Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02996/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U-1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, teso a censurare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la parte della decisione che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento all'assenza di elementi positivamente valorizzabili e ritenendo invece ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti la gravità del reato contestato in ragione della tipologia di sostanza stupefacente reiteratamente ceduta, nonché l'assenza di segni di resipiscenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U-1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, teso a censurare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la parte della decisione che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento all'assenza di elementi positivamente valorizzabili e ritenendo invece ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti la gravità del reato contestato in ragione della tipologia di sostanza stupefacente reiteratamente ceduta, nonché l'assenza di segni di resipiscenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 02996/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris