CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 18066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] I9Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. p, Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 giugno 2022 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendoli ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessati della legna di un pianta di acacia, dopo avere tagliato quest'ultima con una sega ad arco. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale disatteso senza alcuna motivazione la richiesta di rinvio dell'udienza del 13 giugno 2022, nonostante che la [OSCURATO:PERSONA] avesse dedotto un impedimento costituito da un grave lutto in famiglia. Si aggiunge che l'udienza, senza altra comunicazione, si sarebbe poi svolta il 15 giugno 2022. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta: a) che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l'atto di appello non avesse contestato le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, primo comma, n. 2 e 7, cod. pen.; b) che dall'attività istruttoria non era emersa la dinamica dei fatti; c) che gli imputati erano convinti che la legna della quale si erano impadroniti fosse res nullius; d) che erroneamente era stata esclusa la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche alla luce dello stato di necessità degli imputati, che avrebbe dovuto condurre a riqualificare il fatto come furto lieve per bisogno. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta nullità della sentenza per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le doglianze dell'atto di appello relative all'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Premesso che il decreto di citazione per il giudizio d'appello indica la data dell'udienza del 15 e non del 13 giugno 2022, con la conseguenza che del tutto fuori fuoco è la deduzione secondo la quale il processo sarebbe stato celebrato in data diversa da quella indicata, si osserva che, già sul piano delle mere deduzioni, l'impedimento dell'imputata è stato prospettato in termini di assoluta genericità e soprattutto non è stato documentato. Lo stesso ricorso ammette che l'istante si era riservata di produrre alla successiva udienza il biglietto aereo e il certificato di morte. 2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Va premesso che, indipendentemente dall'esistenza o non di una specifica doglianza contenuta nell'atto di appello, quanto alla sussistenza delle due circostanze aggravanti sopra ricordate, H ricorso medesimo non prospetta alcuna censura idonea ad incrinare l'accertamento di una violenza sulla cosa (il taglio della pianta) e della sua esposizione, per naturale destinazione, alla pubblica fede. Proprio la sussistenza delle due aggravanti comporta che, anche alla luce del testo dell'art. 131-bis cod. pen., rinnodulato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022, comunque la causa di non punibilità invocata non avrebbe potuto trovare applicazione, giacché il minimo edittale previsto dall'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. è di tre anni di reclusione. In tale contesto, la questione dello stato di necessità degli imputati è innanzi tutto nuova, in quanto non risulta prospettata dinanzi ai giudici di merito, ma soprattutto è genericamente e assertivamente dedotta, con la conseguenza che anche l'invocata riqualificazione resta privata di qualunque fondamento. Il ricorso affronta poi il tema dell'inoffensività dopo avere invocato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sebbene esso assuma rilievo logicamente preliminare, posto che quest'ultima previsione è applicabile in presenza di un reato perfezionato in tutti i suoi elementi, compresa, quindi, l'offensività: il presupposto della norma è infatti che l'offesa al bene vi sia effettivamente stata ma che questa sia, nel caso concreto, di minima consistenza e quindi, "irrilevante" (v., ad es., Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, dep. 2016, Pezzato, Rv. 265642 — 0, in motivazione). Ora la censura viene assertivamente e soggettivamente dedotta, posto che il taglio di una pianta di acacia per sottrarne la legna è condotta concretamente idonea a ledere il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice. Deve infatti rilevarsi, conformemente alle indicazioni della Corte costituzionale (v., ad es., sent. n. 260/2005 che «il principio di offensività opera su due piani, rispettivamente della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale (offensività in astratto), e dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato». La giurisprudenza di legittimità, affrontando la questione nella prospettiva dell'applicazione dell'art. 49 cod. pen. (v., di recente, Sez. 5, n. 4011 del 19/12/2018, dep. 2019, Emanuele, Rv. 275484 - 0), ha rilevato, con specifico riferimento al furto (v., Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017, Rappisi, Rv. 269998 - 0), che la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta impone di verificare nella prima le indispensabili connotazioni di offensività di quest'ultima, con la conseguenza che, laddove in concreto l'offensività non sia ravvisabile, almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, si ricade nella figura del reato impossibile. Ma tale, per quanto detto, non è la situazione che ricorre nel caso di specie. Sul piano poi della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, è appena il caso di notare che la condotta di appropriazione della legna di una pianta certamente non di proprietà degli imputati è un dato incontestato in concreto, laddove l'affermazione secondo la quale questi ultimi si sarebbero convinti del carattere nullius del bene è priva di qualunque ragionevolezza, nel senso che non è agganciata ad alcun dato oggettivo che la renda plausibile. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali