CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 novembre 2024
Cassazione n. 44785/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in ROMANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. del 12 aprile 2024, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] termini concordati tra le parti di anni 3, mesi 8 di reclusione ed € 1.200 di multa in ordine ai reati di rapina e lesioni personali allo stesso ascritti. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to Napoli deducendo con unico motivo violazione degli artt. 606 lett. e) cod.proc.pen. e 448 comma 2 bis cod.proc.pen. in relazione alla omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è avanzato per motivi non proponibili in questa fase e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. Ed invero, secondo l’orientamento di questa Corte in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto alla richiesta ed alla mancata constatazione della prescrizione del reato, ove già maturata all'atto della pronuncia (Sez. U n. 19415 del 27/10/2022-dep. 2023-, Fazio, Rv. 284481 - 01 ) , mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati ed ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non producano illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, o di tipologia diversa rispetto a quella prevista dalla legge. Nel caso di specie, come si ricava dalla pronuncia impugnata, l'interessato ha rinunciato agli ulteriori motivi di ricorso, sollecitando soltanto la determinazione della pena nel senso indicato, richiesta che risulta integralmente accolta. Per l'effetto il proposto ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente