 15026 del 2023 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della lavoratrice, rigettato quello incidentale del Comune e annullato la sentenza d’appello, rinviando alla stessa Corte d’appello di Messina in diversa composizione. 4.Riassunto il giudizio in sede di rinvio da parte della Martino, la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 05/2025, pubblicata il 20 gennaio 2025, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione di contratti a termine e ha dato atto del passaggio in giudicato della condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive, emessa con la precedente sentenza d’appello. 5.La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata sul presupposto che la ricorrente fosse stata ormai stabilizzata presso il Comune e non residuasse più spazio per decidere sulla domanda risarcitoria, atteso che la stabilizzazione aveva avuto effetto sanante dell’abuso perpetrato. 6.Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre la Martino con ricorso affidato a tre motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto resiste con controricorso. 7.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., omessa o insufficiente motivazione per violazione ed errata applicazione dei principi dettati in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, nonché per la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 12 della legge n. 196 del 1997, con riferimento alla ritenuta idoneità della stabilizzazione ad assorbire il danno, 115 e 116 c.p.c. per la mancata considerazione di fatti ai fini del giudizio. 2.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 392, 394, 84, 112 c.p.c., per omessa pronuncia con riferimento alla richiesta di pagamento delle differenze retributive e contributive e con riferimento alle domande di cui ai nn. 3, 5, 6, 7, 8 del ricorso introduttivo di primo grado, nonché per violazione del principio di non discriminazione di cui alla citata clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 7 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] integrativo del 14 settembre 2000. 3.Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, l’illegittimità della motivazione nonché la violazione ed errata interpretazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 12 della legge n. 196 del 1997. 4.La Corte rileva che il primo motivo pone in discussione l’idoneità dell’intervenuta stabilizzazione a neutralizzare la pretesa al risarcimento del cd. «danno comunitario» o «danno da precarizzazione presunto» nei termini invalsi nel diritto vivente a seguito di Cass SS.UU. n.5072 del 2016, in termini eccedenti le condizioni formulate nella sentenza rescindente, quali mutuate in particolare dall’orientamento giurisprudenziale che fa capo a Cass., Sez.L, Ordinanza n. 15353 del 17/07/2020 e che è stato più volte ribadito (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14815 del 27/05/2021 e Sez. L, Ordinanza n. 23373 del 26/07/2022), secondo cui, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce (comunque) misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a (mera) condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale. 5.Viene quindi in rilievo il fatto che, dopo la pubblicazione della sentenza rescindente, l’art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. in legge n. 166 del 2024, è intervenuto a prevedere che: «[a]ll'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto». 6.La novella, nel formalizzare in disposizione normativa ed in termini comunque nuovi il regime risarcitorio dell’illecito da indebita reiterazione di contratti a termine, pone, ad avviso del Collegio, due problemi non ancora affrontati dalla giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di dover sollevare d’ufficio suscitando sugli stessi il contraddittorio, con rimessione in pubblica udienza. 7.Il primo consiste nello stabilire se la novella trovi applicazione ai rapporti pendenti, quale in ipotesi quello in esame, e se del caso a quali condizioni. 8.Il secondo sta nella necessità di stabilire se la novella, omettendo di fare riferimento alla condizione della mancata stabilizzazione nei termini sopra succintamente richiamati, quale invalsa nel diritto vivente, implicitamente la presupponga, ovvero intenda ormai prescinderne, per garantire in ogni caso il risarcimento del danno presunto da precarizzazione. 9.È opportuno che l’esame di tali questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di dir
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