CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31134-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 827/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 04/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso due avvisi di accertamento per IRES ed altro relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006 con i quali l'Ufficio ne aveva ricostruito i redditi sulla scorta dei bilanci tratti dal registro delle imprese di Crotone e ricorrendo ad una serie di presunzioni, non avendo la parte contribuente presentato la relativa dichiarazione; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate ma la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5860 del 2019, ne cassava la sentenza con rinvio individuando un difetto di motivazione della sentenza, affermandosi in particolare che l'analisi della motivazione rivela che la fondatezza della pretesa erariale è stata affermata dai giudici di appello in termini apodittici e astratti, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta, nonostante la formulazione da parte della società contribuente di analitiche deduzioni; a seguito di riassunzione su iniziativa della parte contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che la società contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi per le annualità 2005 e 2006 così legittimando l'Agenzia a ricostruire induttivamente i redditi sociali cosicché per ambedue le annualità il reddito è stato ricostruito sulla scorta dei bilanci depositati e facendo ricorso a presunzioni: in Ric. 2020 n. 31134 sez. MT ud. 27-04-2022 -2- particolare, per l'anno 2005, la società è risultata cessionaria di immobili per sette volte e ha acceso mutui ed ipoteche e pertanto le voci di bilancio sono state riclassificate secondo le prescrizioni del d.P.R. n. 917 del 1986 mentre, per quanto attiene all'anno successivo, il maggior reddito è stato ricostruito sulla scorta dell'applicazione dello studio di settore; pertanto l'Agenzia è ricorsa legittimamente a presunzioni assolvendo all'onere della prova mentre le questioni agitate dal contribuente non valgono ad elidere la ricostruzione operata perché il contribuente da un Iato ha lamentato un difetto del contraddittorio che però è stato congruamente garantito e dall'altro non ha offerto nessun elemento documentale per contrastare le ricostruzioni reddituali dell'Agenzia. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso ja parte contribuente, affidato ad un unico articolato motivo di impugnazione,'— / mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell'art.118 disp. att. c.p.c. per difetto della succinta esposizione in fatto e diritto dei motivi di impugnazione e per difetto della motivazione delle ragioni della decisione in quanto eccessivamente "stringata" e larvale". Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della Ric. 2020 n. 31134 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass.n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma„ Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2)18). Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] - affermando che la società contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi per le annualità 2005 e 2006 così legittimando l'Agenzia a ricostruire induttivamente i redditi sociali cosicché per ambedue le annualità il reddito è stato ricostruito sulla scorta dei bilanci depositati e facendo ricorso a presunzioni: in particolare, per l'anno 2005, la società è risulta cessionaria di immobili per sette volte e ha acceso mutui ed ipoteche e pertanto le Ric. 2020 n. 31134 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- voci di bilancio sono state riclassificate secondo le prescrizioni del d.P.R. n. 917 del 1986 mentre, per quanto attiene all'anno successivo, il maggior reddito è stato ricostruito sulla scorta dell'applicazione dello studio di settore; pertanto l'Agenzia è ricorsa legittimamente a presunzioni assolvendo all'onere della prova mentre le questioni agitate dal contribuente non valgono ad elidere la ricostruzione operata perché il contribuente da un lato ha lamentato un difetto del contraddittorio che però è stato congruamente garantito e dall'altro non ha offerto nessun elemento documentale per contrastare le ricostruzioni reddituali dell'Agenzia - ha infatti fornito una motivazione ragionevole, coerente e chiara, con la quale ha dapprima descritto in maniera pertinente la situazione di fatto e ha successivamente spiegato sinteticamente ma in maniera sufficientemente adeguata i motivi per i quali la sentenza impugnata ha ritenuto congruamente sviluppatosi il contraddittorio e correttamente distribuito fra le parti l'onere della prova, in particolare evidenziando da un lato che il ricorso a presunzioni da parte dell'Ufficio si giustificava in ragione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società contribuente e dall'altro, dopo aver descritto tali presunzioni con riferimento a ciascuno dei due anni d'imposta oggetto di contestazione, ha evidenziato che gli elementi forniti per smentire le suddette previsioni si sono rilevate vuote ed inconsistenti. La motivazione della sentenza impugnata si colloca pertanto ben al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018). Deve altresì rilevarsi che, per contestare le circ:ostanze fattuali affermate dalla [OSCURATO:PERSONA] di cui sopra si è dato conto, la ricorrente fa riferimento a elementi fattuali e tecnici che non sono trascritti nel corpo del ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di Ric. 2020 n. 31134 sez. MT - ud. 27-04-2022 -5- autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una sintesi funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass.n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 dei 2020). Le argomentazioni svolte difettano altresì di specificità, in quanto fondato su emergenze non conoscibili in questa sede e ciò solo basta a rendere non scrutinabile la prospettazione di nullità, peraltro priva di lineare comprensibile sviluppo giuridico; nè la "qualitas" della questione legittima accertamenti nuovi in sede di legittimità (Cass.n. 8943 del 2021): in effetti la censura è carente dal punto di vista dell'autosufficienza perchè fondata su ragionamenti privi di riscontri fattuali e non è in grado di scalfire lai congruità motivazionale della sentenza della [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso in particolare segue una sua linea di contestazioni senza porla a raffronto in maniera scientifica con quanto stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA], affastellando una serie di doglianze senza un riferimento e un confronto con le motivazioni della sentenza impugnata, senza confrontare le norme di riferimento e l'interpretazione ad essa datale dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare per quanto riguarda le doglianze relative alla violazione delle norme in tema di contraddittorio e alla Ric. 2020 n. 31134 sez. MT - ud. 27-04-2022 -6- violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997 che non trovano riscontro nella sentenza impugnata. Del tutto inconferente è poi il riferimento alla asserita denuncia di fatti storici decisivi, dal momento che il ricorso è stato proposto ex art. 360, comma 1, n. 4 e non n. 5: in ogni caso secondo Cass. n. 20414 del 2021 il motivo è inammissibile, in quanto il vizio di omesso esame del fatto decisivo è dedotto in modo inesaustivo. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nell'interpretare il nove/lato art. 360 cod. proc. civ., n. 5, hanno stabilito (già molto tempo prima dell'introduzione del ricorso oggi in esame) che colui il quale intenda denunciare in sede di legittimità un errore consistito nell'omesso esame d'un fatto decisivo, ha l'onere di indicare: (a) quale fatto non sarebbe stato esaminato; (b) quando e da chi era stato dedotto in giudizio; (c) come era stato provato; (d) perché era decisivo (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014). Nel caso di specie, la parte ricorrente fa riferimento, peraltro in maniera poco chiara soltanto al punto (a) e implicitamente al punto (d) in quanto la decisività discenderebbe da una ricostruzione dei redditi attraverso presunzioni solo perché la dichiarazione dei redditi non era stata presentata, mentre nessun riferimento, sia pure implicito, è fatto ai punti sub (b) e (c), cosicché il ricorso, in questa prospettiva, è evidentemente carente anche dal punto di vista dell'a utosufficienza . Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, investono il merito della lite e quindi,, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso Ric. 2020 n. 31134 sez. MT - ud. 27-04-2022 -7- per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 20:19; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Dunque, il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza. . M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso