CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza e oltraggio, non sono consentiti in sede di legittimità perché consistenti in mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto e delle prove); considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 2-3 sulla ricostruzione del fatto e sulla evoluzione della condotta reattiva ed oppositiva dell'imputato; sulla sussistenza anche del reato di oltraggio e sulla superfluità della rinnovazione istruttoria, risultando dall'annotazione di servizio la presenza di più persone in attesa di effettuare colloqui con i familiari detenuti); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si contesta la ritenuta sussistenza della recidiva è originariamente inammissibile perché genericamente dedotto in appello, risultando solo enunciato, ma non argomentato; ritenuto, comunque, che sia detto motivo che il motivo con cui si contesta anche il diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati a fronte della congrua motivazione resa e del rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali e alla mancanza di elementi positivi apprezzabili (pag. 3 per il riferimento a precedenti risalenti, tra cui uno specifico, e altro più recente, giustificativo della contestata recidiva semplice, ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere7stensore [OSCURATO:PERSONA] cuoio Angelo costanzo DEPOS/[OSCURATO:PERSONA] .......... 2