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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14394/2026

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o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 4/10/2024 della Corte di Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, aseguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 4 ottobre 2024 la Corte di Appello di Bari, in parziale riformadella sentenza in data 28 giugno 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledella medesima città, ha:- riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidivareiterata e specifica;- riqualificato ai sensi dell’art. 648 cod. pen. la sola condotta avente ad oggettol’autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA];- rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato e revocato lepene accessorie in precedenza applicate;- confermato nel resto la sentenza di primo grado con la quale, all’esito di giudizioabbreviato, era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 648-bis cod. pen. relativamente ad altri dueautoveicoli (una [OSCURATO:PERSONA] ed una [OSCURATO:PERSONA]) di provenienza furtiva dai quali venivanosmontati parti meccaniche ed accessori.I fatti-reato in contestazione risultano accertati in data 21 febbraio 2019.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo con motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-bis e 648 cod. pen. nonché inrelazione alla mancata applicazione dell’art. 56 cod. pen.Dopo avere precisato che l’imputato ha formalmente rinunciato ad avanzare unarichiesta di assoluzione, la difesa del ricorrente evidenzia che non è emerso alcun elementoprobatorio che indichi il compimento di una attività finalizzata ad ostacolare concretamentel’identificazione dei beni essendosi l’azione fermata alla ricezione dei beni di provenienzafurtiva.Ne conseguirebbe che l’imputato non avrebbe posto in essere alcuna azione finalizzataa rimettere i beni nel ciclo produttivo e da ciò ne deriverebbe che al più l’azione compiutapotrebbe configurarsi come un mero tentativo di riciclaggio.Secondo la difesa tale tesi troverebbe conforto nel fatto che la Corte territoriale inrelazione all’autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], veicolo che seppure ancora integro avevasubito l’asportazione del cilindretto di accensione e della plancia inferiore sinistra cheospitava uno spinotto di diagnosi, ha ritenuto di riqualificare l’originaria contestazione diriciclaggio nel reato di ricettazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.Si è già detto che l’imputato non contesta di avere ricevuto i beni di provenienza furtiva.In via del tutto preliminare deve poi essere solo essere aggiunto che, quanto ai veicoliNissan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui alle imputazioni, l’imputato non aveva contestato nell’attodi appello di avere provveduto allo smontaggio dei predetti veicoli onde riutilizzarne lecomponenti così ottenute (v. pag. 3 della sentenza di appello e pag. 3 del relativo atto digravame) con la conseguenza che si limita a riproporre in questa sede di legittimità la tesisecondo la quale per la configurabilità del reato di riciclaggio relativo ai veicoli sopra indicati(non è in contestazione la già ritenuta ricettazione del terzo veicolo [OSCURATO:PERSONA]) nonbasterebbe il mero smontaggio degli accessori e dei componenti meccanici ma occorrerebbeuna nuova immissione dei beni ricevuti nel ciclo produttivo, quale ad esempio il montaggiosu altri autoveicoli successivamente posti in vendita.La questione di diritto che deve essere esaminata da questa Corte non può allora cheessere ricondotta alla verifica del “se” una operazione di smontaggio di una bene di pacificaprovenienza delittuosa, senza che i pezzi oggetto di separazione rispetto alla strutturaoriginaria del bene siano immessi nuovamente in circolazione (ad esempio attraverso lacessione a terzi o il montaggio su altri autoveicoli) possa configurare il reato di cui all’art.648-bis cod. pen. o, al più, un mero tentativo di riciclaggio.Occorre ancora aggiungere, al fine di una corretta ricostruzione della condottadell’imputato, che il Pancotto non è stato sorpreso dai Carabinieri nell’atto di smontare iveicoli ma che all’atto dell’intervento degli stessi il veicolo [OSCURATO:PERSONA] è stato rinvenutocome quasi totalmente smontato, mentre il motore della [OSCURATO:PERSONA] (veicolo denunciato a suavolta come rubato) è stato rinvenuto a sé stante e l’identificazione della provenienza di dettopropulsore è stata accertata solo a seguito di accertamenti condotti presso la casaproduttrice.Osserva il Collegio che quanto alla richiesta riqualificazione della condotta comericettazione, questa Corte ha già avuto modo di osservare, con argomentazioni che sicondividono e ribadiscono, che: «… il delitto di riciclaggio si differenzia da quello diricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolarel'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dologenerico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione, laddove la ricettazioneè connotata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto (cfr. Sez. 2, n. 3044 del11/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287488 – 01; Sez. 2, n. 4853 del 16/12/2022,dep. 2023, Natale, Rv. 284437; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamé, Rv. 270302; Sez.2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015,Berlingeri, Rv. 265379; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205; Sez. 2, n.35828 del 09/05/2012, Acciaio, Rv. 253890).Ciò posto, occorre considerare che per realizzare la condotta di riciclaggio, non ènecessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento direato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015,Steinhauslin, Rv. 264369); difatti l'art. 648-bis cod. pen. è strutturato come una normapenale a più fattispecie in quanto prevede tre condotte di riciclaggio che sono costituite dalla«sostituzione» o dal «trasferimento» del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dadelitto (non colposo) o, ancora, dal «compimento di altre operazioni» - ipotesi residuale"innominata" diretta a evitare vuoti di tutela – in relazione ai predetti proventi riciclabili.Tutte e tre tali condotte sono ulteriormente tipicizzate dal comune requisito del doveressere realizzate «in modo da ostacolare l'identificazione della [...] provenienza delittuosa»dei predetti proventi, il quale rivela anche chiaramente l'interesse tutelato dalla norma (Sez.2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe, Rv. 285909-01).Sul tema è poi opportuno precisare che, essendo il riciclaggio un reato a forma libera,non si richiede necessariamente per la punibilità della condotta che l'attività abbia comunquecomportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici, e tantomenoun “trasferimento” del bene stesso (situazione che ben può essere ricondotta anche ad unanuova immissione del bene nel ciclo produttivo o commerciale), potendo la condotta punibileessere posta in essere anche attraverso azioni semplicemente dirette ad ostacolare l'originedelittuosa del bene senza la modificazione dello stesso.Del resto, il dato testuale dell’art. 648-bis cod. pen. consente di verificare come lecondotte di “sostituzione”, “trasferimento” non solo sono messe in alternativa tra loro masono anche poste in alternativa con quella relativa al compimento “di altre operazioni inmodo da ostacolare l’identificazione” della loro provenienza delittuosa.Quanto appena affermato rende del tutto infondata la tesi difensiva secondo la qualeper configurare l’attività di riciclaggio sarebbe comunque necessaria una nuova immissionedel bene di provenienza delittuosa nel circuito produttivo.Per il resto occorre poi ricordare che questa Corte di legittimità ha già avuto modo dichiarire, con un principio che anche l'odierno Collegio condivide e ritiene di ribadire, che«Integra l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio anche il mero smontaggio di singolipezzi, pur privi di codice identificativo, di un bene mobile registrato, come un ciclomotore, diprovenienza delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione normativa di operazioneadatta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene» (Sez. 2, n.12766 del 11/03/2011, Spagnolo, Rv. 249678 – 01).E’, infine, consapevole il Collegio che esiste una controversia nella giurisprudenza dilegittimità circa la possibilità di poter configurare il tentativo del reato di riciclaggio, maosserva che la questione di diritto è completamente estranea rispetto alla fattispecie inesame non essendo questo il caso in cui l’imputato sia stato sorpreso nell’atto di smontareun veicolo o, ancora, in procinto di sostituire o di trasferire il bene, ciò in quanto i beni diversidal veicolo [OSCURATO:PERSONA], trovata ancora quasi totalmente integra (pag. 7 della sentenza diappello) erano “già” stati completamente disassemblati o comunque separati dai benioggetto dei furti.2.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 4/10/2024 della Corte di Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, aseguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 4 ottobre 2024 la Corte di Appello di Bari, in parziale riformadella sentenza in data 28 giugno 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledella medesima città, ha:- riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidivareiterata e specifica;- riqualificato ai sensi dell’art. 648 cod. pen. la sola condotta avente ad oggettol’autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA];- rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato e revocato lepene accessorie in precedenza applicate;- confermato nel resto la sentenza di primo grado con la quale, all’esito di giudizioabbreviato, era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 648-bis cod. pen. relativamente ad altri dueautoveicoli (una [OSCURATO:PERSONA] ed una [OSCURATO:PERSONA]) di provenienza furtiva dai quali venivanosmontati parti meccaniche ed accessori.I fatti-reato in contestazione risultano accertati in data 21 febbraio 2019.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo con motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-bis e 648 cod. pen. nonché inrelazione alla mancata applicazione dell’art. 56 cod. pen.Dopo avere precisato che l’imputato ha formalmente rinunciato ad avanzare unarichiesta di assoluzione, la difesa del ricorrente evidenzia che non è emerso alcun elementoprobatorio che indichi il compimento di una attività finalizzata ad ostacolare concretamentel’identificazione dei beni essendosi l’azione fermata alla ricezione dei beni di provenienzafurtiva.Ne conseguirebbe che l’imputato non avrebbe posto in essere alcuna azione finalizzataa rimettere i beni nel ciclo produttivo e da ciò ne deriverebbe che al più l’azione compiutapotrebbe configurarsi come un mero tentativo di riciclaggio.Secondo la difesa tale tesi troverebbe conforto nel fatto che la Corte territoriale inrelazione all’autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], veicolo che seppure ancora integro avevasubito l’asportazione del cilindretto di accensione e della plancia inferiore sinistra cheospitava uno spinotto di diagnosi, ha ritenuto di riqualificare l’originaria contestazione diriciclaggio nel reato di ricettazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.Si è già detto che l’imputato non contesta di avere ricevuto i beni di provenienza furtiva.In via del tutto preliminare deve poi essere solo essere aggiunto che, quanto ai veicoliNissan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui alle imputazioni, l’imputato non aveva contestato nell’attodi appello di avere provveduto allo smontaggio dei predetti veicoli onde riutilizzarne lecomponenti così ottenute (v. pag. 3 della sentenza di appello e pag. 3 del relativo atto digravame) con la conseguenza che si limita a riproporre in questa sede di legittimità la tesisecondo la quale per la configurabilità del reato di riciclaggio relativo ai veicoli sopra indicati(non è in contestazione la già ritenuta ricettazione del terzo veicolo [OSCURATO:PERSONA]) nonbasterebbe il mero smontaggio degli accessori e dei componenti meccanici ma occorrerebbeuna nuova immissione dei beni ricevuti nel ciclo produttivo, quale ad esempio il montaggiosu altri autoveicoli successivamente posti in vendita.La questione di diritto che deve essere esaminata da questa Corte non può allora cheessere ricondotta alla verifica del “se” una operazione di smontaggio di una bene di pacificaprovenienza delittuosa, senza che i pezzi oggetto di separazione rispetto alla strutturaoriginaria del bene siano immessi nuovamente in circolazione (ad esempio attraverso lacessione a terzi o il montaggio su altri autoveicoli) possa configurare il reato di cui all’art.648-bis cod. pen. o, al più, un mero tentativo di riciclaggio.Occorre ancora aggiungere, al fine di una corretta ricostruzione della condottadell’imputato, che il Pancotto non è stato sorpreso dai Carabinieri nell’atto di smontare iveicoli ma che all’atto dell’intervento degli stessi il veicolo [OSCURATO:PERSONA] è stato rinvenutocome quasi totalmente smontato, mentre il motore della [OSCURATO:PERSONA] (veicolo denunciato a suavolta come rubato) è stato rinvenuto a sé stante e l’identificazione della provenienza di dettopropulsore è stata accertata solo a seguito di accertamenti condotti presso la casaproduttrice.Osserva il Collegio che quanto alla richiesta riqualificazione della condotta comericettazione, questa Corte ha già avuto modo di osservare, con argomentazioni che sicondividono e ribadiscono, che: «… il delitto di riciclaggio si differenzia da quello diricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolarel'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dologenerico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione, laddove la ricettazioneè connotata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto (cfr. Sez. 2, n. 3044 del11/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287488 – 01; Sez. 2, n. 4853 del 16/12/2022,dep. 2023, Natale, Rv. 284437; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamé, Rv. 270302; Sez.2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015,Berlingeri, Rv. 265379; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205; Sez. 2, n.35828 del 09/05/2012, Acciaio, Rv. 253890).Ciò posto, occorre considerare che per realizzare la condotta di riciclaggio, non ènecessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento direato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015,Steinhauslin, Rv. 264369); difatti l'art. 648-bis cod. pen. è strutturato come una normapenale a più fattispecie in quanto prevede tre condotte di riciclaggio che sono costituite dalla«sostituzione» o dal «trasferimento» del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dadelitto (non colposo) o, ancora, dal «compimento di altre operazioni» - ipotesi residuale"innominata" diretta a evitare vuoti di tutela – in relazione ai predetti proventi riciclabili.Tutte e tre tali condotte sono ulteriormente tipicizzate dal comune requisito del doveressere realizzate «in modo da ostacolare l'identificazione della [...] provenienza delittuosa»dei predetti proventi, il quale rivela anche chiaramente l'interesse tutelato dalla norma (Sez.2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe, Rv. 285909-01).Sul tema è poi opportuno precisare che, essendo il riciclaggio un reato a forma libera,non si richiede necessariamente per la punibilità della condotta che l'attività abbia comunquecomportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici, e tantomenoun “trasferimento” del bene stesso (situazione che ben può essere ricondotta anche ad unanuova immissione del bene nel ciclo produttivo o commerciale), potendo la condotta punibileessere posta in essere anche attraverso azioni semplicemente dirette ad ostacolare l'originedelittuosa del bene senza la modificazione dello stesso.Del resto, il dato testuale dell’art. 648-bis cod. pen. consente di verificare come lecondotte di “sostituzione”, “trasferimento” non solo sono messe in alternativa tra loro masono anche poste in alternativa con quella relativa al compimento “di altre operazioni inmodo da ostacolare l’identificazione” della loro provenienza delittuosa.Quanto appena affermato rende del tutto infondata la tesi difensiva secondo la qualeper configurare l’attività di riciclaggio sarebbe comunque necessaria una nuova immissionedel bene di provenienza delittuosa nel circuito produttivo.Per il resto occorre poi ricordare che questa Corte di legittimità ha già avuto modo dichiarire, con un principio che anche l'odierno Collegio condivide e ritiene di ribadire, che«Integra l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio anche il mero smontaggio di singolipezzi, pur privi di codice identificativo, di un bene mobile registrato, come un ciclomotore, diprovenienza delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione normativa di operazioneadatta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene» (Sez. 2, n.12766 del 11/03/2011, Spagnolo, Rv. 249678 – 01).E’, infine, consapevole il Collegio che esiste una controversia nella giurisprudenza dilegittimità circa la possibilità di poter configurare il tentativo del reato di riciclaggio, maosserva che la questione di diritto è completamente estranea rispetto alla fattispecie inesame non essendo questo il caso in cui l’imputato sia stato sorpreso nell’atto di smontareun veicolo o, ancora, in procinto di sostituire o di trasferire il bene, ciò in quanto i beni diversidal veicolo [OSCURATO:PERSONA], trovata ancora quasi totalmente integra (pag. 7 della sentenza diappello) erano “già” stati completamente disassemblati o comunque separati dai benioggetto dei furti.2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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